n.292 del 21.12.2012 (Parte Seconda)

Regolamento per la disciplina del fondo incentivante ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo alla Struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012 e s.m.i.. Approvazione

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con Legge 1 agosto 2012 n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 ed in particolare:

- l’art. 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;

- l’art. 1, comma 5, modificato dall’art. 10, comma 15 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con Legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. N. 187 dell’11 agosto 2012, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a “….avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” e, a tal fine, a “… costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’art. 2, con esclusione di trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza;

- l’art. 2, che istituisce un fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Rilevato che con propria ordinanza n. 31 del 30/8/2012 sono state disciplinate le disposizioni generali per il funzionamento della Struttura Commissariale e che in particolare all’art. 4, comma 4 dell’ordinanza in parola, è stata prevista l’applicazione al personale interessato del Regolamento Regionale n. 5 del 31/7/2006;

Preso atto che il predetto Regolamento Regionale n. 5 del 31/7/2006 all’art. 1 comma 4 prevede che qualora un altro Ente pubblico si avvalga di personale regionale, gli incentivi relativi all’attività di cui all’art. 92 del DLgs 163/2006, siano erogati in base ai criteri ed alle modalità previsti dalla regolamentazione dell’Ente stesso;

Considerato che la struttura commissariale istituita con la suindicata ordinanza 31/2012, si avvale per lo svolgimento delle attività proprie di personale della Regione Emilia-Romagna, di altri Enti Pubblici e/o di soggetti assegnati alla struttura, a vario titolo coinvolti;

Ravvisata pertanto l’opportunità di predisporre un regolamento che disciplini le attività della struttura tecnica commissariale in materia di opere pubbliche individuando le modalità per l’erogazione delle relative somme, in funzione della partecipazione dei collaboratori coinvolti;

Visto lo schema di regolamento che disciplina la costituzione ed erogazione del fondo incentivante ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo alla struttura commissariale, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012 e s.m.i.;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n.340;

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE 

1. di approvare il regolamento che disciplina i criteri per la ripartizione del fondo, costituito ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori pubblici direttamente eseguiti dalla struttura commissariale, come di seguito riportato: 

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e si applica ai progetti, comunque denominati, definiti al successivo art. 4 siano essi di lavori pubblici che di appalti misti, aventi componente di lavori significativa, direttamente eseguiti dalla struttura del Commissario Delegato. 

Articolo 2 (Costituzione e quantificazione del fondo)

1. Il fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 è costituito da una somma progressiva in rapporto all’entità dell’opera nelle seguenti percentuali:

  • per interventi con costi fino a 25 milioni di Euro 0,6%
  • per interventi con costi tra 25 e 50 milioni di Euro 0,5%
  • per interventi con costi superiori a 50 milioni di Euro 0,4%

dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro per i quali la Struttura commissariale ha svolto il ruolo di Stazione Appaltante e i collaboratori, a vario titolo coinvolti, abbiano redatto direttamente il progetto semplificato, elaborato documentazione tecnica ed amministrativa, espletato la procedura di gara ed affidato i lavori fino al collaudo degli stessi.

2. Le percentuali ridotte di cui al comma 1, rispetto a quella massima consentita del 2%, tengono conto del livello di progettazione semplificato imposto dalle procedure emergenziali e dell’affidamento all’esterno della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

3. L'incentivo verrà attribuito con apposito provvedimento in riferimento alla complessità dell’attività svolta, nonché del numero dei collaboratori coinvolti, per ogni procedura di gara.

5. Il fondo sopra determinato, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione.

6. Nel caso in cui la procedura di gara oltre i lavori comprende anche delle forniture il fondo di cui al comma 1 subirà una riduzione del 50%.

7. Rientrano tra le prestazioni disciplinate e compensate dal presente regolamento anche le perizie supplettive di variante in aumento, regolarmente approvate.

Articolo 3 (Caratteristiche dei progetti)

1. Il grado di elaborazione dei progetti da ammettere all'incentivazione tiene conto delle deroghe concesse al Commissario delegato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, per quanto attiene alle disposizioni dell’art. 93 del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 e gli stessi dovranno essere corredati degli elaborati progettuali ritenuti necessari per l’espletamento delle procedure di gara. 

Articolo 4 (Programmazione delle attività progettuali)

1. Gli importi per la realizzazione dei singoli lavori e appalti misti, devono essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale. 

