n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Regolamento CE 510/2006. Parere positivo in merito alla richiesta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi. Integrazione al parere già espresso con determinazione n. 15326/2005

Dato atto che il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, che ha sostituito e abrogato il Regolamento (CEE) 2081/92;

Visti gli articoli 4 e 5 del suddetto Regolamento (CE) 510/2006;

Visto il Regolamento (CE) 1898/2006, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1273, del 15 luglio 1997, avente per oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e le istruttorie delle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92”;

Visti altresì gli articoli 6 e 11 del DM 21 maggio 2007, prot. n. 5442, pubblicato il 29 maggio 2007 sul n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Decreto Ministeriale recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006”;

Preso atto che il 27 aprile 2005, prot. n. AAG/APA/05/15677, è pervenuta alla Direzione generale Agricoltura la proposta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi, inoltrata dal Comitato promotore tra produttori di Cappellacci di zucca ferraresi, con sede in Ferrara, Via Bologna, 534;

Considerato che, per quanto disposto dagli atti suddetti, la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere positivo alla suddetta richiesta di registrazione con la determinazione n. 15326 del 24 ottobre 2005;

Preso atto che l’articolo 11 - Disposizioni transitorie del DM 21 maggio 2007 ha disposto che le domande già presentate al Ministero prima dell’entrata in vigore del decreto stesso siano integrate con una nuova relazione tecnica ed una nuova relazione storica, conformi a quanto stabilito all’articolo 4, comma 3, lettere d) ed e), e che la Regione integri il parere già espresso;

Vista l’integrazione alla richiesta di registrazione, inviata il 28 luglio 2007 dal Comitato suddetto, con la nota 16 luglio 2007, prot. RER PG/2007/200480 del 30 luglio 2007;

Dato atto che il Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della proposta menzionata, integrata della documentazione sopra indicata, le cui risultanze sono sintetizzate nel verbale acquisito dal servizio scrivente con prot. NP.2011.14102 del giorno 2 dicembre 2011, ed ha riscontrato, così come previsto dall’art. 11 del DM 21 maggio 2007, la conformità della proposta medesima ai requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento (CE) 510/2006;

Rilevato che tale istruttoria ed il conseguente parere regionale non riguardano la legittimità del soggetto richiedente, che non è oggetto della valutazione di cui all’articolo 11, e che pertanto si richiamano:

- il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto, nonché che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione;

- la produzione per almeno venticinque anni del prodotto in questione, nonché l’uso, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera;

Dato atto che, ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata deliberazione 1273/97, spettava alla Giunta regionale l’espressione del parere sulle proposte di registrazione pervenute;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e successive modifiche;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

per le motivazioni esposte in premessa:

1) di esprimere parere positivo relativamente alla proposta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi, ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006, presentata dal Comitato promotore tra produttori di Cappellacci di zucca ferraresi, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534, relativamente:

- alla conformità della proposta medesima ai requisiti di cui all’artt. 4 del Regolamento (CE) 510/2006;

- alla conformità della relazione tecnica e della relazione storica alle condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, lettere d) ed e) del DM 21 maggio 2007;

2) di trasmettere copia conforme della presente determinazione all’Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di registrazione;

3) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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