SUPPLEMENTO SPECIALE N.213 DEL 29.10.2013

Relazione

Relazione1. Gli obiettivi di adeguamento dell’assetto dei Servizi Sanitari Regionali

Da tempo è in atto a livello regionale, una riflessione riguardante i nuovi assetti istituzionali e gestionali dei servizi sanitari ed un confronto sullo sviluppo progettuale delle forme di cooperazione tra le aziende sanitarie, nella consapevolezza che l’impostazione delle politiche della sanità, su un bacino territoriale e di utenza significativo è indispensabile per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi erogati.

Tale riflessione si inserisce in un contesto normativo ed organizzativo che, sia a livello nazionale che in ambito regionale, ha posto al centro delle politiche pubbliche processi e misure di razionalizzazione amministrativa e unificazione di enti e servizi pubblici con la finalità di garantire il contenimento della spesa pubblica, l’adeguatezza delle funzioni gestionali e la conseguente liberazione di risorse economiche.

Gli obiettivi di riduzione degli apparati burocratici amministrativi si rendono oltremodo necessari in un momento di forte contrazione delle risorse messe a disposizione del Servizio sanitario regionale, che induce pertanto a ripensare i modelli organizzativi in un’ottica di integrazione funzionale e strutturale idonea a mantenere i servizi alla persona secondo gli attuali standard qualitativi e quantitativi.

Sono pertanto maturi i tempi per intraprendere un percorso utile ad evitare ridondanze sul piano istituzionale, economico ed organizzativo, pervenendo alla fusione delle attuali strutture aziendali nell’ambito di un disegno di governance che consenta l’allineamento e l’integrazione delle responsabilità di programmazione e vigilanza, da un lato, e di gestione ed erogazione dei servizi, dall’altro.

Pertanto la costituzione di macro aziende sanitarie e la previsione di macro Conferenze territoriali Sociali e Sanitarie che, in rappresentanza della pluralità dei territori, senza mortificare le diverse aree e garantendo adeguate forme di rappresentanza democratica, ne detengano le funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza secondo il sistema disciplinato a livello regionale.

La realizzazione delle Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia persegue in particolare l’obiettivo di potenziare la qualità, l’omogeneità e l’appropriatezza dei servizi di tutela della salute nell’interesse delle persone e della collettività.

Si rende pertanto necessario procedere alla predisposizione degli atti normativi utili alla costituzione delle Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia

2. Principi e garanzie per il riordino

Il processo di riordino deve comunque farsi carico di non disperdere un patrimonio importante rappresentato dall’avvenuta piena identificazione delle popolazioni locali con i servizi e con il livello qualitativo raggiunto dagli stessi.

Infatti, l’analisi del sistema esistente dei servizi sanitari delle Aziende sanitarie che verranno soppresse evidenzia un alto grado di diffusione territoriale, un livello di qualità equamente assicurato in tutto il territorio regionale.

La qualificazione dei servizi nel tempo forniscono localmente la consapevolezza di usufruire di un livello sanitario adeguato ed è percepito come un patrimonio “conquistato” a riconoscimento della rilevanza socio politica del territorio e della fondatezza dei bisogni.

Il quadro non è diverso se si guarda alle condizioni economico finanziarie che nel tempo hanno caratterizzato le Aziende Sanitarie della Regione. Anche in questo caso, tutte le realtà sono state chiamate nel tempo a piani di rientro della spesa e che hanno già dato buoni risultati.

La situazione sopra descritta dimostra, da un lato, l’esistenza dei presupposti favorevoli e necessari allo sviluppo di un sistema sociale e sanitario di qualità, dall’altro, evidenzia l’esigenza di mantenere inalterate le condizioni e le prerogative territoriali maturate nel consolidamento dei servizi sanitari regionali.

Nel rispetto dell’impianto della Legge regionale 29/2004 è necessario continuare ad assicurare la massima partecipazione delle Autonomie Locali, delle organizzazioni di rappresentanza e dei professionisti.

