n.106 del 18.04.2013 (Parte Seconda)

Localizzazione aree per strutture di emergenza: Rettifica dell’ordinanza n. 41 del 28 marzo 2013. Codici CIG: Rettifica ordinanza n. 38 del 28 marzo 2013. Richiesta ammissione a finanziamento: Integrazione ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013. Conferimento delega di funzioni e connesse deroghe ai Sindaci dei Comuni e Presidenti delle province: modifica ed integrazione del punto 5) dell’ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, che peraltro proroga lo stato di emergenza al 31 maggio 2013;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto l’articolo 11 comma 1, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, che introduce all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 il comma 5 bis che recita “I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, i sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga”;

Vista la propria ordinanza n. 41 del 28 marzo 2013 che integrava ed aggiornava alcune localizzazioni approvate con ordinanze precedenti;

Atteso che per le localizzazioni delle aree già individuate in precedenza, nei Comuni di, Crevalcore e Novi di Modena, con l’ordinanza n. 41 del 28 marzo 2013 si è provveduto all’aggiornamento dei dati indicando correttamente i riferimenti catastali mentre, per errore materiale, sono stati indicati erroneamente la sigla dell’intervento di Crevalcore ed il numero del lotto per Novi di Modena;

Dato atto che con ordinanza n. 41 del 28 marzo 2013 la caserma dei carabinieri di Crevalcore è individuata come lotto 4 dei PMS localizzato con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii. mentre il corretto riferimento è il lotto 4 dei PMM approvato con ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 ss.mm.ii.;

Rilevato che con ordinanza n. 41 del 28 marzo 2013 la caserma dei carabinieri di Novi di Modena è individuata come lotto 8 degli EMT localizzato con ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii. mentre l’esatta individuazione è il lotto 6 degli EMT approvato con ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii.;

Vista la nota del Commissario Delegato del 4 aprile 2013 protocollo CR2013 0007129 inviata alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Emilia-Romagna con la quale è stato rappresentato che per puro errore materiale, non sono stati indicati correttamente alcuni riferimenti relativi ai PMM e EMT delle caserme dei carabinieri di Crevalcore e Novi di Modena che risultavano essere i seguenti:

Tipo di modifica

Bando

Lotto

Comune

Foglio

Particelle

Aggiornamento

PMM

4

Crevalcore

82

Demanio stradale,

706 parte

Aggiornamento

EMT

6

Novi di Modena

28

271 parte

 

Preso atto che trattandosi di refusi nella stesura dell’ordinanza, peraltro riguardanti aree già localizzate con precedenti ordinanze per le quali era necessario un aggiornamento dei dati, con lavori eseguiti o in corso di esecuzione con la suddetta nota del 4 aprile 2013 protocollo CR2013 0007129 il Commissario Delegato si è impegnato a riportare le correzioni sopra riportate in una prossima ordinanza commissariale.

Rilevato che la rettifica riguarda solo la modifica della sigla per l’area di Crevalcore e del numero del lotto per l’area di Novi di Modena senza modificare l’individuazione catastale che risultava corretto e tale da individuare con certezza l’ubicazione dei due interventi e pertanto non si procederà alla nuova pubblicazione della presente ordinanza in quanto la localizzazione, secondo quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, è già avvenuta;

Vista l’ordinanza n. 38 del 28 marzo 2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT);

Rilevato che nell’allegato “B” all’ordinanza n. 38 del 28 marzo 2013 sono stati erroneamente posposti i codici CIG dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 che pertanto risultano sbagliati ed occorre procedere pertanto alla esatta attribuzione;

Preso atto che i codici CIG relativi ai lotti 3, 4, 5 della gara degli E.P.T. risultano essere i seguenti:

- Lotto 3 palestra di Finale 502902745D

- Lotto 4 biblioteca di Mirandola 5029114C26

- Lotto 5 magazzino/autorimessa di Camposanto 502916456B

Ravvisata l’opportunità di indicare in modo esatto i numeri CIG dei lotti 3, 4, 5, negli atti di gara procedendo alla rettifica dell’errore materiale contenuto nell’allegato “B” all’ordinanza n. 38 del 28 marzo 2013, dandone adeguata conoscenza alle imprese che intendono partecipare alla gara con la pubblicazione della rettifica sul sito dell’Agenzia Regionale Intercent-ER, sul GUCE e GURI;

Vista l’ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013 con la quale è stata approvata l’ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che al punto 4) stabilisce che “…sono ammesse ad istruttoria per la valutazione della congruità e per la successiva concessione del finanziamento tutte le istanze di cui alle lettere a) e b) del punto 1) pervenute entro la data di pubblicazione della presente ordinanza, mentre tutti i progetti pervenuti successivamente saranno rinviati al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, in corso di formazione…”;

Preso atto che oltre i termini stabiliti al punto 4) dell’ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013 è pervenuta solamente la richiesta dell’Istituto Figlie della Provvidenza per le sordomute di Carpi per la riparazione dei danni del convitto scolastico per un importo complessivo di € 85.251,00;

