n.139 del 03.06.2026 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Linee guida in materia di utilizzo della piattaforma digitale regionale EMMA RE-R per i Mobility manager d'area, aziendali, scolastici e di distretto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1. di approvare le “Linee guida in materia di utilizzo della piattaforma digitale regionale EMMA RE-R per i Mobility manager d’area, aziendali, scolastici e di distretto” (allegato), che disciplinano l’utilizzo del software denominato "EMMA RE-R" da parte delle Amministrazioni Pubbliche e delle aziende interessate, ed i relativi allegati, parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Mobility manager della Regione Emilia-Romagna ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al testo delle Linee guida e dei relativi allegati;

3. di attribuire al Mobility manager regionale, ai sensi dell’art.14 della l.r. 10/2017, le seguenti attività:

- coordinamento di azioni congiunte con i Mobility Manager d’Area nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

- azioni in collaborazione con i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

- azioni in collaborazione con i referenti aziendali, scolastici e di distretto, al di fuori del bacino di competenza dei Mobility manager d’Area;

- gestione e consolidamento del progetto "Bike to Work" rivolto ai lavoratori regionali, finalizzato all'erogazione di incentivi per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta;

- presidio e aggiornamento del portale istituzionale di mobility management;

4. di pubblicare le “Linee guida in materia di utilizzo della piattaforma digitale regionale EMMA RE-R per i Mobility manager d’area, aziendali, scolastici e di distretto” sul portale mobilità della Regione Emilia-Romagna al link https://mobilita.regione.emilia-romagna.it ;

5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi d.lgs. 33/2013, art. 7 bis.

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