n.205 del 07.07.2021 periodico (Parte Seconda)
FEAMP 2014-2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Precisazioni in merito all'applicazione del limite di realizzazione dei SAL al 30% dei progetti afferenti a diverse misure
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 816 del 20/5/2019 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione Avviso pubblico di attuazione della misura 2.47 “innovazione in acquacoltura” – Annualità 2019;
- n. 817 del 20/5/2019 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione Avviso pubblico di attuazione della misura 1.26 “innovazione” – Annualità 2019;
- n. 154 del 10/2/2020 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione Avviso pubblico di attuazione della misura 1.29 “Sviluppo sostenibile della pesca- promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale- annualità 2020”;
- n. 155 del 10/2/2020 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione Avviso pubblico di attuazione della misura 2.50 "Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura-promozione del capitale umano e del collegamento in rete-annualità 2020”;
- n. 412 del 27/4/2020 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) F. 508/2014 - Misura 1.29 sviluppo sostenibile della pesca e Misura 2.50 sviluppo sostenibile dell'acquacoltura - promozione del capitale umano annualità 2020, modifica delle deliberazioni di giunta regionale n. 154 e n. 155 del 10 febbraio 2020 e proroga dei termini, a seguito dell'emergenza COVID-19”.
Richiamate, inoltre le proprie determinazioni:
- n. 2268 del 10/2/2020 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 – Mis. 1.26 “Sviluppo sostenibile della pesca – innovazione - Annualità 2019 – Approvazione graduatoria e contestuale concessione dei contributi, impegni di spesa e accertamenti entrate;
- n. 5341 del 31/3/2020 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 – Mis. 2.47 “Innovazione in acquacoltura- Annualità 2019 – Approvazione graduatoria e contestuale concessione dei contributi, impegni di spesa e accertamenti entrate;
- n. 2938 del 19/2/2021 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 – Mis. 2.50 "Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura-promozione del capitale umano e del collegamento in rete - Annualità 2020” - Approvazione graduatoria e contestuale concessione dei contributi, impegni di spesa e accertamenti entrate;
- n. 2939 del 19/2/2021 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 – Mis. 1.29 "Sviluppo sostenibile della pesca -promozione del capitale umano creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - Annualità 2020” - Approvazione graduatoria e contestuale concessione dei contributi, impegni di spesa e accertamenti entrate;
- Preso atto che ai rispettivi paragrafi 18.1 degli Avvisi Pubblici approvati con le sopracitate Deliberazioni di giunta n. 816/2019, 817/2019 e n. 154/2020 e 155/2020, come modificate dalla Deliberazione di Giunta n. 412/2020, vengono disciplinati i termini per la presentazione della rendicontazione come segue:
“È obbligatoria la presentazione delle domande di pagamento, pena la decadenza del beneficio del contributo, al Servizio Attività faunistico-venatorie, secondo i seguenti stati di avanzamento (SAL):
- pari al 30% della spesa ammessa;
- pari ad un ulteriore 30% della spesa ammessa”;
- Saldo finale”;
Preso atto che al paragrafo 18.1 delle sopracitate Deliberazioni di Giunta n. 154/2020 e 155/2020, come modificate dalla Deliberazione di giunta n. 412/2020, vengono disciplinati i termini per la presentazione della rendicontazione come segue:
“È obbligatoria la presentazione delle domande di pagamento, pena la decadenza del beneficio del contributo, al Servizio Attività faunistico-venatorie, con le seguenti modalità:
- stato di avanzamento lavori (SAL) pari al 30% della spesa ammessa non oltre il termine ultimo del 12 luglio 2021 e comunque non prima del 1 marzo 2021;
- ulteriore stato d’avanzamento lavori (SAL) pari ad un aggiuntivo 30% della spesa ammessa non oltre il termine ultimo del 2 maggio 2022 e comunque non prima del 1 marzo 2022;
- saldo finale, pena la decadenza del contributo, entro e non oltre il 19 ottobre 2022 e comunque non prima del 1 marzo 2022;”
Dato atto, inoltre, che al paragrafo 19 delle sopracitate Deliberazioni di giunta n. 816/19, 817/19, 154/2020 e 155/2020, queste ultime come modificate dalla Deliberazione di Giunta n. 412/2020, è stato previsto che “i progetti finanziati e realizzati a saldo in misura inferiore al 70% dell’investimento ammesso e finanziato sono esclusi dal contributo e conseguentemente il contributo concesso è revocato, poiché al di sotto di tale limite si ritiene che la riduzione della spesa pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto”.
