n.150 del 10.08.2012 (Parte Seconda)

Disposizioni in merito alla prosecuzione dell'operato delle Forze armate nelle province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- la Legge n. 122 del 1 agosto 2012 di conversione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012” in particolare l’art. 2, comma 1, che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2 comma 6;

- l’art. 1 comma 1 dell’Ocdpc n. 9 che autorizza l’impiego a decorrere dal 10 giugno 2012 e sino al 29 luglio 2012, di un contigente di 300 militari delle Forze armate per il controllo ed il mantenimento dell’ordine pubblico nel territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, che agiscono ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Richiamata l’Ordinanza n. 14 del 28 luglio 2012 “Disposizioni in merito all’operato delle Forze armate nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, in cui è stato disposto che:

- i contingenti militari operanti nel territorio delle richiamate province per le contingenti necessità di controllo del territorio e di ordine pubblico agiscono con i poteri di agenti di p.s. sino al 10 agosto 2012, rinviando ad un successivo provvedimento le disposizioni per il periodo successivo al 10 agosto, previa valutazione delle proposte dei Prefetti e del Comitato istituzionale e di indirizzo in merito al personale militare necessario ad assicurare continuità nello svolgimento di servizi attinenti la sicurezza del territorio e l’ordine pubblico nell’ambito territoriale sopra individuato;

- agli oneri finanziari derivanti dalle attività di cui al primo capoverso si farà fronte con le risorse del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012;

Richiamata l’Ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DICOMAC”;

Evidenziato che il Prefetto di Bologna con nota prot. n. 2361/A.5.11/2012 ha comunicato che mentre in provincia di Bologna si può considerare cessata l’esigenza del concorso dei militari essendo sufficiente l’impegno delle Forze di Polizia per il mantenimento dell’ordine pubblico, nelle province di Ferrara e Modena permane la necessità di assicurare la prosecuzione dell’impiego di un contigente militare rispettivamente di 30 e 35 unità di personale, incrementato di 10 unità per far fronte all’esigenze rappresentate dal Comandante di Poggio Renatico;

Rilevato che il prefetto di Reggio Emilia con nota n. 64537/area V, ha avanzato la richiesta di prosecuzione dell’impiego delle forze armate nel territorio di propria competenza, prevedendo un impegno di 15 militari;

Ritenuto quindi sulla base delle ricognizioni effettuate dalle prefetture procrastinare l’impiego di un contingente di 80 unità di personale militare integrato con un ulteriore quota di 10 unità per compiti di Comando raggruppamento per tutte le province interessate, assicurando a tutte le province, in modo omogeneo ed uniforme, il mantenimento dell’assetto del personale delle FF.AA a decorrere dal 10 agosto sino alla data del 30 settembre salvo eventuali sopravvenute esigenze eccezionali;

VISTA la nota del CDPC prot. n. /TEREM/0055356 del 31/7/2012 di trasmissione della scheda tecnica del Ministero della Difesa, recante la quantificazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione delle operazioni del personale delle Forze Armate sino al 10 agosto 2012, indicativa dei parametri in base ai quali operare la quantificazione degli oneri necessari all’impiego delle forze armate per il tempo necessario secondo le valutazioni dei prefetti ad assicurare la sicurezza e la vigilanza del territorio;

DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dalla necessità di assicurare le attività di vigilanza e controllo del territorio come sopra specificato, nella misura stimata in complessivi €.232.000,00, si farà fronte con le risorse del DL n. 74 del 6 giugno 2012 convertivo con modificazioni con Legge n. 122 del 1 agosto 2012;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertivo con modificazioni con Legge n. 122 del 1 agosto 2012;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione; civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- L’art. 27 comma 1, della L.24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante provvisoriamente efficaci;

RITENUTO che l’urgenza di garantire la sicurezza e la vigilanza del territorio conformemente alle richieste dei Prefetti e senza soluzione di continuità sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340; 

DISPONE

  1. 1. di stabilire l’impiego di 90 unità di personale delle Forze Armate che opererà nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia a disposizione dei Prefetti, per assicurare continuità nel controllo e nella vigilanza del territorio sino al 30 settembre 2012;
  2. Il personale delle Forze Armate operante nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, di cui al punto 1, per le contingenti necessità di controllo del territorio e di ordine pubblico, agisce ai sensi dell’art.7 bis, comma 3, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
  3. Il contingente programmato potrà subire rimodulazioni nel corso della gestione dell’emergenza sulla base delle segnalazioni dei Prefetti in considerazione delle effettive necessità del territorio;
  4. 4. di dare atto che per gli oneri derivanti dalle attività di cui al precedente punto 1, è autorizzato ll’importo massimo di 232.000,00, che trova copertura finanziaria nell’ambito dell’annualità 2012 del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma1, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 convertivo con modificazioni con Legge n. 122 del 1 agosto 2012;
  5. 5. Le liquidazioni delle somme impegnate sono effettuate con successivo provvedimento commissariale sulla base della rendicontazione e della documentazione trasmessa dall’Autorità Militare;
  6. 6. di inviare la presente ordinanza alla corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola provvisoriamente efficace;
  7. 7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 10/8/2012

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