n.300 del 27.09.2024 (Parte Prima)

Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere regionale della signora Stefania Bondavalli. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Matteo Manfredini

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 


PRESIDENTE: La consigliera Stefania Bondavalli con nota prot. n.0019205.E in data 11 luglio 2024, ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa, di cui do lettura;
“... omissis ...
con la presente sono a rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliera regionale dalla Regione Emilia-Romagna, a seguito della nomina quale Assessore del Comune di Reggio nell’Emilia.

…omissis…”
PRESIDENTE: È doveroso procedere alla proclamazione della consigliera subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per  ’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta  regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. ……”.  

Do atto che dal verbale dell’Ufficio circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Emilia relativo alla elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - anno 2020 - risulta primo dei candidati non proclamati eletti nella lista n. 8 di quella circoscrizione avente il contrassegno “Bonaccini Presidente” e per il quale fu eletta la consigliera Stefania Bondavalli, il signor Matteo Manfredini.  

(Con votazione per alzata di mano, all’unanimità dei votanti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dalla signora Stefania Bondavalli).  

Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, il signor Matteo Manfredini.

Invito il Consigliere Manfredini, se presente, ad entrare in Aula e a prendere posto nei banchi dei consiglieri.  

(Entra il Consigliere Manfredini).

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).  

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.  

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