SUPPLEMENTO SPECIALE N.148 DEL 01.02.2017

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

CAPO I - PRINCIPI E FINALITA'

ART. 1 - FINALITA’

ART. 2 - OBIETTIVI E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI

CAPO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

ART. 3 - PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

ART. 4 - PIANIFICAZIONE DI LIVELLO LOCALE

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE EXTRAURBANA E URBANA

CAPO III - AZIONI, INTERVENTI E STRUMENTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITA'

ART. 6 - TIPOLOGIE DI AZIONI E INTERVENTI

ART. 7 - CONTRASTO AL FURTO

ART. 8 - FINANZIAMENTO DI AZIONI ED INTERVENTI

ART. 9 - PROTOCOLLI DI INTESA E ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI

ART.10 - RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO

CAPO IV - COORDINAMENTO, MONITORAGGIO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITA'

ART. 11 - TAVOLO PER LA CICLABILITA'

ART. 12 - COORDINAMENTO, RICOGNIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E AZIONI

ART. 13 - MONITORAGGIO DELLE RETI DI INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DEL SISTEMA REGIONALE DI CICLABILITA'

ART. 14 - SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL MOBILITY MANAGEMENT

CAPO V - NORME FINALI

ART. 15 - NORMA FINANZIARIA

ART. 16 - CLAUSOLA VALUTATIVA

ART. 17 - DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

 

CAPO I

PRINCIPI E FINALITA'

  ARTICOLO 1

FINALITA’

1. La Regione Emilia–Romagna, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell’ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuove la ciclabilità urbana ed extraurbana e la realizzazione di una Rete delle Ciclovie Regionali,di seguito denominataRCR,integrata con le infrastrutture ed i servizi per la mobilità, in sicurezza ed in continuità sull'intero territorio regionale per l'attuazione del “Sistema regionale della Ciclabilità”volto adincrementare gli spostamenti a basso impatto ambientale e a ridurre nel contempo il tasso di motorizzazione della Regione.

2. Le finalità di cui al comma 1 costituiscono riferimento per la programmazione tecnica dei diversi settori regionali interessati: sanitario e prevenzione, territoriale, trasportistico e di mobilità, ambientale, rurale, sociale, turistico e ricreativo-sportivo, che operano nel rispetto della disciplina delle proprie normative di riferimento e tenuto conto dei diversi livelli di programmazione locale. A tali finalità concorrono altresì gli Enti Locali e le altre istituzioni nell’ambito delle rispettive competenze.

3. La Giunta regionale può definire criteri e modalità per valorizzare ed orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo per la ciclabilità di cui all'art.11, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del Sistema regionale della ciclabilità prevedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'art.6 per una più efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.

  ARTICOLO 2

OBIETTIVI E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la ciclabilità mediante interventi ed azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro e cicloturistici, a basso impatto ambientale che attuino nuovi stili di vita e di “mobilità attiva”, anche nell'ottica della prevenzione per la salute della collettività nel rispetto e per la miglior fruizione del territorio.

2. L'incentivazione della ciclabilità è attuata attraverso azioni e interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di recupero e di riqualificazione, di moderazione del traffico, per incrementarne l'offerta, per una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

3. L'insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare le infrastrutture ed i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani, le aree peri-urbane ed extraurbane, le destinazioni del sistema turistico regionale, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, producendo l'integrazione delle reti locali con la Rete delle Ciclovie Regionali (RCR) e le connessioni con i sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, nazionale ed europeo. 

  CAPO II

 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

  ARTICOLO 3

PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

1. Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) di cui all’art.5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), individua il Sistema regionale della ciclabilità, e la RCR come quadro previsionale di riferimento volto ad orientare la pianificazione e la progettualità degli Enti locali. Il PRIT, secondo le finalità indicate dalla presente legge, definisce gli indirizzi, gli obiettivi di sviluppo, le priorità e le azioni necessarie alla realizzazione del Sistema stesso, nonché le modalità di approvazione di eventuali varianti della RCR.

2. Con l’intesa della Regione, le previsioni relative alla rete ciclopedonale contenute nello strumento di pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna, di cui all’articolo 4, costituiscono parte integrante delle previsioni del PRIT.

