n.57 del 07.03.2013 (Parte Seconda)

Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sui corsi di formazione abilitanti per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/2008. Disposizioni regionali attuative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 81/08 e s.m., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge regionale 12/03, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;

Richiamato in particolare l’art. 73 del citato DLgs 81/08, che prevede al comma 5 che in sede di Conferenza Stato-Regioni siano individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;

Preso atto che il 12 marzo 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, recante “Accordo ai sensi dell’art. 4 del DLgs 291/1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del DLgs 81/08 e s.m.”;

Considerato che il suddetto Accordo individua i seguenti soggetti responsabili della formazione:

  • a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
  • b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
  • c) l’INAIL;
  • d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
  • e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
  • f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/ utilizzatrici (queste ultime limitatamene ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
  • g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
  • h) i soggetti formatori con esperienza documentata, di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
  • i) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs. 276/2003 e s.m., e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
  • l) le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i);

Valutata la necessità di recepire i contenuti dettati dal Accordo, per consentire, per quanto di competenza, l’attivazione dei corsi di formazione;

Ritenuto pertanto di:

  • recepire il citato Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2012;
  • dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione degli operatori che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate dal succitato Accordo;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • 105/10 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/2/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005, n. 265”;
  • 177/03 recante “Direttive regionali in ordine alle tipologie d’azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;
  • 265/05 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta regionale 177/03”, e successive modifiche e integrazioni”;
  • 1057/06, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";
  • 1663/06 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";
  • 2416/08 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08 e aggiornamento della delibera 450/07 e s.m.”;
  • n. 1377 del 20/9/2010 recante “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”, così come rettificata dalla n. 1950 del 13 dicembre 2010;
  • n. 2060/2010 recante “ Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31/12/2010”;
  • n. 1222 del 4/8/2011 recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011);
  • n. 1642 del 14/11/2011 recante “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;
  • n. 221 del 27/0/2012 recante “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro”;

Acquisito il parere positivo espresso, per quanto di competenza, dal Direttore generale Sanità e politiche sociali dott. Tiziano Carradori;

Sentita la Commissione Regionale Tripartita;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore regionale Scuola. Formazione professionale. Università e ricerca. Lavoro;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 recante “Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 291/1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le “Disposizioni per la formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro che necessitano di specifica abilitazione, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, attuativo dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008”, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

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