n.214 del 31.07.2023 (Parte Prima)
Convalida dell'elezione della consigliera Mirella Dalfiume ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o integrazioni. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 20 luglio 2023)
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza progr. n. 45 del 20 luglio 2023 recante ad oggetto “Convalida della consigliera Mirella Dalfiume ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o integrazioni. Proposta all'Assemblea legislativa”;
Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza progr. n. 45 del 20 luglio 2023, recante “Convalida della consigliera Mirella Dalfiume ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o integrazioni. Proposta all'Assemblea legislativa”, qui allegata per parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 20 LUGLIO 2023, N.45
Convalida della Consigliera Mirella Dalfiume ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o integrazioni. Proposta all'Assemblea Legislativa
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Richiamata la Deliberazione assembleare n. 126 del 6 giugno 2023 recante “Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Gianni Bessi. Proclamazione della elezione a Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora Mirella Dalfiume”;
Richiamati:
- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);
- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);
- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l’appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;
- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);
- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 “Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia”, che prevede all’art. 6 l’incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;
- la legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”, e ss.mm.ii, che fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che indica all’art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;
- gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- l’art. 16 della L.R. n. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che “L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme
in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)”;
Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, che all’art. 17 demanda all’Assemblea legislativa la convalida dell’elezione dei propri componenti;
Dato atto che nella Regione Emilia-Romagna trova applicazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale la legge 23 aprile 1981, n. 154 recante “Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”, in quanto la Regione non si è dotata di una legge propria, anche in conformità a quanto previsto dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002 e con la sentenza n. 143/2010;
In sede di convalida l’Assemblea esamina d’ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l’elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
L’articolo 27, comma 9 e l’articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all’Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l’accertamento dell’eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
L’articolo 4 del Regolamento interno, stabilisce che:
1. al comma 1, “all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone all’Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente”;
2. al comma 3, “se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di Presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto”.
La Direzione generale acquisisce per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Tenuto conto della Deliberazione Up n. 13/2019 “Linee d’indirizzo per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 e per l’applicazione del D.Lgs 39/2013, dell’art. 38 bis del D. Lgs 165/2001, degli artt. 6,7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa” e della Determinazione del Direttore generale n. 79/2020 che forniscono indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
Dato atto che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale:
sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive rese dal Consigliere eletto ai sensi della Deliberazione Up n. 13/2019 “Linee d’indirizzo per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 e per l’applicazione del D.Lgs 39/2013, dell’art. 38 bis del D. Lgs 165/2001, degli artt. 6,7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa” e della Determinazione del Direttore generale n. 79/2020 che forniscono indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
Visti i pareri allegati;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di proporre all’Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell’elezione della Consigliera regionale Mirella Dalfiume.