La governance delle nuove aziende dovrà essere in grado di garantire la piena e continua partecipazione dei Comuni ai processi di programmazione e di valutazione dei servizi e della loro gestione, in una Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, di seguito CTSS, che sappia assicurare rappresentanza e capacità decisionale.

In particolare, il nuovo assetto aziendale dovrà risultare da un esaustivo confronto con gli Enti Locali, con le rappresentanze sindacali e associative, con i professionisti e gli operatori.

Assicurare un’articolazione organizzativa che persegua una distribuzione dei servizi tale per cui le ragioni del decentramento e della concentrazione possano garantire condizioni di equa accessibilità ai servizi, la cui qualità sia adeguata allo stato delle conoscenze e delle possibilità ed anche a garantire condizioni di massima efficienza e sostenibilità economico-finanziaria.

Il distretto sociale e sanitario deve divenire luogo strategico di programmazione locale e distribuzione delle risorse aziendali ai territori, rappresentando la “maglia base” di una rete di servizi integrati, all’interno della quale garantire l’intera gamma dei servizi alla persona (sociale, socio-sanitario e sanitario) e in base alla quale strutturare l’articolazione dell’azienda unica (ad esempio, un’azienda divisionalizzata per territori).

Assicurare l’equità del contributo alle nuove aziende da parte delle aziende sanitarie confluenti per ridurre il rischio che quelle realtà che oggi si trovano in condizione di equilibrio, anche a seguito di precedenti piani di rientro, si sentano ulteriormente chiamati a sostenere gli effetti di piani di rientro di altre aziende che non sono ancora conclusi.

A tal fine da un lato sarà necessario mantenere da parte della Regione il sostegno economico–finanziario a supporto dell’equilibrio per quelle aziende sanitarie ancora impegnate nel piano di rientro e, dall’altro, occorrerà fare in modo che il patrimonio dismissibile in carico alle attuali aziende sanitarie resti nella piena disponibilità dei territori aziendali da cui proviene per potenziare la qualità dei servizi ivi presenti e migliorare la loro accessibilità, fatte salve diverse determinazioni che i Comuni interessati intendano assumere nell’ambito della Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie.

La riorganizzazione dei servizi dovrà intervenire prioritariamente sulle funzioni di amministrazione generale e di supporto, tecnico–professionale, logistica e sulle funzioni sanitarie intermedie la cui localizzazione non influenza l’accessibilità e la qualità dei servizi alla persona. La riorganizzazione dei servizi sanitari, se ed in quanto necessaria, dovrà avvenire successivamente e in coerenza con la più generale riorganizzazione che dovrebbe interessare l’insieme del Servizio Sanitario Regionale.

A supporto dell’intero processo andranno adottati tutti i provvedimenti capaci di sostenere il personale interessato dai processi di riorganizzazione, tutelando la base occupazionale e sfruttando tutte le leve di gestione delle risorse umane in grado di sostenere i cambiamenti che inevitabilmente interesseranno una parte non irrilevante del personale (formazione, sistema incentivante anche integrato con parte delle economie di gestione generate dalla riorganizzazione, etc…).

3. Illustrazione degli articoli di legge

Il presente progetto di legge dà vita alla costituzione delle nuove Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia. Il testo si compone di 2 Capi e di 6 articoli.

Con il Capo I, si individuano l’oggetto e gli obiettivi dell’intervento normativo

L’art. 1 definisce gli obiettivi che si vogliono perseguire con l’istituzione dell’Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia in coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 29/2004.

Il processo di riorganizzazione delle aziende sanitarie regionali, è finalizzato ad assicurare, al sistema dei servizi sanitari, un assetto che consenta di mantenere e sviluppare i livelli di qualità, omogeneità e appropriatezza sino ad ora raggiunti, soprattutto a fronte di un contesto di razionamento economico-finanziario che, in assenza di possibili innovazioni organizzative, con ogni probabilità finirebbe per compromettere quanto fino ad oggi garantito.

