n.29 del 09.02.2022 (Parte Prima)

Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale 19 febbraio 2008 n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna” ed in particolare:

- il comma 1 dell’art. 10 che così recita:

È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali”;

- il comma 5 dell’art. 10 che così dispone:

Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 10 "Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)";

Dato atto della candidatura proposta nel corso della discussione generale in Aula;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;

Previa votazione segreta mediante applicazione informatica che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

- presenti n. 48

- assenti n. 2

- votanti n. 47

- voti a favore del sig. Roberto Cavalieri n. 42

- voti a favore del sig. Sergio Mattarella n. 1

- voti a favore del sig. Igor Taruffi n. 1

- schede bianche n. 3

- schede nulle n. –

delibera

- di eleggere a Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale il dr. Roberto Cavalieri (nato a omissis il omissis);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina