n.36 del 19.02.2020 periodico (Parte Seconda)
D.G.R. 1682/2014 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della Dop "Prosciutto di Parma"
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1682, del 27 ottobre 2014, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale", che ha sostituito la deliberazione 1273/1997;
Preso atto che:
- il 23 ottobre 2019, prot. n. PG/2019/0780257, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca la proposta di modifica del disciplinare della Dop Prosciutto di Parma, inoltrata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, Largo Pietro Calamandrei, 1/A;
- il 20 novembre 2019, PG/2019/0855579, il Consorzio ha aggiornato la proposta di disciplinare con alcune ulteriori modifiche, scaturite, su iniziativa del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, dalla necessità di armonizzare alcune tematiche riguardanti le parti a monte dei disciplinari del prosciutto di Parma e del prosciutto di San Daniele che, per esigenze di filiera, devono esseresovrapponibili;
- il 22 novembre 2019, PG/2019/0864038 e PG/2019/0864050, il Consorzio ha integrato la domanda con la documentazione indicata dal DM 14 ottobre 2013;
Considerato che le suddette modifiche, assai numerose e molto incisive, riguardano la descrizione del prodotto, la zona d’origine, la prova dell’origine, il metodo di produzione e l’alimentazione dei suini, l’etichettatura, il confezionamento, oltre a importanti modifiche di adeguamento redazionale, e sono nel complesso di entità non minore;
Considerato che, per quanto disposto la deliberazione 1682/2014 già citata:
- con nota datata 5 novembre 2019, prot. NP/2019/30346, è stato richiesto al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera un parere tecnico in merito alle modifiche proposte;
- il giorno 27 novembre 2019 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 387 la Comunicazione del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare relativa alla “Modifica al disciplinare della Dop Prosciutto di Parma”;
- in seguito a tale pubblicazione sono pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:
Denominazione |
Data arrivo |
N. prot. |
Associazione Veneta Allevatori (AVA) Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) Confederazione Produttori Agricoli (Copagri) Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei produttori di Carne Suina (Unapros) |
20/12/2019 |
PG/2019/929064 del 20/12/2019 |
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (Assica) Unione nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova (UnaItalia) |
23/12/2019 |
PG/2019/932013 del 23/12/2019 |
Compassion in World Farming Italia onlus (CWIF Italia) |
23/12/2019 |
PG/2019/932838 del 24/12/2019 |
Dalma mangimi SpA |
24/12/2019 |
PG/2019/933468 del 24/12/2019 |
Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici (Assalzoo) |
27/12/2019 |
PG/2020/00549 del 2/01/2020 |
Dr. Matteo Rizzi - Agronomo |
23/12/2019 |
PG/2020/02270 del 3/01/2020 |
Preso atto che le osservazioni pervenute riguardano temi a volte ricorrenti e segnalati da più soggetti, sintetizzati come segue:
N. |
Sintesi osservazione |
Proponente |
1 |
Articolo 5.1, lettera b): tra i tipi genetici ammessi sono presenti le scrofe meticce; tale parola non era prevista nel disciplinare approvato dalla Commissione Interprofessionale Consortile |
Assica - UnaItalia |
2 |
Articoli 5.3.a) e 5-3-b): la relazione tra il peso minimo della carcassa e il peso minimo della coscia non è corretta, ed occorre quindi o ridurre il peso minimo della coscia a 11 kg, oppure aumentare quello della carcassa a 120 kg |
Assica - UnaItalia |
3 |
Articolo 5.3.b): è opportuno non indicare temperature specifiche per le fasi di conservazione e trasporto delle cosce |
Assica - UnaItalia |
4 |
Articolo 5.3.b): non è opportuno indicare un termine minimo di 24 ore di conservazione della coscia prima del suo utilizzo; tale termine potrebbe essere indicato in modo meno preciso (circa 24 ore, oppure riferendosi al giorno successivo alla macellazione) |
Assica - UnaItalia |
5 |