Ritenuto opportuno precisare al riguardo che, anche in ossequio alle previsioni del paragrafo 9 delle Disposizioni Procedurali del Manuale delle Procedure e dei Controlli approvate dall’Autorità di Gestione del FEAMP, che prevede la possibilità di revoca dei contributi concessi, tra l’altro, solo “per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;”, da computarsi in relazione alla spesa ammissibile e approvata con il provvedimento di concessione del contributo, indipendentemente dalla spesa effettivamente ammessa in sede di esame della rendicontazione e conseguenziale liquidazione, i paragrafi 19 delle sopracitate Deliberazioni di giunta n. 816/19, 817/19, 154/2020 e 155/2020, queste ultime come modificate dalla Deliberazione di Giunta n. 412/2020, devono essere intesi a applicati nel senso che devono essere esclusi dal contributo e conseguentemente revocati solo quei progetti realizzati con una spesa rendicontata inferiore al 70% di quella ritenuta potenzialmente ammissibile con l’atto di concessione, indipendentemente dalla spesa effettivamente ammessa in sede di liquidazione in esito alla relativa istruttoria.
Considerato che, per quanto riguarda gli avvisi pubblici di cui alle deliberazioni di giunta n. 816/2019 e 817/2019 154/2020 e 155/2020, queste ultime come modificate dalla Deliberazione di Giunta n. 412/2020, pare opportuno altresì precisare che:
- il termine “spesa ammessa” di cui ai paragrafi 18.1 fa più correttamente riferimento alla “spesa ammessa in sede di concessione”, e che dunque va inteso nel senso che esso si riferisce alla spesa ritenuta astrattamente ammissibile nei limiti degli importi del finanziamento determinati nell’atto di concessione e approvazione della graduatoria di ciascun Avviso Pubblico;
- la domanda di pagamento relativa a ciascuno dei primi 2 Sal deve essere accompagnata dalla rendicontazione di spese comunque inerenti a quelle indicate nel progetto approvato ed appartenenti alle categorie di spesa potenzialmente ammissibili previste dai rispettivi Avvisi Pubblici, per un importo complessivo almeno pari al 30% della spesa finanziata come risultante dell’atto di approvazione della graduatoria di ciascun avviso pubblico (spesa astrattamente ammessa in concessione);
- le spese in tal modo rendicontate per ciascun Sal, purché comprovanti l’effettiva realizzazione del progetto finanziato per almeno il 30% dell’importo finanziato con l’atto di concessione, laddove siano oggetto di decurtazione in sede di istruttoria per motivi amministrativi o per mancato rispetto di previsioni normative o dell’Avviso Pubblico, e dunque ammesse in sede di liquidazione per un importo inferiore al 30%, non comportano la revoca del finanziamento ma determinano esclusivamente che le somme relative alle spese non riconosciute ammissibili fino alla concorrenza del 30% vengano ritenute economia e non possano essere conseguentemente liquidate;
- indipendentemente da eventuali decurtazioni operate in sede istruttoria ai fini della liquidazione che non incidono negativamente sul rispetto del limite del 30% della spesa rendicontata; le spese in tal modo rendicontate per ciascun Sal non possono essere comunque inferiori al 30% dell’importo finanziato con l’atto di concessione, pena la decadenza del beneficio del contributo stabilita dai rispettivi paragrafi 19 dei corrispondenti Avvisi Pubblici che costituisce prescrizione aggiuntiva rispetto alle generali previsioni di cui al paragrafo 9 delle Disposizioni Procedurali del Manuale delle Procedure e dei Controlli approvate dall’Autorità di Gestione del FEAMP, relative alla revoca del finanziamento in caso di mancata realizzazione di almeno il 70% dell’investimento finanziato.
