n.156 del 16.08.2012 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) positiva relativa alla realizzazione di un intervento di trasformazione del territorio (nello specifico trattasi di ampliamento di un ambiente umido esistente) e di miglioria fondiaria in loc. Filo di Alfonsine (RA) in Via Tre Pertiche, in conformità con il PIAE della Provincia di Ravenna e il PAE del Comune di Alfonsine proposto dalla ditta Galanti Costantino

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli impatti attesi, il progetto di trasformazione del territorio, ampliamento di un ambiente umido esistente e di miglioria fondiaria in località Filo di Alfonsine, in provincia di Ravenna, proposto dalla ditta Galanti Costantino dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. la disponibilità dell’acqua necessaria andrà preventivamente garantita tramite contratto con Consorzio di Bonifica locale o tramite apposita domanda di concessione di derivazione presso il Servizio Tecnico di Bacino competente;

2. relativamente alle acque impiegate per l’allagamento finale ed il mantenimento delle aree umide di progetto, verranno impiegati i volumi previsti e concessi nell’ambito della programmazione del Consorzio di bonifica territorialmente competente;

Fase di cantiere

3. dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti ambientali prodotti in fase di cantiere e tutti gli accorgimenti in materia di attività di cantiere indicati nella DGR 45/02;

4. prima dell’inizio lavori dovrà essere richiesta al Comune di Alfonsine, ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, autorizzazione in materia di inquinamento acustico per particolari attività, in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della L. 447/95;

5. si prescrive l’utilizzo di mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;

6. i lavori e le opere anche temporaneamente necessarie dovranno essere predisposte in modo consono alla prevenzione del rischio idraulico;

7. nell’esercizio del cantiere è fatto divieto di effettuare lavorazioni del terreno, escavazioni, buche o sbarramenti nell’alveo del Reno, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo le sponde; in caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt. 93 e ss. del R.D. n. 523 del 25/7/1904;

8. in fase di cantiere per limitare gli impatti legati alle emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dai mezzi di cantiere, si ritiene necessario adottare i seguenti accorgimenti:

  • prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti delle piste di cantiere e delle aree di cantiere non impermeabilizzate, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
  • limitare la velocità di transito dei mezzi sulle piste di cantiere a 20 km/h;
  • per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
  • prevedere impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dai cantieri;

9. provvedere all’impermeabilizzazione delle aree di cantiere adibite a deposito o lavorazioni potenzialmente inquinanti ed alla raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento che andranno sottoposte ad adeguato trattamento;

10. al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;

11. per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di materiale in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;

12. per il rispetto dei limiti acustici di zona, durante i cantieri, dovranno prendersi a riferimento i criteri previsti dalla apposita Direttiva regionale approvata con delibera di G.R. 673/04;

13. lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti derivanti dal cantiere dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;

Fase di esercizio 

14. pur ritenendo consona la progettazione presentata della sistemazione finale delle aree interessate, si riserva la verifica della realizzazione al fine del corretto inserimento paesaggistico in maniera corretta ed adeguata al contesto territoriale esistente da parte degli Enti competenti (Provincia, Servizio tecnico Bacino Reno);

15. il progetto esecutivo della sistemazione finale dovrà comprendere le operazioni di manutenzione degli impianti vegetali previsti nelle mitigazioni verdi per almeno tre anni dalla messa a dimora; a questa si aggiunge la necessità di prevedere un reimpianto delle fallanze nel primo anno di manutenzione per le specie arboree;

16. ai fini di incrementare la valenza naturalistica della sistemazione finale a carattere ambientale dell’area umida, si prescrive la realizzazione di piccole isole, emergenti dagli specchi d’acqua principali, sgombre da vegetazione, atte alla nidificazione di specie di uccelli di interesse conservazionistico; in alternativa dovranno essere opportunamente posizionate zattere galleggianti, in numero minimo di 10, di dimensioni e materiale idonei, anche a titolo di compensazione ambientale degli impatti attesi durante i cantieri;

17. date le finalità dichiarate degli interventi richiesti e previsti e le sistemazioni finali ambientalmente significative, si esclude l’attività venatoria delle aree umide ricreate in quanto non prevista nel progetto e nella relazione di screening, e che quindi non è stata valutata nella presente procedura;

18. evitare il taglio della vegetazione arborea preesistente e ripristinare la vegetazione come da relazione di screening;

19. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) di trasmettere la presente delibera alla proponente ditta Galanti Costantino, al Comune di Alfonsine, alla Provincia di Ravenna, al Servizio Tecnico Bacino Reno sede di Alfonsine, all'Autorità di Bacino del Reno all’ARPA sezione provinciale di Ravenna, all’AUSL di Ravenna Servizio Igiene Pubblica, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d) pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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