n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Piano attuativo della decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
IL DIRETTORE
Visti:
- la Decisione di esecuzione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, “che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, notificata con il numero C(2011) 7770 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 287 in data 4 novembre 2011;
- la deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2011, n. 1912 recante”Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 287 in data 4 novembre 2011. Disposizioni per l’attuazione”;
Constatato che la sopracitata Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2011, n. 1912 dispone che il Direttore Generale competente, ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 6 marzo 2007 n. 4, provveda a definire le specifiche tecniche operative per l’applicazione della Deroga concessa a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio;
Richiamati:
- la Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali” - Bollettino Ufficiale n. 30 del 6 marzo 2007;
- il Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1494 del 24 ottobre 2011 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 194 del 27 ottobre 2011;
Rilevato che:
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea si applica in combinato disposto con il Programma d’azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati, stabilito dal Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1, in vigore dall’ 1 gennaio 2012;
- pertanto, per quanto non esplicitamente previsto nella Decisione di deroga, si deve applicare il Regolamento regionale 1/11 e la specifica normativa nazionale vigente;
- la deroga può essere concessa alle aziende agricole, con o senza allevamento, che faranno specifica richiesta all’autorità competente entro il 15 febbraio di ogni anno per un periodo massimo di quattro anni consecutivi;
- la Decisione della Commissione non contempla l’esclusione dalla facoltà di deroga degli allevamenti soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Considerato che le condizioni per consentire alle aziende agricole in zone vulnerabili ai nitrati di applicare, in rapporto ai fabbisogni delle colture, quantità medie di azoto da effluente di allevamento sino a 250 kg/ettaro/anno, vertono sui seguenti aspetti principali:
a) tipologia di effluenti: sono ammessi gli effluenti bovini ed esclusivamente la frazione liquida degli effluenti suini trattati, aventi un rapporto azoto/fosforo non inferiore a 2,5;
b) ordinamenti colturali ad elevato assorbimento di azoto: la superficie soggetta ad impegno è il 100% della SAU disponibile a qualsiasi titolo, con almeno il 70% di colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto e comunque nel rispetto degli ulteriori criteri stabiliti agli articoli 5, 6 e 7 della medesima Decisione;
c) modalità ed epoche di applicazione degli effluenti che garantiscano la massima efficienza di assorbimento dell’azoto apportato: distribuzione dei 2/3 dell’azoto entro il 30 giugno con livelli di efficienza di utilizzo dell’azoto non inferiori al 65% per i liquami e al 50% per l’effluente solido;
d) pianificazione e registrazione degli interventi di fertilizzazione;
e) controllo/tracciabilità dei trasporti, in particolare dell’effluente suino palabile non utilizzabile nell’azienda in deroga;
f) verifiche analitiche sugli effluenti trattati e sui terreni utilizzati;
Rilevato altresì che la Decisione prevede che l’Autorità competente stabilisca un programma di controllo amministrativo nelle aziende e di monitoraggio sul territorio, trasmettendo i dati alla Commissione Europea con una relazione annuale;
Atteso che nel corso delle riunioni di coordinamento tecnico intercorse tra le Amministrazioni interessate dalla Decisione, ovvero la Regione Emilia-Romagna, la Regione Veneto, la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, si è riscontrata la necessità di stabilire alcuni criteri tecnici applicativi condivisi per dare attuazione in maniera uniforme alla Deroga (Piano Attuativo), in coerenza con quanto già fatto per l’elaborazione dei Programmi d’azione regionali per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola;
Considerato che in tale contesto, in merito all’attività di monitoraggio sul territorio, si è stabilito di operare in alcuni siti distribuiti sul territorio delle quattro Regioni interessate,definendo un programma operativo successivamente alla verifica del numero di aziende in deroga e alla loro distribuzione nel bacino padano-veneto;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, quarto comma;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007.” e successive modifiche;
Sentito, per gli aspetti di competenza, il Direttore Generale agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di emanare il Piano attuativo della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
2) di stabilire che le aziende che non presentano, in base alle risultanze del controllo amministrativo di questa prima fase di applicazione, i requisiti fissati siano escluse dalla concessione della deroga;
3) di demandare ad atti successivi la definizione del programma di controlli in azienda e di monitoraggio sul territorio, in attesa di verificare il numero e la distribuzione delle aziende che abbiano trasmesso la comunicazione di deroga all’Autorità Competente;
4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Giuseppe Bortone