Articolo 5 (Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione e loro liquidazione)

1. Il fondo per l'incentivazione della progettazione di cui all’articolo 2 comma 1, viene ripartito, per ogni opera o lavoro, come segue: 

 

Ruolo – attività

Percentuale

A)

Direzione e coordinamento generale

dal 4% al 5%

B)

Responsabile Unico del Procedimento

dal 5% al 8%

C)

Collaboratori del R.U.P. (tecnici e/o amministrativi)

dal 30% al 44%

D)

Ufficiale Rogante

dal 2% al 3%

E)

Gare, contratti e liquidazioni

dal 18% al 30% 

F)

Collaudatori

dal 15% al 30%

2. Si prevede, in particolare, di compensare le seguenti attività che saranno svolte dalla struttura del commissario:

A) Direzione e coordinamento generale

  • coordinamento generale;
  • direzione struttura;
  • dimensionamenti e statistica;
  • contenzioso;
  • supporto amministrativo;

B) Responsabile Unico del Procedimento

C) Collaboratori del RUP in ordine a:

1. supporto tecnico

  • progettazione preliminare semplificata;
  • redazione capitolato speciale di appalto;
  • risposte ai quesiti con le faq;
  • aggiudicazione provvisorie e definitive;
  • validazione progetti esecutivi;
  • consegna aree e lavori;
  • direzione esecuzione contrattuale;
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  • istruttoria ed approvazione perizie di variante;
  • approvazione atti finali;

2. supporto amministrativo

  • redazione norme di gara;
  • autorizzazioni sub appalti;
  • emissione certificati di pagamento;
  • ulteriori attività amministrative;

D) Ufficiale Rogante

E) Gare, contratti e liquidazioni

  • pubblicazione bandi, ricezione e protocollazione;
  • commissioni di gara;
  •  collaboratori dell’Ufficiale Rogante;
  • liquidazione S.A.L.;
  • mandati di pagamento;
  • occupazioni d’urgenza ed espropriazioni;
  • attività amministrative di supporto;

F) Collaudi

  • collaudi tecnici – amministrativi;
  • collaudi statici;
  • certificati verifica della conformità;

3. Qualora la Struttura commissariale non esegua tutte le operazioni, descritte al comma 2, previste per la redazione dell'opera o siano affidate all'esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono decurtati delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituirà economia. 

Articolo 6 (Gruppo di progettazione)

1. Il gruppo di lavoro costituito per ciascuna procedura di gara è composto dal personale regionale e/o assegnato alla struttura del commissario delegato o da altri soggetti individuati temporaneamente, indicando i nominativi dei componenti e specificando il compito attribuito a ciascuno di essi.

2. La composizione del gruppo di lavoro, per ogni procedura di gara, è individuata con Decreto del Commissario, su proposta del Direttore Generale della programmazione, che soprintende alla struttura tecnica.

3. Con lo stesso provvedimento saranno stabilite le ripartizioni degli incentivi al personale coinvolto nel progetto indicando l’aliquota percentuale spettante a ciascuno dei componenti, con l’eventuale individuazione dei compensi.

4. Le aliquote percentuali saranno assegnate a ciascun componente del gruppo di lavoro in modo da assicurare un compenso omogeneo alle diverse figure professionali presenti, non trascurando le particolari specificità.

Articolo 7 (Attività di collaudo)

1. Per le attività di collaudo, compatibilmente con le esigenze delle strutture regionali coinvolte, e con la disponibilità assicurata dai tecnici comunali e provinciali, si applica l’art. 3 del regolamento regionale n. 5/2006.

Articolo 8 (Liquidazione incentivo)

1. Completate le prestazioni previste all’articolo 5 il responsabile unico del procedimento redige una relazione finale certificando il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi previsti nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro;

2. Il Commissario, attraverso la propria struttura, valuta la relazione del RUP ed il lavoro svolto e adotta gli atti di liquidazione conseguenti.

3. La prima erogazione pari al 65% dell’importo dovuto dovrà avvenire, di norma, per quanto riguarda l’attività svolta fino alla stipula del contratto.

4. La seconda erogazione pari al 25% dell’importo dovuto dovrà avvenire, di norma, entro 30 giorni dalla consegna del collaudo tecnico amministrativo della maggioranza dei lotti oggetto delle procedure di gara.

5. La terza erogazione, a saldo, pari al 10% dell’importo dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna di tutti i collaudi tecnici amministrativi dei lotti oggetto della procedura di gara.

6. I compensi verranno comunicati all’Ente di appartenenza che, qualora acconsenta, provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute, previo trasferimento agli stessi delle relative risorse.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le procedure poste in essere dalla struttura commissariale. 

2) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna 21 dicembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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