3. La RCR è costituita da corridoi all’interno dei quali sono presenti percorsi o itinerari ciclabili realizzati o da realizzare. Comprende i progetti di reti ciclabili e di ciclovie turistiche europee Euro Velo e nazionali BicItalia e del Sistema Nazionale delle ciclovie turistiche, si coordina e si integra con le reti ciclabili locali e individua, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), i tracciati ferroviari dismessi utilizzabili per la realizzazione di piste ciclabili ad uso turistico.

ARTICOLO 4

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO LOCALE

1. La Città Metropolitana di Bologna, i Comuni e le loro Unioni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione, la rete ciclopedonale locale dei propri territori con riferimento anche alle finalità di cui all'art. 1 e ne programmano i relativi interventi di valorizzazione. Le Province e le Aree Vaste qualora costituite collaborano alle azioni dei Comuni e delle Unioni, in riferimento alle infrastrutture stradali da loro gestite.

2. Qualora la pianificazione locale preveda di realizzare strade di nuova costruzione o interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, le piste ciclabili non realizzabili in adiacenza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), possono essere localizzate in ambiti tali da garantire la fruibilità e la connessione funzionale delle stesse con i poli attrattori, con i nodi di interscambio del trasporto pubblico e, in generale, con i luoghi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica, nonché con la RCR e le reti extraurbane ed urbane.

3. I Comuni aggiornano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con la previsione di realizzare spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza, ad attività terziarie e produttive, nei poli attrattori nonché in tutte le strutture pubbliche.

4. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova realizzazione e in quelli esistenti ove possibile, è fatto obbligo di consentire il ricovero di biciclette in cortili o in spazi dedicati.

5. La pianificazione di itinerari ciclabili, rientranti nella RCR, idonei all'attraversamento dei confini del singolo Ente, deve avvenire in accordo tra gli Enti limitrofi interessati, garantendo il collegamento degli stessi. 

ARTICOLO 5

PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE EXTRAURBANA ED URBANA

1. Gli Enti locali di cui all’articolo 4, comma 1, programmano le azioni e gli interventi nell'ambito di propria competenza, volti alla realizzazione in via prioritaria della RCR in conformità ai propri Piani e all'attuazione degli obiettivi di accessibilità e intermodalità con il Trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti peri urbani, nel rispetto del territorio.

2. Gli stessi Enti locali programmano, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione urbanistica, azioni e interventi necessari a garantire ed attuare le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge ed in particolare la continuità degli spostamenti quotidiani di breve raggio, la connessione con i poli attrattori e di interscambio, con i percorsi extraurbani e con la RCR, il collegamento e l'attraversamento dei capoluoghi di provincia e dei centri storici nonché dei principali siti di interesse turistico - culturale.

3. La programmazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità è parte integrante dei Piani Urbani della mobilità sostenibile (PUMS) di cui alla Comunicazione della Commissione Europea “Sustainable Urban Mobility Plans” (COM 2009/490) e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto finalizzati a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni nocive, dei consumi energetici e dell’inquinamento acustico prodotti dal traffico veicolare privato.

4. Nell'attività di programmazione gli Enti locali possono avvalersi di Consulte appositamente costituite e composte dalle Associazioni che sono espressione della società civile sul tema della mobilità ciclistica.

CAPO III

AZIONI, INTERVENTI E STRUMENTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO

E L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITA'

  ARTICOLO 6

TIPOLOGIE DI AZIONI E INTERVENTI

1. Le azioni e gli interventi comprendono la progettazione e la realizzazione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità.

2. Gli interventi infrastrutturali possono riguardare la realizzazione di:

a) reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese quelle previste al comma 3 dell'art. 4, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico costruttive vigenti;

b) ciclovie, interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;

c) recupero e conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l’ospitalità dei cicloturisti;

d) raccordo di tratte spezzate non a rete e messa in sicurezza di punti critici, per il superamento della frammentazione e della mancanza di continuità delle piste ciclabili esistenti urbane ed extraurbane;

e) interventi di moderazione del traffico;

f) poli di interscambio modale;

g) sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

h) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico;

i) parcheggi attrezzati, liberi o custoditi;

l) fornitura e posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica di direzione dedicata agli itinerari ciclabili con indicazione della tipologia e delle caratteristiche del tratto;

m) strutture mobili e infrastrutture atte a realizzare una migliore accessibilità per l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico, eliminazione di barriere e ostacoli, velostazioni, parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni;

n) fornitura e installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio della ciclabilità;

o) piattaforme digitali per servizi innovativi volti allo sviluppo e alla promozione della bicicletta.

