n.316 del 26.10.2022 periodico Parte Seconda
Demanio Idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Chiesi Farmaceutici S.P.A - Domanda 15/2/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi aziendali, dalle falde sotterranee in comune di Parma, Via San Leonardo. Concessione di derivazione. Proc PR22A0005. SINADOC 10015
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda Chiesi Farmaceutici S.p.A. con sede legale in Provincia di Parma, Via Palermo n.26/A, Cap 43122 Comune di Parma, Pec corp.industrial.operations@pec.chiesi.com, C.F./p IVA 01513360345 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0005, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 40;
– ubicazione del prelievo: Comune di Parma, Via San Leonardo, Dati catastali: foglio 39 mappale 1657 di proprietà del richiedente; coordinate UTM x: 605718; y: 4964609;
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi aziendali;
– portata massima di esercizio pari a l/s 3;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1072;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4849 del 23/9/2022
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31.12.2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)