Articolo 2: il peso minimo del prosciutto di 8,5 kg è troppo elevato, e considerando un calo di stagionatura del 30-32% dovrebbe essere fissato, qualora si mantenesse il peso della coscia fresca a 11,8 kg, a 8 kg |
Assica - UnaItalia |
6 |
Articolo 5.1, 5.2.a) e 5.3.a): La necessità di procedere ad una valutazione puntuale delle singole carcasse appare un meccanismo ridondante ed eccessivo rispetto all’obiettivo della qualità del prodotto oggetto della DOP che è la coscia di prosciutto. Tale riferimento appare anche improprio considerando che le metodiche di classificazione delle carcasse possono condurre a risultati non univoci con evidente confusione e disparità di trattamento tra gli operatori. |
AVA – CIA – Confagricoltura – Copagri – Unapros |
7 |
Articoli 5.2.a) e 5.3.a): la classificazione delle carcasse quale strumento di selezione delle cosce appare anacronistica in quanto non si rileva una correlazione di qualità carcassa-coscia |
AVA – CIA – Confagricoltura – Copagri – Unapros |
8 |
Articolo 5.2.b): inserire nella tabella delle materie prime i prodotti dell’industria del pane e della pasta alimentare |
AVA – CIA – Confagricoltura – Copagri – Unapros |
9 |
Assicurare che le modifiche proposte siano congruenti e allineate con il disciplinare del prosciutto di San Daniele |
AVA – CIA – Confagricoltura – Copagri – Unapros |
10 |
Articolo 5.2.b): tra le materie prime da somministrare ai suini compare la voce “Trebbie e solubili di distilleria essiccati”, eliminando quindi la possibilità di utilizzare i “distillers”, per i quali è prevista anche la forma liquida; tale condizione appare anche in contrasto con i principi di sostenibilità indicati in aperura all’articolo 5; sarebbe opportuno ripristinare i distillers, presenti nella versione vigente del disciplinare |
Dalma Assalzoo Dott. Rizzi |
11 |
Articolo 5: poiché la modifica del disciplinare prevede animali di oltre 200 kg, si chiede che siano prima avviati dei trial in allevamento per valutare le criticità in termini di benessere animale, sia aumentata la disponibilità di spazio per capo, mantenendo la proporzione di 1 mq per 110 kg, seguendo le indicazioni delle curve allometriche con coefficiente in decubito laterale arrivando fino a spazi di 1,6 – 1,8 mq per suino, siano individuate soluzioni meno impattanti sul benessere degli animali e sulla sostenibilità |
CIWF Italia |
12 |
Articolo 5.2.a): per determinare la fase dello svezzamento, si suggerisce di indicare il solo parametro del peso (40 kg), senza integrarlo con quello dell’età (3 mesi) |
Assalzoo |
13 |
Articolo 5.2.b): inserire un diverso parametro per l’uso di siero di latte o latticello, fissando il massimo al 25% s.s. della razione, anziché a 15 l capo/giorno, come previsto sia nel disciplinare vigente, sia nella proposta di modifica |
Assalzoo |
14 |
Articolo 5.2.b) aumentare la quota di farina di pesce (ammessa solo nel magronaggio) da 1% a 5% s.s. della razione |
Assalzoo |
15 |
Articolo 5.2.b): inserire i minerali come materie prime dell’alimentazione con un limite massimo del 7% s.s. |
Assalzoo |
Preso atto che:
- il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare con nota PG/2020/0011676 in data 9 gennaio 2020 ha richiesto al Ministero, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del DM 14 ottobre 2013, una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata;
- tale riunione si è tenuta il giorno 22 gennaio 2020;
Preso altresì atto che il 21 dicembre 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 il Comunicato avente come oggetto la Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», i cui contenuti, facendo in gran parte riferimento allo stesso ambito di reperimento degli animali utilizzato dai produttori di prosciutto di Parma, dovrebbero assicurare omogeneità fra le parti comuni del processo produttivo delle due Dop;
Considerato:
- che la Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ha ritenuto, con nota NP/2020/4442 del 23/1/2020, di evidenziare alcuni rilievi in merito, di seguito elencati:
- dà atto che la nuova struttura del testo del Disciplinare, in coerenza con la normativa vigente, lo rende molto più chiaro e leggibile;