3. Le strutture adibite alla sosta delle biciclette di cui alla lettera i) dovranno essere garantite in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita, ed ampiamente diffuse sul territorio, sia nei punti di origine sia alle destinazioni degli spostamenti e dotate di strumentazione idonea a contrastare il furto delle biciclette.

4. Le azioni possono comprendere:

a) servizi di biciclette a noleggio o bike sharing, e sviluppo del sistema bike sharing regionale “Mi Muovo in bici”, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, quali stazioni, autostazioni e fermate, e di strutture pubbliche quali poli scolastici, strutture sanitarie, uffici pubblici ecc.;

b) azioni finalizzate allo sviluppo ed alla sicurezza della ciclabilità, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta;

c) creazione in via sperimentale di Registri per l'identificazione e riconoscimento delle biciclette;

d) azioni volte alla condivisione degli spazi urbani, alla riduzione della velocità, alla tutela della sicurezza e dell'incolumità di pedoni e ciclisti attraverso la diffusione di “zone 30”;

e) azioni per agevolare il trasporto in sicurezza delle biciclette sui mezzi pubblici anche attraverso la promozione dell'uso di “bici pieghevoli”;

f) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo geo-referenziato per dispositivi mobili e non;

g) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

h) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante;

i) azioni ed iniziative volte allo sviluppo, all'incentivazione, alla divulgazione della sicurezza della ciclabilità e per la condivisione di buone pratiche, di dati e informazioni.

5. Gli Enti locali nell'ambito della propria programmazione indicano le azioni e gli interventi che intendono realizzare specificando:

a) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;

b) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;

c) gli interventi di manutenzione da garantire;

d) i tempi previsti per la realizzazione.

ARTICOLO 7

CONTRASTO AL FURTO

1. Nell'ambito della progettazione degli interventi e delle azioni possono costituire elementi di premialità la realizzazione di misure volte a contrastare il furto quali:

a) forme di vigilanza, anche attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza nei limiti consentiti dalle leggi, nei luoghi attrattori come sedi di lavoro, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie, cinema, impianti sportivi e del tempo libero, postazioni di bike sharing e velostazioni;

b) servizi agli utenti, anche in funzione di prevenzione al furto, quali riparazioni, gonfiaggio, noleggio, vendita accessori, in prossimità delle velostazioni;

c) marchiatura registrata delle biciclette.

ARTICOLO 8

FINANZIAMENTO DI AZIONI ED INTERVENTI

1. La Regione finanzia le azioni e gli interventi di cui all'articolo 6 mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Sono soggetti beneficiari dei contributi regionali per la promozione della ciclabilità la Città Metropolitana, le Province e le Aree vaste qualora costituite, i Comuni e le loro Unioni, le Agenzie locali per la mobilità e le Società di gestione che operano nel settore del trasporto pubblico e della mobilità.

3. Gli Enti che evidenziano gravi inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture, della segnaletica e degli arredi funzionali alla ciclabilità, non potranno essere beneficiari di contributi in applicazione della presente legge.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9

PROTOCOLLI DI INTESA E ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI

1. La Regione promuove protocolli di intesa e accordi di programma per la realizzazione, anche mediante la concessione di contributi, degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 6.

2. La Regione può realizzare direttamente o compartecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui al comma 1.

3. Le intese e gli accordi di cui al comma 1 devono definire:

a) le responsabilità dei soggetti attuatori degli interventi oggetto del finanziamento regionale;

b) i tempi di realizzazione;

c) la titolarità della proprietà e della gestione e manutenzione degli interventi stessi, esistenti o da realizzare.

4. Gli enti proprietari al fine di provvedere al contenimento dei costi possono attuare la gestione e la manutenzione anche attraverso gli strumenti di gestione partecipata dei beni comuni quali, ad esempio, i patti di collaborazione.

5. Gli accordi che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più Comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria tra i soggetti partecipanti agli accordi stessi e proprietari o gestori delle relative tratte. Per i sentieri e gli itinerari senza particolari standard costruttivi, in parchi e in zone protette, dove le biciclette sono ammesse, deve essere individuato il soggetto responsabile, pubblico o privato, della gestione e della manutenzione per tutta l'estensione del percorso.

