n.366 del 31.12.2014 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. - Titolo II – Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa all'allevamento avicolo sito in Via Macoda n. 6, in loc. Casemurate in comune di Forlì, presentata dalla Società Agricola Agrimolise Srl

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa all'ampliamento dell'allevamento avicolo sito in Via Macoda n. 6, in loc. Casemurate in Comune di Forlì, presentata dalla Società Agricola Agrimolise Srl, avente sede legale in Via Settecrociari n. 5698 a San Vittore, Comune di Cesena.

Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B.2.68 della L.R. 9/99 ss.mm.ii. “Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A.2 o all’Allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A.2)”.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì–Cesena, con decreto del Presidente Prot. gen. n. 112315/32 del giorno 11 dicembre 2014, ha assunto la seguente decisione:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(omissis)

decreta:

a) richiamati gli elementi progettuali, le proposte tecniche e le valutazioni descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo all'adeguamento al benessere animale dell'allevamento avicolo sito in Via Macoda n. 6 in loc. Casemurate in comune di Forlì, presentato dalla Soc. Agr. Agrimolise Srl, dall’ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. in caso di scavi a profondità superiore a 50 cm. dal piano di campagna corre l'obbligo di segnalazione alla Soprintendenza archeologica e per conoscenza al Comune;

2. l'area definita concimaia ubicata a NE del capannone 1 non potrà essere utilizzata come concimaia o deposito pollina temporaneo in genere, fatto salvo l'utilizzo come emergenza, se autorizzata in AIA, ovvero come concimaia se modificata strutturalmente in tal senso ed opportunamente autorizzata;

3. i capannoni oggetto di modifiche in termini di numero di animali e pollina prodotte, dovranno essere dotati di sistemi di raccolta, convogliamento, e di accumulo finale a tenuta di adeguate dimensioni in grado di consentire, a lavaggio e pulizia ultimata, di contenere tutta l'acqua utilizzata e di consentirne il prelievo per avviarla a smaltimento secondo le disposizioni vigenti, senza che vi siano rischi di fuoriuscita accidentale della stessa o percolamenti esterni;

4. gli estrattori d'aria E7, E8, E9, E50 e E51, limitatamente al fronte di emissione, nei capannoni 1b e 4, dovranno essere installate adeguate cappe di copertura in lamiera, o altro materiale, chiuse lateralmente, che impediscano la dispersione nell'ambiente delle polveri emesse e garantiscano il loro accumulo alla base delle cappe stesse. La forma, grandezza e struttura delle stesse devono essere tali da garantire comunque una minima ed accettabile perdita di carico e garantire il corretto funzionamento del ventilatore e la sua funzione. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati in tutti e due i capannoni, la quotidiana raccolta delle polveri prodotte e depositate al suolo e il loro smaltimento con le deiezioni prodotte;

5. deve essere effettuato entro 60 giorni dal funzionamento a regime dell'allevamento nello stato di progetto (a seguito della realizzazione di tutte le opere previste e dell'accasamento dei 160.000 animali) e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, presso il lato SW dei ricettori R2 e R4, un monitoraggio, con oneri a carico del proponente, atto a verificare il rispetto del limite di immissione differenziale di rumore in periodo notturno; i rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza totale di attività nell'allevamento (compresi quindi i ventilatori non in funzione) ed il livello equivalente di rumore ambientale con allevamento in attività; i risultati dei rilievi suddetti dovranno essere trasmessi, entro 15 giorni dal termine dei rilievi, alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Forlì e ad Arpa;

6. nel caso i rilievi di cui al punto precedente evidenziassero un eventuale mancato rispetto del limite differenziale notturno, dovranno essere valutate e tempestivamente messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie a garantire il rispetto del suddetto limite e i rilievi andranno ripetuti entro 15 gg. dalla messa in opera delle suddette misure. I risultati dei rilievi suddetti dovranno essere trasmessi, entro 10 giorni dal termine dei rilievi, alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Forlì e ad Arpa;

7. devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno e notturno, della durata non inferiore alle 24 ore in continuo, presso il lato SW dei ricettori R2 e R4, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, con allevamento in progetto in attività e a regime (a seguito della realizzazione di tutte le opere previste e dell'accasamento dei 160.000 animali), al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione diurni e notturni vigenti. Presso il ricettore R2 monitorato, nell'ambito del medesimo rilievo, dovrà essere determinato il livello di rumore diurno e notturno prodotto dalla infrastruttura stradale presente Via Macoda;

8. il monitoraggio di cui al punto precedente dovrà essere effettuato con oneri a carico della Società proponente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto in oggetto. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, al Comune di Forlì e ad Arpa;

9. la Ditta dovrà comunicare la data di inizio lavori e di funzionamento a regime (realizzazione di tutte le opere previste da progetto e accasamento di tutti i 160.000 animali) dell'impianto di progetto ad Arpa, al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione comunale di Forlì;

b) di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

d) di trasmettere il presente atto alla Soc. Agr. Agrimolise Srl;

a) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

b) di pubblicare, per estratto, nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

c) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione;

d) di inoltrare copia del presente atto ad Arpa e all'Ufficio AIA della Provincia per il seguito di competenza relativamente alla matrice ARIA.

Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.

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