- con riferimento alla prescrizione inserita all’articolo 5 «ogni componente della filiera deve orientare la propria attività ispirandosi ai principi della sostenibilità. […] Le tecniche di allevamento dei suini destinati alla produzione di Prosciutto di Parma devono essere etiche e sostenibili e devono garantire agli animali standard di salute e benessere, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea», si osserva che il concetto di sostenibilità è molto ampio, comprendendo nell’accezione generalmente condivisa le componenti ambientale, economica e sociale/etica; pur condividendo il principio generale, si evidenzia tuttavia una oggettiva difficoltà a controllarne l’applicazione;
- in considerazione del notevole impatto sul sistema allevatoriale di questa e altre modifiche di Disciplinari di salumi a DO, si suggerisce di richiamare l’attenzione del Ministero sull’opportunità di un’azione di coordinamento nel merito della definizione delle regole per la fase di allevamento per evitare criticità nell’approvvigionamento della materia prima per molteplici salumi e per consentire una valorizzazione la più completa possibile dell’intera carcassa del suino pesante;
Considerato che, con riferimento alle osservazioni sopra riassunte, si precisa quanto segue:
- rispetto alle osservazioni su questo punto, la Regione condivide la prospettiva che la genetica degli animali destinati al circuito tutelato sia trasparente e tracciabile e, in considerazione anche della metodologia di valutazione dei tipi genetici prevista dal DM 12390 del 5/12/2019, ci si indirizzi verso l’esclusione delle meticce. Vista tuttavia la situazione attuale, che vede la presenza negli allevamenti di un’ampia quota di popolazione femminile meticcia, dei tempi fisiologici della rimonta, e dell’impatto economico sugli allevamenti, si ritiene indispensabile prevedere un percorso di transizione dallo stato attuale fino all’esclusione di scrofe meticce non valutate. In questa fase transitoria potrebbe essere ammesso anche l’accoppiamento fra “scrofe di altro tipo genetico non approvato” con “verri di altro tipo genetico approvato”;
- il consorzio ha utilizzato il coefficiente 21,5% per determinare il peso della coscia sulla carcassa. L’osservazione propone in sostanza un coefficiente del 20%, senza però fornire elementi e dati a sostegno di tale parametro. Inoltre, né il dato proposto dal Consorzio né quello del proponente l’osservazione sono supportati da documentazione scientifica o statistica significativa che evidenzino un indice di correlazione tra i due pesi, o almeno documentino che i valori sono ricavati da medie statistiche di importanti basi dati. L’osservazione si collega indirettamente anche alla definizione della resa di macellazione: dalle considerazioni formulate da CRPA sulla base dei dati di migliaia di partite è dimostrato l’ampio range della % di resa (nell’intervallo dal 78 al 86% di resa sono comprese il 98,2% di carcasse), che indirettamente confermerebbe la possibilità anche per la coscia di definire un range di resa e non un valore unico;
- La temperatura stabilita dal disciplinare (fra -1° e 4°) è indicata anche per il prosciutto di San Daniele. Lo stesso dato è presente anche nel disciplinare vigente (pag. 5), pertanto questo aspetto non è una modifica al disciplinare;
- Il termine proposto dal consorzio è semplificativo della necessità di garantire un adeguato e graduale processo di raffreddamento delle cosce. Il prosciutto di San Daniele indica solo il termine massimo (5 giorni, cioè le 120 ore che prescrive il prosciutto di Parma). Però lo stesso dato è presente anche nel disciplinare vigente (pag. 5), pertanto si sottolinea che non si tratta di una modifica;
- Il peso di 8,2 kg (non 8,5 kg) si ottiene con un calo peso del 30%, identico al disciplinare vigente (da 10 a 7 kg). L’osservazione suggerisce non il 30-32%, ma direttamente il 32%, senza documentare questa ipotesi. La mancanza di documentazione a sostegno sia da parte del Consorzio che da parte dei soggetti proponenti fa propendere per il mantenimento della % già presente (anche se implicitamente) nell’attuale Disciplinare, anche perché mediamente il calo di stagionatura tende ad essere maggiore per cosce più piccole, mentre nella proposta del Consorzio il peso delle cosce viene aumentato;