Con il Capo II, viene regolamentata l’istituzione delle Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia.

L’art. 2 stabilisce il termine e il percorso di costituzione delle Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia, il trasferimento del patrimonio appartenente alle aziende sanitarie soppresse in capo alle nuove Aziende, nonché la destinazione di proventi derivanti da eventuali alienazioni dei beni medesimi in favore dei territori in cui si trovano i beni alienati, al fine di potenziare la qualità dei servizi ivi presenti. Si stabilisce, inoltre, il subentro a tutti gli effetti dei rapporti attivi e passivi in capo al nuovo soggetto.

Si dispone, inoltre, il trasferimento di tutto il personale in servizio nelle preesistenti aziende alle costituende Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia, garantendo la graduale omogeneizzazione delle regole inerenti la gestione giuridica ed economica del personale.

L’art. 3 prevede che l’organizzazione e il funzionamento delle Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia restino disciplinati dalla legge regionale n. 29 del 2004 e dall’atto aziendale, riprendendo nel testo dell’articolato il richiamo ai principi organizzativi individuati al punto 2 della Relazione. L’atto aziendale individua la sede legale, prevede l’articolazione territoriale dell’Azienda, tenendo conto della sua peculiare complessità e ampiezza, valorizzando il ruolo di gestione del distretto che rappresenta la sede strategica e la “maglia base” di una rete integrata di servizi sulla base del quale strutturare l’articolazione delle Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia L’atto aziendale dovrà risultare da un esaustivo confronto con gli Enti Locali, con le rappresentanze sindacali e associative, con i professionisti e gli operatori.

L’art. 4 prevede l’istituzione di Conferenze territoriali Sociali e Sanitarie uniche. Alle Conferenze si applicano le disposizioni dell’art.11 della legge regionale 19/1994 e della legge regionale 12 marzo 2003 n.2. Le Conferenze esercitano in sede assembleare le funzioni programmatiche e di alta vigilanza sulle decisioni strategiche inerenti l’organizzazione e il funzionamento delle nuove Aziende. In ogni ambito distrettuale è istituito un Comitato di distretto che opera in stretto raccordo con la Conferenza. Il direttori generali delle aziende nominano i direttori di distretto, d’intesa con il Comitato di distretto. Le Conferenze disciplinano, con apposito regolamento, le proprie modalità di organizzazione e funzionamento, le relazioni con gli altri organi, secondo criteri di ampia rappresentatività per l’assunzione delle più rilevanti decisioni.

In seno alla Conferenza è costituito l’Ufficio di Presidenza che esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte dalla Conferenza in sede assembleare.

L’art. 5 illustra il ruolo e i compiti dei direttori generali in carica nel regime transitorio e quindi fino alla costituzione delle Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia. Definisce il ruolo e i compiti attribuiti alla Regione nel percorso di costituzione delle nuove aziende, quali in particolare: la nomina del nuovo direttore generale, anche attraverso l’aggiornamento dell’elenco degli idonei costituito ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 502/92; la nomina dei nuovi collegi sindacali; la funzione di coordinamento tecnico e di supporto alle funzioni operative necessarie a svolgere gli adempimenti preliminari e strumentali alla costituzione e alla progressiva realizzazione delle Aziende uniche sanitarie Bologna, Estense ed Emilia.

L’art. 6 evidenzia il fondamentale ruolo delle rappresentanze sindacali con le quali si dovranno attivare le sedi di confronto e concertazione utili allo svolgimento della programmazione integrata dei servizi per tutto il territorio, per la definizione degli assetti organizzativi, nel rispetto delle prerogative contrattuali e delle relazioni sindacali aziendali, nonché di quanto stabilito in appositi protocolli d’intesa stipulati con la Conferenza.

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