n.79 del 23.03.2016 periodico (Parte Seconda)
Domanda Prot. n. CR-49341-2015 del 13 ottobre 2015 presentata dalla società RFC Rettifica Corghi Srl, con sede legale nel Comune di Novellara (RE), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
- di dichiarare rigettata l’istanza CR-49341-2015 presentata dalla società RFC Rettifica Corghi Srl., con sede legale nel Comune di Novellara (RE), in Via Ampere n. 5/11, Partita Iva e Codice Fiscale 00268960358, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/7754 del 18 febbraio 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).