- Si sottolinea che la classificazione delle carcasse è già prescritta nel disciplinare vigente, e non si tratta quindi di una modifica al disciplinare. Si comprende tuttavia il senso di questa osservazione, che riguarda un argomento da tempo in discussione nella filiera, e sul quale sarebbe opportuno cercare di intervenire. Infatti, si rileva la mancanza di documentazione scientifica che evidenzi la correlazione fra la classificazione delle carcasse, le caratteristiche della coscia e la qualità del prosciutto, rendendo di fatto questo vincolo difficilmente comprensibile sotto il profilo tecnico. Si evidenzia inoltre che la varietà dei sistemi di classificazione adottati dai macelli e la mancanza, in talune situazioni, di garanzia di oggettività, costituiscono una difficoltà di controllo per l’Organismo di certificazione, oltre che un elemento di opacità del sistema che contribuisce alla mancanza di fiducia tra allevatori e macellatori;
- Si veda l’osservazione precedente;
- L’osservazione sembra condivisibile, in considerazione della natura delle materie prime prevalenti di questi prodotti, in gran parte costituiti da cereali nobili. Condivisibile è anche l’attenzione all’economia circolare e al recupero di sottoprodotti per ridurre lo spreco e, nondimeno, ottenere una riduzione sui costi di alimentazione. La preoccupazione legata all’utilizzo di questi prodotti è rappresentata dalla possibile presenza, tra gli ingredienti, di prodotti non adeguati all’alimentazione dei suini per la Dop. Potrebbe essere ipotizzato l’inserimento di tali prodotti sulla base di linee guida, a fronte di analisi e studi da parte del Consorzio delle singole tipologie, secondo le valutazioni di esperti nutrizionisti. È raccomandabile inoltre lo sviluppo di sperimentazione specifica;
- L’osservazione è condivisibile, e al momento i due consorzi stanno modificando i disciplinari in modo da assicurare omogeneità fra le parti comuni del processo produttivo. Si rimanda a quanto espresso in premessa;
- L’osservazione è condivisibile. L’essiccazione è stata aggiunta per evitare possibile utilizzo di alimenti mal conservati, anche in considerazione della facile degradazione in cui possono incorrere i sottoprodotti liquidi della distilleria, a causa della loro fermentescibilità. L’uso di prodotto non essiccato si accompagna con l’esigenza di consumarlo velocemente, favorendo facilmente il superamento del parametro del 3%. Si ritiene tuttavia che un fattore di rischio collegato in particolare agli aspetti organizzativi e logistici non possa essere l’unico elemento a determinare la scelta: si suggerisce la possibilità di togliere dalla tabella la specifica essiccati, precisando nella nota alla tabella che, qualora essi siano utilizzati in forma liquida, l’allevatore ne garantisca la tracciabilità e il bilancio di massa;
- L’osservazione è condivisibile, ma l’applicazione delle regole sul benessere animale è responsabilità delle singole aziende, anche perché l’argomento è all’attenzione delle Autorità Sanitarie, che stanno sviluppando nuove modalità di monitoraggio e sorveglianza (Classyfarm), collegate all’applicazione dei regolamenti comunitari in materia. Sarebbe comunque auspicabile che fosse realizzata una sperimentazione simile a quella ipotizzata dall’osservazione. La Regione pubblicherà a breve bandi adeguati al finanziamento di questo tipo di sperimentazione;
- Si concorda con il testo proposto dal Consorzio;
- Si sottolinea che questo requisito è già presente nel disciplinare vigente, e non si tratta quindi di una modifica;
- Questo requisito è già presente nel disciplinare vigente, e non si tratta quindi di una modifica;
- Questo requisito è già presente nel disciplinare, con limiti determinati dalla normativa vigente, e non sembra necessario intervenire in merito.
