n.276 del 06.10.2023 (Parte Seconda)
Approvazione del Programma annuale operativo di gestione del cervo 2023-2024 per il Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale e approvazione del relativo Piano di prelievo
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi infrastrutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;
Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 ed in particolare:
- l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone, tra l’altro, quanto segue:
- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;
- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta della Commissione Tecnica di ciascun ACATER attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
Visto il Protocollo d'Intesa tra le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1265 del 13 ottobre 1999, per la gestione condivisa della popolazione del cervo appenninico detta dell’“Acquerino” attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni a prescindere dalle suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato;
Visto il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare del Titolo III “Gestione del cervo”:
- l’art. 7 che prevede, per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale, l’individuazione di un comprensorio, geografico e amministrativo, di gestione corrispondente all’areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente;
- l’art. 8 che prevede, tra l’altro, che per ciascun Comprensorio vengano individuate:
- una Commissione di Coordinamento, nominata dalla Regione e composta dai rappresentanti delle Regioni interessate, da tutti i soggetti a vario titolo deputati alla gestione della specie (ATC, Parchi, Aziende faunistiche) e da un rappresentante dell’ISPRA;
- una Commissione Tecnica composta da un tecnico di comprovata esperienza nella gestione del cervo valutata dell’ISPRA, nominato da ciascuna delle Province (ora Regione) ricadenti nel Comprensorio di gestione e da un rappresentante dell’ISPRA;
- l’art. 9 che individua, quali strumenti di gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio:
- un Piano poliennale di gestione, parte integrante dei Piani faunistici provinciali (ora Piano Faunistico-Venatorio regionale), proposto dalle Commissioni tecniche sulla base delle indicazioni fornite dalle Commissioni di Coordinamento e approvato dalle Province (ora Regione), che definisce:
a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;
b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;
c) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria del cervo nel comprensorio;
- un Programma annuale operativo proposto dalle Commissioni tecniche alle Commissioni di Coordinamento, che costituisce lo strumento di attuazione delle attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Poliennale di gestione e che deve contenere:
a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento degli areali riproduttivo e annuale della popolazione;
b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola Provincia (dimensione sub-provinciale);
c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;
d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti all’impatto della specie sulle attività antropiche;
f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti di gestione;
g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;
i) gli eventuali interventi di cattura;
j) la definizione dei soggetti responsabili delle attività di cui sopra nonché le modalità e i tempi per la realizzazione delle stesse;
- l'art. 10, il quale dispone che il prelievo venatorio del cervo e le operazioni ad esso collegate sono organizzate in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio. Il prelievo viene ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali;
Dato atto che a tal fine l'areale appenninico è stato suddiviso in tre comprensori ACATER (Areale Cervo dell'Appennino Toscano, Emiliano-Romagnolo) e nel comprensorio ACAER (Area Cervo Appennino Emiliano Romagnolo) Piacentino, comprendenti i territori provinciali così definiti:
- Occidentale: province di Modena, Parma, Reggio-Emilia e Lucca;
- Centrale: Città metropolitane di Bologna e Firenze, province di Prato e Pistoia;
- Orientale: province di Forlì-Cesena, Arezzo e Città metropolitana di Firenze;
- Piacentino: provincia di Piacenza;
Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Visto altresì il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” (PFVRER 2018-2023) approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, comprensivo del Piano poliennale di Gestione del cervo ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento Regionale n. 1/2008, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE” dove si prevede che nei confronti del cervo, alla dovuta attenzione al tema del contenimento degli impatti ai comparti agro-forestale e viario, si aggiunge la necessità di produrre un adeguamento gestionale, che consenta di snellire le pratiche annuali ed adeguare la superficie oggetto di gestione all’areale regionale di presenza dell’ungulato. La conservazione del cervo nell’Appennino Emiliano-Romagnolo, si conferma una priorità a cui si intende dare attuazione diversificando l’approccio gestionale sulla base dei differenti scenari evidenziati. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il cervo (§ 2.8.2), definisce:
