n.155 del 24.05.2021 (Parte Seconda)

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Linee guida centri estivi

IL PRESIDENTE

Visti: 

• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1; 

• il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”; 

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 

• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; 

• il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; 

• il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

 • il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021; 

• il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021; 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle pari Opportunità e della famiglia del 21 maggio 2021 con cui ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 sono state approvate le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”;

Ritenuto opportuno in ragione dell’attuale andamento epidemiologico, fornire indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento in relazione alla apertura delle attività dei centri estivi a decorrere dal 7 giugno 2021; 

Visto l’allegato “Protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni.” predisposto dal Servizio politiche sociali e socio educative di concerto con il Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica e con il Servizio Assistenza territoriale; 

Considerato che il “Tavolo di lavoro permanente a livello regionale”, previsto dal Protocollo d’Intesa nazionale per la ripresa delle attività in presenza siglato presso il Ministero dell’Istruzione in data 14/08/2020, si è riunito in data 10/5/2021 e 24/5/2021, al fine di attuare il necessario confronto riguardo ai contenuti della presente Ordinanza; 

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19; 

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA 

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’allegato “Protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”; 

2. a far data dal 7 giugno 2021 i centri estivi rivolti ai bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 17 anni, sul territorio della Regione Emilia-Romagna devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nell’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle pari Opportunità e della famiglia del 21 maggio 2021 con cui ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 sono state approvate le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” e nel protocollo di cui al punto 1 del presente decreto; 

3. la presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna; 

4. la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente 

Stefano Bonaccini

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