n. 130 del 23.07.2012 - Parte Seconda

Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, e i relativi allegati;

Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che apporta variazioni alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto:

  • che ai sensi degli artt. 272 comma 2, e 271 comma 3, del D.Lgs. 152/2006:
    • per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
    • i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;
    • per tutti gli impianti e le attività previsti dall’articolo 272, comma 1, la Regione o la Provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati;

Visti:

  • l’art. 121 della L.R. 3/1999 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
  • la determinazione del Direttore generale all’Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 “Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera” con la quale la Regione ha stabilito le prescrizioni ed i valori limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

Richiamati i Piani provinciali di gestione della qualità dell’aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”, nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 351/1999 e della D.G.R. 12 gennaio 2004, n.43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/1999) già emanate con atto di Giunta regionale 804/2001), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

Richiamata la determinazione 10082/2010 di costituzione del “Tavolo Tecnico regionale sulla qualità dell’aria”, previsto dalla DGR 1614/2009, quale sede permanente di confronto su tutte le tematiche inerenti gli effetti dell’inquinamento atmosferico nel suo complesso alle scale globale,regionale e locale, finalizzata a supportare la loro gestione omogenea, coordinata e condivisa sul territorio regionale, tale da rappresentare un quadro efficace in sede di confronto con i livelli istituzionali superiori;

Premesso che:

  • il Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e che l’Allegato IV Parte I include tra gli impianti ed attività in deroga gli “Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi”;
  • che pertanto risultano soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006 le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue che producono emissioni in atmosfera e disgiunte dalle linee di trattamento acque;
  • che si è pertanto proceduto ad elaborare i documenti inerenti le prescrizioni tecniche per l’adesione all’ autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 271 comma 3, e 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:
    • delle procedure e prescrizioni adottate con Deliberazione di Giunta 2236/2009, successivamente integrata e modificata dalla Delibera 1769/2010, per le attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
    • delle prescrizioni adottate dalle altre Regioni del Bacino Padano;

Dato atto inoltre che per raccogliere le osservazioni sui documenti elaborati si è provveduto a consultare le principali Associazioni le cui osservazioni sono mantenute agli atti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 ”Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Ambiente e Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare i criteri per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque reflue aventi capacità di trattamento inferiore o uguale ai 20.000 A.E., ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, riportati in allegato parte integrante alla presente deliberazione, integrando l’elenco relativo alle attività in deroga allegato alla DGR 1769/2010;
  2. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell’art. 122 della L.R. n. 3/1999, atto di indirizzo per l’esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;
  3. di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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