- nel comprensorio omogeneo 1, in ragione dei potenziali impatti alle attività imprenditoriali, un obiettivo non conservativo nei confronti del cervo. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio si applica questo obiettivo gestionale. L’areale del cervo si estende sino al limite tra i comprensori omogenei 1 e 2 su un ampio fronte, oltrepassandolo localmente verso nord. I dati geo-referenziati relativi ai sinistri che vedono coinvolto il mammifero e quelli inerenti agli impatti alle produzioni agricole, mostrano come incursioni sporadiche dell’ungulato nel comprensorio omogeneo 1 siano già ripetutamente occorse;
- nei comprensori omogenei 2 e 3, è consentito programmare densità comprese nella forbice 1-4 capi/kmq. Il prelievo venatorio dovrà essere concentrato nei distretti, e all’interno di questi nelle sub-unità gestionali, in cui si addensano gli impatti a carico delle attività agro-forestali. Il riferimento in questo senso è rappresentato all’area critica per i danni da cervo. Alle Aziende Venatorie attive nella gestione del cervo si applicano i criteri e gli obiettivi stabiliti per il distretto in cui ricadono;
Preso atto che la Commissione Tecnica dell’ACATER Centrale, con nota trattenuta agli atti dal Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, ha depositato il proprio Programma annuale di gestione 2023-2024 relativo alla popolazione di cervo nel comprensorio di sua competenza;
Atteso che il Programma annuale di gestione 2023-2024 relativo alla popolazione di cervo dell’ACATER Centrale predisposto dalla Commissione Tecnica, ai sensi di quanto previsto dal sopra richiamato art. 9 del Regolamento Regionale n. 1/2008, è stato inviato alla Commissione di Coordinamento dell’ACATER Centrale in data 21 agosto 2023;
Preso atto che, in esito a tale invio, non sono pervenute osservazioni né proposte di modifica del Programma annuale;
Viste:
- la nota Protocollo n. 0847150.U del 29 agosto 2023 con la quale è stato richiesto ad ISPRA il parere di competenza in merito alla proposta di Piano Annuale Operativo dell’ACATER Centrale;
- la nota Protocollo n. 0954092.E del 18 settembre 2023 con la quale ISPRA ha espresso parere favorevole al piano di prelievo presentato per l’ACATER Centrale, subordinalo al recepimento di indicazioni, tutte inserite nel Programma Annuale Operativo di cui all’Allegato 1;
Richiamato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024 approvato con propria deliberazione n. 812 del 22 maggio 2023, ed in particolare l'Allegato B, parte integrante del citato provvedimento, che consente il prelievo in selezione del cervo secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto:
CERVO |
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TEMPI DEL PRELIEVO |
SESSO | CLASSE SOCIALE |
5 ottobre – 15 febbraio |
M | III |
5 ottobre – 14 marzo |
M | I e II |
1 gennaio – 14 marzo |
F M e F | I e II 0 |
in aree a gestione non conservativa (C 1) |
SESSO | CLASSE SOCIALE |
5 ottobre – 15 febbraio |
M | III |
5 ottobre – 14 marzo |
M | I e II |
1 gennaio – 31 marzo |
M e F | Tutte le classi |
Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 812/2023 prevede inoltre, nell’Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati sia consentita preferibilmente con munizioni atossiche in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione e che nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F possa essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
Ritenuto, di provvedere all’approvazione del Programma annuale operativo relativo alla gestione del cervo dell’ACATER Centrale per la stagione venatoria 2023-2024, nella formulazione di cui all’Allegato 1 del presente atto comprensiva delle indicazioni fornite da ISPRA nel proprio parere di competenza, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, nonché del Piano di prelievo della medesima popolazione di cervo contenuto nel sopra richiamato Programma annuale operativo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9, comma 4, e 10 del citato Regolamento Regionale n. 1/2008, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023-2024, approvato con la già citata deliberazione n. 812/2023;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
1. di provvedere all’approvazione del Programma annuale Operativo di gestione del cervo, nel Comprensorio dell’ACATER (Areale del Cervo dell’Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) Centrale, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la stagione venatoria 2023-2024, per il territorio di competenza;
2. di provvedere, altresì, all'approvazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9, comma 4, e 10 del Regolamento Regionale n. 1/2008, del Piano di prelievo della popolazione di cervo contenuto nel soprarichiamato Programma annuale Operativo, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023-2024, approvato con propria deliberazione n. 812/2023, per il territorio di competenza;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.