n.349 del 23.11.2022 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Latteria di Palasone S.R.L. - Domanda 19/7/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Sissa Trecasali (PR), loc. Palasone. Concessione di derivazione. Proc PR22A0030. SINADOC 25938
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda Latteria di Palasone S.R.L., con sede legale e operativa in Provincia di Parma Via Palasone n. 2, Fraz. Palasone CAP 43018 Comune di Sissa Trecasali, PEC latteriapalasone@legalmail.it C.F./Partita IVA 00859560344, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0030, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 95;
– ubicazione del prelievo: Comune di Sissa Trecasali, Località Palasone Dati catastali: foglio 37 mappale 9, di proprietà del concessionario; coordinate UTM RER x 598333; y 978797;
– destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico;
– portata massima di esercizio pari a l/s 3;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2920;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5569 del 28/10/2022
(omissis)
Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)