- Resta fermo che la somma degli importi complessivamente rendicontati nei Sal e nel saldo comprovante la realizzazione dell’investimento, nel senso sopra meglio specificato, non deve essere inferiore al 70% del finanziamento concesso, indipendentemente dal fatto che la stessa non sia integralmente ammessa a liquidazione in esito all’istruttoria, pena la revoca del contributo per il mancato raggiungimento del limite minimo del 70% di realizzazione dei progetti, previsto dal paragrafo 19 degli avvisi pubblici;
Dato atto che al punto 5 del dispositivo delle sopra richiamate Deliberazioni di Giunta Regionale, viene stabilito che “il Responsabile del Servizio Attività faunistico - venatorie e pesca, in qualità di Referente dell’O.I. Regione Emilia-Romagna dell’AdG, disponga le eventuali specifiche precisazioni a chiarimento di quanto indicato nell’Avviso oggetto di approvazione …”;
Ritenuto pertanto opportuno fornire precisazioni in merito al raggiungimento della prescritta percentuale del 30% della spesa ammessa nella domanda di pagamento dei SAL;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamata la deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) recante “La direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Viste altresì:
- la determinazione n. 5624 del 30 marzo 2021 recante “Proroga degli incarichi dirigenziali e ad interim nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca” con la quale sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 maggio 2021 gli incarichi dirigenziali in scadenza;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di precisare che, anche in ossequio alle previsioni del paragrafo 9 delle Disposizioni Procedurali del Manuale delle Procedure e dei Controlli approvate dall’Autorità di Gestione del FEAMP, che prevede la possibilità di revoca dei contributi concessi, tra l’altro, solo “per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;”, da computarsi in relazione alla spesa ammissibile e approvata con il provvedimento di concessione del contributo, indipendentemente dalla spesa effettivamente ammessa in sede di esame della rendicontazione e conseguenziale liquidazione, i paragrafi 19 delle sopracitate Deliberazioni di Giunta n. 816/19, 817/19, 154/2020 e 155/2020, queste ultime come modificate dalla Deliberazione di giunta n. 412/2020, devono essere intesi a applicati nel senso che devono essere esclusi dal contributo e conseguentemente revocati solo quei progetti realizzati con una spesa rendicontata inferiore al 70% di quella ritenuta potenzialmente ammissibile con l’atto di concessione, indipendentemente dalla spesa effettivamente ammessa in sede di liquidazione in esito alla relativa istruttoria.
2. sempre per quanto riguarda gli avvisi pubblici di cui alle deliberazioni di Giunta n. 816/2019, 817/2019, 154/2020 e 155/2020, queste ultime come modificate dalla Deliberazione di giunta n. 412/2020, di precisare altresì che:
a. il termine “spesa ammessa” di cui ai paragrafi 18.1 fa più correttamente riferimento alla “spesa ammessa in sede di concessione”, e che dunque va inteso nel senso che esso si riferisce alla spesa ritenuta astrattamente ammissibile nei limiti degli importi del finanziamento determinati nell’atto di concessione e approvazione della graduatoria di ciascun Avviso Pubblico;
b. la domanda di pagamento relativa a ciascuno dei primi 2 Sal deve essere accompagnata dalla rendicontazione di spese comunque inerenti a quelle indicate nel progetto approvato ed appartenenti alle categorie di spesa potenzialmente ammissibili previste dai rispettivi Avvisi Pubblici, per un importo complessivo almeno pari al 30% della spesa finanziata come risultante dell’atto di approvazione della graduatoria di ciascun avviso pubblico (spesa astrattamente ammessa in concessione);
c. le spese in tal modo rendicontate per ciascun Sal, purché comprovanti l’effettiva realizzazione del progetto finanziato per almeno il 30% dell’importo finanziato con l’atto di concessione, laddove siano oggetto di decurtazione in sede di istruttoria per motivi amministrativi o per mancato rispetto di previsioni normative o dell’Avviso Pubblico, e dunque ammesse in sede di liquidazione per un importo inferiore al 30%, non comportano la revoca del finanziamento ma determinano esclusivamente che le somme relative alle spese non riconosciute ammissibili fino alla concorrenza del 30% vengano ritenute economia e non possano essere conseguentemente liquidate;
d. indipendentemente da eventuali decurtazioni operate in sede istruttoria ai fini della liquidazione che non incidono negativamente sul rispetto del limite del 30% della spesa rendicontata; le spese in tal modo rendicontate per ciascun Sal non possono essere comunque inferiori al 30% dell’importo finanziato con l’atto di concessione, pena la decadenza del beneficio del contributo stabilita dai rispettivi paragrafi 19 dei corrispondenti Avvisi Pubblici che costituisce prescrizione aggiuntiva rispetto alle generali previsioni di cui al paragrafo 9 delle Disposizioni Procedurali del Manuale delle Procedure e dei Controlli approvate dall’Autorità di Gestione del FEAMP, relative alla revoca del finanziamento in caso di mancata realizzazione di almeno il 70% dell’investimento finanziato.
3. resta fermo che la somma degli importi complessivamente rendicontati nei Sal e nel saldo comprovante la realizzazione dell’investimento, nel senso sopra meglio specificato, non deve essere inferiore al 70% del finanziamento concesso, indipendentemente dal fatto che la stessa non sia integralmente ammessa a liquidazione in esito all’istruttoria, pena la revoca del contributo per il mancato raggiungimento del limite minimo del 70% di realizzazione dei progetti, previsto dal paragrafo 19 degli avvisi pubblici;
4. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013
5. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
6. di provvedere a darne diffusione anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna - Agricoltura, caccia e pesca mettendo a disposizione nel medesimo gli Allegati corretti dagli errori materiali e/o refusi.