SUPPLEMENTO SPECIALE N.260 DEL 13.03.2019

Relazione

Relazione illustrativa

La legge regionale 30 luglio 2015, n. 14, nominata “DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L’INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI” è nata in un contesto in cui la crisi economica e la conseguente mancanza di lavoro protratta per lungo termine ha aumentato il numero di persone che si rivolgono ai Servizi Sociali ai quali chiedono anche aiuto per cercare lavoro.

Ciò è vero, in particolare per quella fascia di cittadini che hanno perso il lavoro da lungo tempo e non hanno reti parentali di supporto oppure si vergognano proprio dello stato in cui si trovano e si isolano da tutto. Il lavoro è la prima fonte di autonomia economica, rinforza l’identità e l’autostima il senso di appartenenza ad una comunità. In ambito sociale e socio-sanitario il lavoro, anche quando non diventa fonte di sostegno economico, è comunque un utile strumento di inclusione in quanto veicola regole, rende attivi ed è fonte di relazioni interpersonali.

La condivisione di tutti questi principi ha portato all’approvazione da parte dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna della Legge Regionale 30 luglio 2015, n.14: “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del Lavoro, sociali e sanitari” poiché scommette su alcuni punti:

  • un progetto fatto con e per la persona, che impegna mette assieme le risorse e i saperi di più servizi contemporaneamente moltiplica la sua potenza;
  • la condizione di fragilità non definisce una nuova categoria di utenti, ma una condizione temporanea che può essere superata;
  • il mercato del lavoro ha delle potenzialità e responsabilità sociali che vanno valorizzate. Gli obiettivi della legge sono sostanzialmente due:

1) promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia attraverso il lavoro delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità;

2) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi.

La legge regionale 14/2015 si propone obiettivi forti e di non facile attuazione, comporta l’attivazione di una cultura comune da parte degli operatori, siano essi del mondo del lavoro o del sociale e sanitario, di condivisione di vocaboli, di visioni e di approcci. A questo si aggiunga anche l’utilizzo di strumenti, finanziari e non, provenienti da diversi livelli di programmazione, europea, nazionale e regionale con tutto quello che ne consegue dal punto di vista anche della semplice rendicontazione.

Il postulato su cui si basa il processo operativo approvato dalla Legge prevede che, indipendentemente dal tipo di servizio al quale il cittadino si rivolge, venga fatta una prima valutazione per verificare la probabile sussistenza di condizioni di fragilità e vulnerabilità e quindi la necessità di un intervento integrato. Per gli utenti che effettivamente rientrano nella casistica sopra descritta si attiva una equipe composta da operatori del Servizio lavoro e, a seconda delle necessità individuali, del servizio sociale e/o sanitario che deve predisporre il progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo.

La sfida viene poi resa ancora più potente e al tempo stesso più complessa perché, contemporaneamente, viene data attuazione alla misura di Sostegno al reddito “REI”, redito di inclusione, finanziata con risorse nazionali. La Regione Emilia-Romagna ha inoltre definito un proprio specifico ambito di intervento, per far fronte alla situazione delle famiglie economicamente più fragili, approvando la norma istitutiva del “Reddito di Solidarietà- RES”. Entrambe le misure sono state avviate nel territorio regionale e si rivolgono a nuclei famigliari in forte difficoltà.

Considerando l’inevitabile e forte intreccio tra situazione di povertà e distanza dal lavoro è evidente come il modello integrato, disegnato con la LR 14/15, rappresenta la base operativa e l’infrastruttura con cui far fronte alla gestione delle nuove risorse. Per questo motivo gli strumenti predisposti per l’attuazione della L.R. 14, che si illustrano successivamente, saranno utilizzati anche per la valutazione della condizione delle persone in accesso al REI o RES e la progettazione personalizzata integrata sarà lo strumento per la definizione dei progetti di inclusione attiva indispensabili per poter accedere ai suddetti contributi.

Dall’emanazione della Legge, la Regione ha approvato:

1) lo strumento di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone (D.G.R. n.191/2016): la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o/e sanitaria. Lo strumento ha lo scopo di verificare la sussistenza di dette problematiche quali condizioni per l’accesso al percorso. Esso è centrato sulle funzionalità della persona ed individua i sostegni necessari a ricostruire le condizioni per rendere possibile l’avvicinamento al lavoro. Come detto, l’individuazione della condizione di fragilità non definisce una nuova categoria di utenti, ma una situazione temporanea che si può verificare nella vita di ognuno e che può essere superata. Non si individua dunque un nuovo “target” ma si riconosce la presenza di nuove difficoltà. Si tratta di situazioni eterogenee, non accomunate da una condizione stabile, causate dalla crisi economica. Esse colpiscono in modo diverso persone che prima potevano non aver bisogno di supporti particolari;

2) i nuovi ambiti territoriali di riferimento dei Centri per l’impiego (DGR n.1230 /2016). L’atto ha portato a far coincidere territorialmente l’ambito di intervento dei Centri per l’impiego con gli ambiti distrettuali sociosanitari. L’attuazione della legge poggia sull’utilizzo integrato di servizi e di risorse: per questo le scelte contenute nella legge regionale sono orientate alla massima coerenza possibile. La prima coerenza individuata è quella geografica: si disegnano in modo coerente gli ambiti territoriali nei quali si programmano e si svolgono i servizi, si definisce l’ambito distrettuale, già unitario per le politiche sociali e sanitarie, quale dimensione ottimale anche per le politiche per il lavoro: i centri per l’impiego assumono quindi con legge, una dimensione coerente con quella dei servizi sociali e sanitari;