6. La Regione promuove, d’intesa con i Comuni e le loro Unioni, con le Province e le Aree Vaste qualora costituite, con le associazioni di settore e degli utenti della bicicletta e con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell’uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale ed il miglioramento degli stili di vita.

7. La Regione promuove altresì, accordi con e tra Enti locali e soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione dei rispettivi Mobility Manager, per la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di bicibus, di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli, in coerenza con programmi regionali, nazionali ed europei.

ARTICOLO 10

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO

1. La Regione mantiene rapporti di collaborazione e di confronto con le Associazioni di settore e le Associazioni di utenti per l'elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità, nonché per la condivisione di buone pratiche, di dati e di informazioni a tali fini utili.

2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), operanti nel settore della promozione della ciclabilità e dell'educazione alla mobilità sostenibile.

3. La Regione può concedere contributi alle associazioni di cui al comma 2, iscritte nei registri costituiti ai sensi della LR 34 del 2002, per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità.

4. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, dandone adeguata pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'ente.

5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

CAPO IV

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITA'

ARTICOLO 11

TAVOLO REGIONALE PER LA CICLABILITA'

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione delle Rete delle Ciclovie Regionali e per la migliore attuazione del Sistema regionale della Ciclabilità.

2. La Regione, mediante il Tavolo:

a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti di consultazione con gli Enti locali e con le strutture regionali coinvolti nella pianificazione e nella programmazione del Sistema regionale della ciclabilità, e con le Associazioni di cui all'art. 10, comma 1, e ne favorisce il loro raccordo;

b) condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni ed all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti del Tavolo e ne definisce le modalità di funzionamento. Le funzioni di Presidente del Tavolo sono svolte dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità. Del Tavolo fanno parte quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali e quattro rappresentanti delle principali associazioni operanti nel settore. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

ARTICOLO 12

COORDINAMENTO, RICOGNIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E AZIONI

1. All'attuazione della presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile, che garantisce:

a) lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della programmazione coordinata degli interventi e delle azioni promossi, progettati e realizzati dalla Regione di cui all'art.1 comma 3;

b) la ricognizione e il monitoraggio annuale delle azioni e interventi di cui all'art. 6 attuati dai settori regionali coinvolti, per fornire gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui all'art.15 nonché all'aggiornamento dei dati riferiti al sistema regionale della ciclabilità.

ARTICOLO 13

MONITORAGGIO DELLE RETI DI INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DEL SISTEMA REGIONALE DI CICLABILITA'

1. La Regione, in collaborazione con i soggetti competenti, realizza il monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del Sistema regionale della ciclabilità mediante la rilevazione dei dati territoriali e relativi meta dati per la verifica dell'andamento dei flussi e della fruizione, dello stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto dalle leggi, indirizzi e standards, regionali di settore, nazionali ed europei vigenti.

2. Tali dati attengono alla gestione e manutenzione del sistema della ciclabilità regionale e sono finalizzati a supportare la valutazione delle politiche di settore per la programmazione di azioni e di interventi.

ART. 14

SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL MOBILITY MANAGEMENT

1. La Giunta regionale può prevedere in capo al Mobility Manager della Regione Emilia-Romagna attività di promozione e coordinamento, da espletare insieme ai Mobilty Manager d'Area, di azioni e progetti concernenti la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili, di supporto alla predisposizione del "Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro e della Mobilità del personale aziendale", di competenza dei Mobility Manager operanti sull'intero territorio regionale, compresi quelli scolastici, anche con riferimento all'art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

2. Il Mobility Manager della Regione Emilia-Romagna effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in merito all'incentivazione della mobilità sostenibile aziendale.

  CAPO V

NORME FINALI

  ARTICOLO 15

NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

ARTICOLO 16

CLAUSOLA VALUTATIVA

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la ciclabilità. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione Assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano ed extraurbano;

b) il grado di realizzazione della RCR;

c) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclabile nei centri urbani, in termini di riduzione del tasso di motorizzazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonché di sinistri e danni agli utenti della strada;

d) lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con il trasporto pubblico locale e regionale;

e) la tipologia e la localizzazione degli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse la percentuale di contribuzione regionale;

f) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

1. In sede di prima applicazione della presente legge si assume come quadro previsionale di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 3, la Rete delle Ciclovie Regionali (RCR) oggetto del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Province emiliano romagnole, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 21 luglio 2014, e le reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate a livello locale.

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