Dato atto che si è provveduto ad effettuare l'istruttoria della proposta menzionata, integrata dalla documentazione sopra indicata, le cui risultanze sono sintetizzate nel verbale prot. NP/2020/0004802 del 24 gennaio 2020;
Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1682/2014;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;
Dato infine atto che:
- ai sensi della lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014, spetta al Responsabile del Servizio competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B e del punto 1 della lettera C dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014, tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di registrazione;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- presenza di eventuali interessi contrapposti;
- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;
Considerato che:
- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è connessa anche all’importanza della Dop Prosciutto di Parma per tutto il settore suinicolo regionale; essa si manifesta quindi particolarmente nei confronti dei produttori, ed è sottolineata dal consenso alle proposte di modifica presentate, che in assemblea straordinaria hanno ottenuto il 74,1% dei voti presenti;
- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dalle valutazioni espresse anche dal Servizio competente per il settore produttivo, che ha esaminato le modifiche proposte, nonché dalle considerazioni scaturite dall’esame istruttorio, che ha evidenziato la validità di gran parte di tali modifiche; è però opportuno, pur non costituendo oggetto delle proposte di modifica, che siano prese in considerazione con la prospettiva di una valutazione futura alcune osservazioni (in particolare le osservazioni n. 6 e n. 7) provenienti da più soggetti rappresentativi del sistema allevatoriale, le quali sottolineano come la classificazione delle carcasse quale strumento di selezione delle cosce non sia sostenuta da documentazione scientifica che evidenzi la correlazione fra la classificazione delle carcasse, le caratteristiche della coscia e la qualità del prosciutto, rendendo di fatto questo vincolo difficilmente comprensibile sotto il profilo tecnico;
- la presenza di interessi contrapposti, rilevata dall’esame delle osservazioni presentate in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, è stata valutata nel corso dell’istruttoria; nei casi in cui permanga la presenza di interessi contrapposti fra la maggioranza dei consorziati e altri produttori, questi ultimi possono presentare opposizioni al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, così come stabilito dalle procedure nazionali illustrate dal DM 14 ottobre 2013;
- quali ulteriori aspetti rilevanti al fine dell’ottenimento della registrazione della modifica del disciplinare, sulla base di quanto evidenziato in premessa, si rileva quanto segue:
- con riferimento alla prescrizione inserita all’articolo 5 «ogni componente della filiera deve orientare la propria attività ispirandosi ai principi della sostenibilità. […] Le tecniche di allevamento dei suini destinati alla produzione di Prosciutto di Parma devono essere etiche e sostenibili e devono garantire agli animali standard di salute e benessere, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea», si osserva che il concetto di sostenibilità è molto ampio, comprendendo nell’accezione generalmente condivisa le componenti ambientale, economica e sociale/etica; pur condividendo il principio generale, si evidenzia tuttavia una oggettiva difficoltà a controllarne l’applicazione;
- in considerazione del notevole impatto sul sistema allevatoriale di questa e altre modifiche di Disciplinari di salumi a DO, si richiamare l’attenzione sull’opportunità di un’azione di coordinamento nel merito della definizione delle regole per la fase di allevamento, per evitare criticità nell’approvvigionamento della materia prima per molteplici salumi e per consentire una valorizzazione la più completa possibile dell’intera carcassa del suino pesante;
- con riferimento alle specifiche riguardanti la genetica, si ritiene indispensabile prevedere un percorso di transizione dallo stato attuale fino all’esclusione di scrofe meticce non valutate; in questa fase transitoria potrebbe essere ammesso anche l’accoppiamento fra “scrofe di altro tipo genetico non approvato” con “verri di altro tipo genetico approvato”;
- con riferimento al possibile inserimento dei prodotti dell’industria del pane e della pasta alimentare nella tabella delle materie prime ammesse, si suggerisce l’utilizzo di tali prodotti sulla base di linee guida, a fronte di analisi e studi da parte del Consorzio delle singole tipologie, secondo le valutazioni di esperti nutrizionisti; è raccomandabile inoltre lo sviluppo di sperimentazione specifica;
