n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

L.R. 13/00, art. 6 - Definizione composizione Consulta regionale dello Sport e approvazione modalità di funzionamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art.6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia di sport", che prevede la costituzione di una "Consulta regionale dello sport” con funzione consultiva per le attività della Giunta regionale oggetto della Legge stessa, “con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca”;

Considerato che successivamente all’avvio della legislatura si rende necessario rinnovare la composizione della Consulta regionale e definire le modalità di funzionamento della stessa al fine di garantire L’agilità della struttura e l’adeguata rappresentanza degli enti e organismi previsti dal comma 3 dell’art. 6 della L.R. 13/2000, e precisamente: enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni professionali, enti di promozione sportiva, CONI regionale, organizzazioni sportive private;

Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire che la Consulta sia composta, oltre che dall’Assessore regionale in materia di Sport che la presiede, da tre rappresentanti degli Enti locali e da un Rappresentante degli altri Organismi previsti dalla L.R. 13/2000;

Richiamata la L.R. 9 ottobre 2009 n. 13 ”Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali” e successive modifiche e integrazioni al quale la L.R. 13/2000, art. 3, comma 2, affida la designazione dei rappresentanti degli Enti Locali;

Ritenuto opportuno stabilire che la designazione dei rappresentanti degli altri Organismi previsti dalla Legge regionale sarà effettuata dal livello regionale di riferimento o dalle forme di coordinamento, sempre di livello regionale, riconosciute sul territorio e che l’Assessore regionale in materia di sport provvederà, con proprio atto, a nominare i componenti della Consulta regionale allo Sport;

Ritenuto inoltre necessario provvedere a definire le modalità di funzionamento della Consulta come segue: 

- la Consulta, resta in carica per la durata della legislatura regionale; 

- i componenti che, per qualsiasi causa, cessino anticipatamente dalla carica sono sostituiti, per il periodo di durata della legislatura, con nuova nomina da parte dell’Assessore regionale competente in materia di sport, sulla base delle indicazioni pervenute dagli Organismi ed Enti di riferimento; 

- il Presidente stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori; 

- le riunioni avvengono, su convocazione del Presidente, in relazione alla necessità di acquisire pareri sui provvedimenti da emanare; 

- alle sedute della Consulta può essere prevista la partecipazione di esperti del settore in relazione agli argomenti da discutere e, qualora vengano trattate tematiche specifiche di natura intersettoriale, possono essere invitati alle sedute anche rappresentanti di altri Assessorati regionali; 

- le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un collaboratore regionale della Struttura competente in materia; 

Richiamate: 

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 e successive modifiche; 

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008 e ss. mm., n. 1377/2010 così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1642/2011 e n. 866/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’ Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di stabilire, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, che la Consulta regionale dello Sport sia composta dall’Assessore regionale in materia di Sport, che la presiede e dai soggetti designati dagli Enti e Organismi previsti dalla L.R. 13/2000 e di approvarne le modalità di funzionamento così come dettagliate in premessa e qui integralmente richiamate;

2) di prevedere che la partecipazione alla Consulta, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 6 della L.R. 13/2000, sia senza oneri per la Regione;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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