Ravvisata l’opportunità, vista l’urgenza ed i limitati danni segnalati, di ammettere all’istruttoria per la valutazione della congruità e per la successiva concessione del finanziamento anche l’intervento proposto dall’Istituto Figlie della Provvidenza per le sordomute di Carpi per la riparazione dei danni del convitto scolastico per un importo complessivo di € 85.251,00;

Vista l’ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013, registrata alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna in data 19 marzo 2013, con la quale si è provveduto al conferimento della delega di funzioni ai Sindaci dei comuni ed ai Presidenti delle Province e connesse deroghe per la realizzazione di opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché per l’acquisto degli arredi finalizzati alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che nell’ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 al punto 5) era previsto: “.. di dare atto che per l’esercizio della delega di funzioni, di cui al punto 3) della presente ordinanza, con connessa applicazione delle deroghe di cui all’Allegato “A”, i Sindaci dei comuni ed i Presidenti delle province assumono direttamente i provvedimenti amministrativi conseguenti…”;

Ravvisato che alcuni Sindaci dei comuni ed i Presidenti delle province hanno rappresentato l’esigenza di apportare modifiche ed integrazioni alla disposizione del punto 5) dell’ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 per poter espletare l’attività amministrativa, avvalendosi delle deroghe, nel rispetto del vigente ordinamento degli enti locali costituito dal D.Lgs 267/2000 e smi.

Ritenuto opportuno modificare ed integrare le disposizioni del punto 5) dell’ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 con una nuova formulazione prevedendo che l’esercizio della deroga può essere disposto, in alternativa alla diretta emanazione di atti e provvedimenti, anche attraverso preventiva adozione di ordinanza da parte del Sindaco del comune o del Presidente della provincia mentre la realizzazione degli interventi avverrà con l’assunzione di atti e provvedimenti da parte dei dirigenti e funzionari, secondo la ripartizione delle competenze stabilite dal D.Lgs. 267/2000 e smi:

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di rettificare alcuni dati per la realizzazione delle strutture temporanee per l’emergenza, per la riparazione di edifici scolastici e per l’esercizio delle deroghe da parte dei comuni e delle province per la realizzazione delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE

1) di prendere atto che, per puro errore materiale, non sono stati indicati correttamente alcuni riferimenti relativi ai PMM e EMT delle caserme dei carabinieri di Crevalcore e Novi di Modena che risultavano essere i seguenti:

Tipo di modifica

Bando

Lotto

Comune

Foglio

Particelle

Aggiornamento

PMM

4

Crevalcore

82

Demanio stradale,

706 parte

Aggiornamento

EMT

6

Novi di Modena

28

271 parte

 

2) di dare atto che la rettifica di cui al punto 1) della presente ordinanza riguarda solo la modifica della sigla per l’area di Crevalcore e del numero del lotto per l’area di Novi di Modena senza modificare l’individuazione catastale che risultava corretto e tale da individuare con certezza l’ubicazione dei due interventi;

3) di stabilire di non procedere alla pubblicazione della presente ordinanza in quanto la localizzazione, secondo quanto stabilito con le precedenti ordinanze, è ormai avvenuta e produce gli effetti di quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

4) Di rettificare quanto erroneamente indicato nell’allegato “B” all’ordinanza n. 28 del 28 marzo 2013 in merito all’attribuzione del codice CIG per i lotti n. 3, n. 4, n. 5, specificando che i codici CIG che risultano essere corretti risultano essere i seguenti:

- Lotto 3 palestra di Finale 502902745D

- Lotto 4 biblioteca di Mirandola 5029114C26

- Lotto 5 magazzino/autorimessa di Camposanto 502916456B

5) Di dare adeguata informazione alle imprese che intendono partecipare alla gara degli EPT con la pubblicazione della rettifica sul sito dell’Agenzia Regionale Intercent-ER, sul GUCE e GURI;

6) di ammettere all’istruttoria per la valutazione della congruità e per la successiva concessione del finanziamento previsto dalla lettera a) punto 1) dell’ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013, l’intervento proposto dall’Istituto Figlie della Provvidenza per le sordomute di Carpi per la riparazione dei danni del convitto scolastico per un importo complessivo di € 85.251,00;

7) di modificare ed integrare il punto 5) dell’ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 con la seguente formulazione:

5) di dare atto che per l’esercizio delle funzioni delegate di cui al punto 3) della presente ordinanza, i Sindaci dei comuni ed i Presidenti delle province:

a) assumono direttamente tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti,

b) in alternativa a quanto previsto nella precedente lettera a) adottano, per ciascun intervento di cui al punto 3), apposita ordinanza recante, oltre all’individuazione dell’intervento e delle caratteristiche fondamentali dello stesso, anche la precisazione delle disposizioni normative oggetto di deroga nell’ambito dei procedimenti di attuazione del singolo intervento in conformità a quanto previsto al punto 4). I provvedimenti attuativi della suddetta ordinanza potranno essere assunti, nel rispetto di quanto disposto nella relativa ordinanza sindacale di riferimento, dagli organi amministrativi dell’ente locale sulla base del sistema delle competenze di cui al Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i.).

8) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 18 aprile 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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