- con riferimento alla presenza di “Trebbie e solubili di distilleria essiccati” nella tabella delle materie prime ammesse, si suggerisce di eliminare la specifica di “essiccati”, precisando nella nota alla tabella che nel caso essi siano utilizzati in forma liquida, l’allevatore ne garantisca la tracciabilità e il bilancio di massa;
Preso atto infine che il Servizio competente, secondo quanto stabilito dalla lettera B, punto 10, e dalla lettera C dell’allegato alla deliberazione n. 1682/2014, è tenuto a comunicare a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni l’avvenuta emanazione e pubblicazione del parere;
Considerato pertanto che con riferimento agli aspetti sopraindicata si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Prosciutto di Parma;
Visti inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2019-2021”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 309 del 4 marzo 2019 recante: “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3191 del 9 marzo 2018, avente per oggetto “Individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito del Servizio innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca”;
Vista la presente proposta di determinazione, formulata ex art. 6 della L. 241/1990 s.m.i., presentata dal responsabile del procedimento Ventura Alberto alla luce degli esiti istruttori;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il dirigente firmatario non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Prosciutto di Parma, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1682/2014, inoltrata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Pietro Calamandrei 1/A, con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di registrazione;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari, segnalando l’opportunità di prendere in considerazione, con la prospettiva di una valutazione futura, le osservazioni provenienti da più soggetti rappresentativi del sistema allevatoriale in merito alla correlazione fra la classificazione delle carcasse, le caratteristiche della coscia e la qualità del prosciutto;
- avvenuta valutazione di interessi contrapposti;
2. di dare atto, ai fini dell’espressione del parere regionale in merito a “eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione”, di quanto segue:
- con riferimento alla prescrizione inserita all’articolo 5 «ogni componente della filiera deve orientare la propria attività ispirandosi ai principi della sostenibilità. […] Le tecniche di allevamento dei suini destinati alla produzione di Prosciutto di Parma devono essere etiche e sostenibili e devono garantire agli animali standard di salute e benessere, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea», si osserva che il concetto di sostenibilità è molto ampio, comprendendo nell’accezione generalmente condivisa le componenti ambientale, economica e sociale/etica; pur condividendo il principio generale, si evidenzia tuttavia una oggettiva difficoltà a controllarne l’applicazione;
- in considerazione del notevole impatto sul sistema allevatoriale di questa e altre modifiche di Disciplinari di salumi a DO, si richiamare l’attenzione sull’opportunità di un’azione di coordinamento nel merito della definizione delle regole per la fase di allevamento, per evitare criticità nell’approvvigionamento della materia prima per molteplici salumi e per consentire una valorizzazione la più completa possibile dell’intera carcassa del suino pesante;
- con riferimento alle specifiche riguardanti la genetica, si ritiene indispensabile prevedere un percorso di transizione dallo stato attuale fino all’esclusione di scrofe meticce non valutate; in questa fase transitoria potrebbe essere ammesso anche l’accoppiamento fra “scrofe di altro tipo genetico non approvato” con “verri di altro tipo genetico approvato”;
- con riferimento al possibile inserimento dei prodotti dell’industria del pane e della pasta alimentare nella tabella delle materie prime ammesse, si suggerisce l’utilizzo di tali prodotti sulla base di linee guida, a fronte di analisi e studi da parte del Consorzio delle singole tipologie, secondo le valutazioni di esperti nutrizionisti; è raccomandabile inoltre lo sviluppo di sperimentazione specifica;
- con riferimento alla presenza di “Trebbie e solubili di distilleria essiccati” nella tabella delle materie prime ammesse, si suggerisce di eliminare la specifica di “essiccati”, precisando nella nota alla tabella che nel caso essi siano utilizzati in forma liquida, l’allevatore ne garantisca la tracciabilità e il bilancio di massa.
3. di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;
4. di comunicare a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni l’avvenuta emanazione e pubblicazione del presente parere;
5. di dare atto, altresì, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.