n.227 del 10.07.2019 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio del Centro ferrarese di neuropsichiatria, neuropsicologia e di riabilitazione dell'età evolutiva della società cooperativa sociale Piccolo Principe - Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamate:

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della l.r. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della l.r. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della l.r. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n.911 del 25 giugno 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti specifici di accreditamento delle strutture e il catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 recante "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- la deliberazione di Giunta regionale n.1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- la deliberazione di Giunta regionale n.1314/2015"Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- la deliberazione di Giunta regionalen.1604/2015"Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

-la deliberazione di Giunta regionalen.1943/2017“Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

Richiamate inoltre

- la deliberazione di Giunta regionale n.1332 del 19 settembre 2011 recante “Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: Approvazione dei requisiti. Integrazioni alla D.G.R. n. 327/2004 e modifiche alla DGR n.1648/2009”;

- la propria determinazione n.3306 del 15 marzo 2012 recante “Accreditamento istituzionale della funzione di governo aziendale della formazione continua di cui alla DGR n.1332/2011: Definizione modalità di presentazione della domanda – fase transitoria”;

Vista la domanda trasmessa a questa Amministrazione dalla Cooperativa sociale Piccolo Principe in data 28 marzo 2018, prot. n. PG.2018/0220196, in relazione all’accreditamento del Centro ferrarese di neuropsichiatria, neuropsicologia e di riabilitazione dell’età evolutiva “Piccolo Principe”, a seguito della quale è stato richiesto all’Azienda USL competente per territorio di esprimere il relativo fabbisogno, sospendendo nel frattempo i termini del procedimento di accreditamento;

Considerato che l’Azienda USL di Ferrara con nota PG/2018/0597067 del 26/09/2018 ha dichiarato che il Centro di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale per le seguenti tipologie di cui alla DGR 911/2007:

• struttura per attività di psicologia;

• struttura per attività di psicomotricità;

• struttura per il trattamento logopedico;

• struttura per attività educative;

Vista la nota PG/2019/0226589 del 6/3/2019 con la quale è stato riavviato il procedimento finalizzato all’accreditamento del Centro “Piccolo Principe”;

Preso atto che il Centro ferrarese di neuropsichiatria, neuropsicologia e di riabilitazione dell’età evolutiva “Piccolo Principe” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Ente Comune competente;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività sopra descritte;

Vista la relazione in ordine all’accreditamento provvisorio della struttura, formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2019/15196 del 28/5/2019 e conservata agli atti del Servizio Assistenza Territoriale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinques.

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

- la determinazione dirigenziale n.14887/2018 avente per oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della l.r.32/1993;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Dirigente Professional “Salute mentale e dipendenze patologiche” dott.ssa Mila Ferri;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto del parere allegato

determina

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D. Lgs. 502/1992, l'accreditamento provvisorio nei confronti del Centro ferrarese di neuropsichiatria, neuropsicologia e di riabilitazione dell’età evolutiva “Piccolo Principe”, ubicato a Ferrara, via Bologna n.306 e gestito dalla società cooperativa sociale “Piccolo Principe” via Bologna n.306, Ferrara, per le seguenti tipologie di cui alla DGR 911/2007:

• struttura per attività di psicologia;

• struttura per attività di psicomotricità;

• struttura per il trattamento logopedico;

• struttura per attività educative;

2. di concedere l’accreditamento provvisorio della funzione di governo aziendale della formazione continua alla struttura “Piccolo Principe” di cui al precedente punto 1;

3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra entro il termine di 18 mesi dal presente atto, ai sensi dell’art.9 della l.r. n. 34/1998 e successive modifiche, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 3 comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. di dare atto che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 4;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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