n. 77 del 25.05.2011 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie relative all'utilizzo del terreno residuo della lavorazione delle patate in Emilia-Romagna

IL RESPONSABILE

Visti:

- il DM 18/5/1971 recante “Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata - Synchytrium endobioticum;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;

- il DM 30/10/2007 recante “Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione;

- il DM 28/1/2008 recante “Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus). Recepimento della direttiva della Commissione 2006/56/CE”;

- il DM 12/11/2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;

- il DLgs 8 ottobre 2010, n. 186, recante “Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE”;

Preso atto che:

- le colture di patata possono essere danneggiate da organismi nocivi quali il batterio Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, i nematodi a cisti della patata, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax e il fungo Synchytrium endobioticum;

- che una delle cause di diffusione è rappresentata dalla possibile presenza di detti organismi nocivi nei residui di terreno quali gli scarti di lavorazione delle patate;

Ritenuto pertanto, in applicazione della suddetta L.R. 3/04, del DLgs. 214/05 e del DLgs 186/10, di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006, di modifica dell’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successiva modifica;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1030 del 19 luglio 2010, concernente, fra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera F) della parte dispositiva;

- la determinazione n. 8224 del 28 luglio 2010, recante “Conferimento dell’incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura”;

- la determinazione n. 3500 del 30 marzo 2011, recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunisticovenatoria”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) è fatto obbligo a tutti i centri di raccolta collettivi, di trasformazione e di spedizione che commercializzano all’ingrosso patate da consumo, e a tutti i produttori di sementi di patate, di conservare i residui dei terreni derivanti dalla lavorazione delle patate in appositi contenitori o in aree recintate, e di smaltire gli stessi in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero secondo le modalità di cui al punto 2);

2) in alternativa a quanto stabilito nel punto 1), lo smaltimento può avvenire su appezzamenti di terreno sui quali i proprietari, o coloro che hanno il godimento o la detenzione a qualsiasi titolo, si impegnano a non coltivare per un periodo di almeno 12 anni le colture di Solanum tuberosum L.(patata) e di altre solanacee quali: Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. (pomodoro), Capsicum spp. (peperone), Solanum melongena L. (melanzana); di Brassica spp. (cavolo); di piante destinate al reimpianto di: Allium porrum L. (porro), Beta vulgaris L. (bietola), Fragaria L. (fragola), Asparagus officinalis L. (asparago), Allium ascalonicum L. (scalogno), Allium cepa L. (cipolla), Dahlia spp. (dalia), Gladiolus Tourn. ex L. (gladiolo), Hyacinthus spp. (giacinto), Iris spp. (iris), Lilium spp. (giglio), Narcissus L.(narciso), Tulipa L. (tulipano);

3) l’individuazione degli appezzamenti e lo smaltimento di cui al punto 2) dovrà avvenire rispettando le seguenti indicazioni:

a) gli appezzamenti utilizzati non devono essere contigui a campi coltivati e canali o fossi di scolo o di irrigazione;

b) durante lo smaltimento dovrà venire aggiunta calciocianammide fra uno strato e l’altro del terreno smaltito;

4) qualora lo smaltimento del terreno residuo della lavorazione delle patate avvenga conformemente a quanto stabilito al punto 2), è fatto obbligo di inviare una comunicazione, almeno 30 giorni prima di avviare l’attività, al Servizio Fitosanitario, allegando alla stessa una copia della planimetria catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti sui quali verranno smaltiti i residui, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o da colui che ha il godimento o la detenzione a qualsiasi titolo dell’appezzamento, di essere a conoscenza dell’obbligo di cui al punto 2);

5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 11, comma 9, della L.R. 3/04 e dell’art. 54, comma 23, del DLgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina