n.193 del 23.06.2021 periodico (Parte Seconda)

Disciplina funeraria - Rinnovo autorizzazione ai sensi della circolare Ministero Salute DGPRE 0036158-P-11/12/15 alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto "Biofunerbag Speed" prodotto dalla Società Vezzani S.p.A.

IL DIRETTORE

Visto il DPR n. 285/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”, artt. 31, 75 e 77, concernenti le autorizzazioni dei manufatti funerari;

Visto il DPCM 26 maggio 2000, con il quale sono state individuate le funzioni e i compiti in materia di salute umana conferiti alle Regioni in attuazione della riforma amministrativa di cui all'art. 5, Legge n. 59/97, ed in particolare la Tabella A, lettera c) ove è previsto il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti relativi alle autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n. 285/1990;

Vista la circolare del Ministero della Salute, DGPRE 0036158-

P-11/12/2015, avente ad oggetto: “Autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77, terzo comma del DPR 10/9/1990, n. 285.”, indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità, in cui, modificando il precedente orientamento, è indicato che le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al più volte citato DPR n. 285 del 1990, sono tra le funzioni e compiti in materia di salute umana conferiti alle Regioni, ai sensi del citato DPCM 26 maggio 2000;

Dato atto che:

- il Ministero della Salute con nota protocollo DGPRE 0003432-08/02/2016, avente ad oggetto: “DM 5/7/2011: autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto denominato “Biofunerbag speed”, prodotto dalla Società Vezzani S.P.A. - Circolare Ministero della Salute-DGPRE n. 36158-P dell'l1/12/2015”, protocollata in ingresso PG/2016/0197815 del 21/3/2016, ha comunicato alla Società Vezzani S.p.A. e per conoscenza all'Assessorato Politiche per la Salute di questa Regione che, in attuazione della circolare sopra citata, e a condizione che restino immodificate le specifiche tecniche del manufatto, il competente Organo regionale può provvedere, a scadenza, al rinnovo dell'autorizzazione;

- con la medesima nota il Ministero della Salute ha previsto l’esonero della Società in parola dall'invio a questa Amministrazione dei risultati delle analisi dei fumi degli impianti a condizione che i materiali sottoposti a combustione siano conformi alla norma armonizzata EN 13242 (imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione);

Preso atto:

- del Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2011, protocollo 0016545-P-09/07/2011, DGPREV, di “Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto denominato “Biofunerbag speed” in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 165 del 18/07/2011, prodotto e commercializzato dalla Società Vezzani S.p.A. con sede legale in via Maresciallo Tito n.3 in Montecavolo, Quattro Castella (RE);

Richiamata la propria determinazione n. 9977 del 24/6/2016, pubblicata nel BURER Parte Seconda n. 184 del 13 luglio 2016, con cui, tenuto conto della citata circolare del Ministero della Salute DGPRE 0036158-p-11/12/15, è stata rinnovata l’autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto "Biofunerbag speed" prodotto dalla società Vezzani S.p.A, avente validità di cinque anni dalla data di adozione del presente provvedimento;

Viste le note protocollo 03/05/2021.0416918 e 19/05/2021.
0486121, conservate agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con cui il Legale rappresentante della ditta Vezzani S.P.A., sita in Montecavolo di Quattro Castella (RE), via Maresciallo Tito, 3, chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto denominato “Biofunerbag speed” in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione rilasciata con Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2011 – GU Serie Generale n. 165 del 18 luglio 2011 e rinnovata con propria determinazione n. 9977 del 24/6/2016;

Vista, altresì, la citata nota protocollo 19/05/2021.0486121, che reca:

- la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentate della ditta Vezzani S.P.A. sita in Montecavolo di Quattro Castella (RE), via Maresciallo Tito, 3, che il manufatto “Biofunerbag speed”, di cui è richiesto il rinnovo dell’autorizzazione non ha subito alcuna modifica e corrisponde in ogni suo componente a quello già autorizzato con decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2011 “Autorizzazione alla produzione commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto denominato - Biofunerbag speed – in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l’inumazione e la cremazione (11A09676)” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 165 del 17/7/201 e a quello già autorizzato con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 9977 del 24/6/2016;

- la dichiarazione che i materiali sottoposti alla combustione sono conformi alla norma armonizzata EN 13242 (imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione);

Ritenuto quindi, di rinnovare l'autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del succitato manufatto denominato “Biofunerbag speed” prodotto dalla Società Vezzani S.p.A. alle condizioni e nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2011, protocollo 0016545-P-09/07/2011, DGPREV, pubblicato in G. U. Serie Generale n. 165 del 18/7/2011;

Richiamati:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm., per quanto applicabile e la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e n. 1123 del 16 luglio 2018;

- la deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43, della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 recante: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021 - 2023”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di

non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di rinnovare l'autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del materiale denominato “Biofunerbag speed” per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, da impiegarsi alle condizioni e nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2011, pubblicato in G. U. Serie Generale n. 165 del 18/7/2011, alla Ditta Vezzani S.p.A., con sede legale in Via Maresciallo Tito n. 3, Montecavolo di Quattro Castella (RE);

2. di confermare gli adempimenti di cui all'autorizzazione ministeriale richiamata al precedente punto 1) a carico della Società Vezzani S.P.A. che produce e commercializza il manufatto che si autorizza, compreso quanto previsto al punto 2. del citato Decreto ministeriale relativamente agli obblighi di adempiere alle comunicazioni scritte alle scadenze previste, che dovranno essere inviate a questa Regione e per conoscenza al Ministero della Salute;

3. di confermare che la presente autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

4. di disporre la pubblicazione di cui all’art. 7-bis del Dlgs 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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