3) le linee di programmazione integrata (DGR n.1229/2016). La Delibera ha disciplinato quanto sancito dagli articoli 3 e 4 della L.R. 14/2015 ossia gli obiettivi e le priorità della prima fase di attuazione della Legge, le risorse di Fondo Sociale Europeo complessivamente disponibili e le quote attribuite a ciascun territorio. Nello stesso atto sono state definite le azioni di natura sociale-sanitaria-del lavoro che compongono l’elenco di interventi, ammissibili a finanziamento, attraverso i quali si dà attuazione alla L.14 e sono stati presentati i criteri per l’individuazione degli operatori chiamati a comporre le equipe multi-
professionali;

4) i piani integrati territoriali (DGR n.1803/2016). In tutto il territorio regionale le Aziende Sanitarie, i Comuni e le Unioni dei Comuni sono giunti a definire, in base ai bisogni prevalenti nel territorio, gli obiettivi e le priorità di intervento per le persone fragili e vulnerabili, le misure, tra quelle comprese nell’elenco proposto dalla DGR n.1229/2016, da realizzare in ogni ambito territoriale nel periodo considerato e la quota di risorse da riservare a ciascuna tipologia di intervento.

5) l’accreditamento dei soggetti che possono erogare servizi al lavoro e specificamente le prestazioni rivolte agli utenti fragili e vulnerabili (DGR 1959/2016). Con questo atto si è proceduto alla definizione di specifici requisiti per i soggetti che richiedono l’accreditamento e possono realizzare la prestazione di: “Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili”. Questi soggetti devono possedere requisiti specifici in ordine alle sedi (almeno una sede per l’ambito distrettuale in cui intendono accreditarsi), alle figure presenti (è previsto un Esperto del mercato del lavoro e un Esperto dell’Orientamento), alle competenze professionali dell’Esperto del mercato del lavoro (focalizzazione sull’utenza fragile e vulnerabile) e alle relazioni con soggetti del territorio (con Servizi Sociali e Sanitari del territorio);

6) il finanziamento di 38 operazioni, una per ciascun distretto (DGR n.297/2017). Le operazioni sono finalizzate all'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015. Il finanziamento è avvenuto a seguito dell’emanazione del relativo invito a presentare operazioni (DGR n. 2324/2016) che rendessero disponibili, per ogni distretto, le misure di politica attiva del lavoro erogabili alle persone attraverso il progetto personalizzato definito dall’equipe integrata.

Dall’approvazione della Legge la Regione ha proceduto inoltre a

- promuovere la formazione degli operatori impegnati nell’attuazione della Legge. Specificamente:

a) tra settembre e ottobre 2016 sono stati formati n. 858 “Operatori dell’Accesso”, dei tre Servizi coinvolti, con 49 edizioni dell’incontro formativo della durata di una giornata. La formazione ha avuto per oggetto la valutazione, da realizzarsi con il supporto del Sistema Informativo Lavoro, dei requisiti base delle persone disoccupate che accedono ai servizi sociali, sanitari e del lavoro.

b) tra febbraio e aprile 2017 è stata realizzata la formazione degli “Operatori dell’integrazione” con 38 edizioni di due giornate e il coinvolgimento di 680 operatori. La formazione ha avuto per oggetto la valutazione approfondita dell’utenza risultante, dopo la valutazione in accesso, potenzialmente fragile e vulnerabile, la definizione del Programma personalizzato all’interno delle equipe multi-professionali e le funzioni previste per il ruolo di Responsabile del Programma previsto dalla Legge. La formazione è stata realizzata simulando le attività attraverso l’utilizzo delle applicazioni informatiche specificamente sviluppate.

- attrezzare il sistema con adeguati sistemi informativi.

A marzo 2016 si è avviata la progettazione del Sistema informativo: sono stati predisposti tutti gli strumenti online necessari per l’attuazione della Legge, collocati nel portale “Lavoro per te” dell’Agenzia regionale per il lavoro: Indice di fragilità, catalogo distrettuale delle misure disponibili, schema di progetto personalizzato. Inoltre sono state definite le procedure organizzative: invio dall’accesso all’approfondimento e, se del caso, all’equipe. Tempi per la definizione del programma personalizzato, invio dall’equipe all’ente attuatore per la realizzazione delle misure di politica attiva, ecc.

Le procedure previste consentiranno il dialogo tra i due sistemi informativi coinvolti: “Lavoro per te” che contiene, oltre all’anagrafica delle persone, l’esito della valutazione e il Programma personalizzato e il SIFER, sistema informativo regionale per la formazione professionale, che gestisce le informazioni amministrative e di monitoraggio relative alle operazioni finanziate con il FSE.

Il dispositivo si articola in:

  • monitoraggio dei servizi erogati alle persone. I servizi riguardano: la fase di “accesso ai servizi” con la prima valutazione (screening) della condizione di fragilità, la “presa in carico unitaria” fondata sulla valutazione complessiva del profilo di fragilità completo, la definizione e attuazione dei “programmi personalizzati” di intervento, l’“efficacia occupazionale” con l’inserimento lavorativo-occupazionale delle persone, le “risorse impiegate”.
  • monitoraggio degli aspetti tecnico-operativi-organizzativi e professionali delle diverse fasi del processo di erogazione dei servizi.

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