n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di varianti da apportare all'impianto di trattamento Maserati per rifiuti urbani e speciali compostabili ubicato in comune di Sarmato (PC) - loc. Berlasco (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Varianti da apportare all’impianto di trattamento Maserati per rifiuti urbani e speciali compostabili ubicato in Comune di Sarmato (PC) – loc. Berlasco” presentato dalla Ditta “Maserati S.r.l.” localizzato nel Comune di Sarmato (PC) da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi comunque in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

b. in particolare, devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di lavorazioni dei materiali, e in particolare durante le fasi di vagliatura;

c. analogamente, devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico;

d. è fatto obbligo di effettuare apposita valutazione di impatto acustico da trasmettere ad Arpa e al Comune di Sarmato che funga peraltro da indagine fonometrica, così come previsto dal progetto stesso, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, e prevedere, se necessario, interventi di bonifica o mitigazione;

e. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

f. i materiali compostati e da compostare, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;

g. in particolare, deve essere valutata la fattibilità tecnico-economica di confinare, anche mediante opportune telonature, le aree di stoccaggio coperte esterne al fabbricato principale (ad esempio l’area di seconda maturazione, l’area di raffinazione, ecc.);

h. nella successiva fase autorizzativa degli interventi deve essere più dettagliatamente dimostrato che i biofiltri presenti presso l’impianto siano sufficientemente dimensionati anche per un incremento della portata d’aria inviata a trattamento come quello prospettato a seguito delle modifiche in oggetto;

i. inoltre, dovrà essere posta particolare attenzione nel far sì che sia garantita una adeguata qualità dell’aria dell’ambiente indoor, soprattutto nella sezione di vagliatura del materiale;

j. in fase autorizzativa, la Ditta deve produrre adeguati elementi che dimostrino che l’aumento dell’altezza dei cumuli di rifiuti nelle biocelle da 2,5 m a 3 m, non comporti alterazioni delle caratteristiche qualitative del prodotto finale;

k. deve essere sempre mantenuto in buono stato di efficienza il sistema di insufflazione dell’aria, al fine di evitarne l’intasamento e, in generale, il malfunzionamento;

l. devono essere garantite condizioni salubri di lavoro nella zona di vagliatura del materiale;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Maserati S.r.l.; alla Provincia di Piacenza; al Comune di Sarmato; all’ARPA sezione provinciale di Piacenza; all’AUSL di Piacenza;

3) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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