n.282 del 11.10.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 3/2017 art. 3 - Aggiornamento dell'Elenco delle associazioni di rievocazione storica

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la L.R. 6 marzo 2017, n. 3, concernente "Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna", ed in particolare l’art. 3, che prevede sia istituito l’elenco delle associazioni di rievocazione storica, come definite al comma 1 dell’art. 2, della medesima legge;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1148/2017, che ha istituito l’elenco delle associazioni di rievocazione storica e ne ha definito le modalità di iscrizione e di aggiornamento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6111 del 22/03/2023, con cui è stato effettuato il più recente aggiornamento dell’elenco delle Associazioni di rievocazione storica di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2017;

Visti:

  • il D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore";
  • il Decreto Ministeriale n. 106/2020, che ha disciplinato le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • il Decreto Direttoriale n. 561/2021, con il quale è stata disposta l'attivazione del RUNTS;

Dato atto che l’art. 3 della L.R. n. 3/2017 prevede, tra i requisiti di cui deve essere in possesso un’associazione per poter essere iscritta nell’elenco delle Associazioni di rievocazione storica, che il soggetto richiedente sia già inserito nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34;

Preso atto che:

  • la L.R. n. 34/2002 è stata abrogata dalla L.R. n. 3/2023, e che pertanto il registro regionale previsto all’art. 4 non risulta più operativo;
  • il D.lgs. 117/2017 all’art. 45 ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • l’art. 54 dello stesso D.lgs. 117/2017 ha disposto che le Regioni provvedessero a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i dati degli Enti già iscritti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • il Decreto Ministeriale n. 106/2020 ha definito le procedure per la migrazione dei dati e dei documenti dai Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) alla piattaforma informatica di gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • a seguito dell’istruttoria di controllo dei dati trasmigrati con verifica di ciascuna posizione, l’Ufficio RUNTS regionale ha provveduto all’adozione dei provvedimenti di formale iscrizione al RUNTS delle APS aventi i requisiti e dei provvedimenti di mancata iscrizione;

Viste le determinazioni n. 22302/2022 e n. 22319/2022 adottate dal Responsabile area infanzia e adolescenza, pari opportunità, terzo settore, entrambe ad oggetto: “Provvedimento di mancata iscrizione al RUNTS, di più enti iscritti nei preesistenti registri regionali ex articoli 54 comma 2 D.lgs. 117/2017 e 31 commi 4 e 6 D.M. 106/2020”;

Preso atto che tali determinazioni attestano la mancata iscrizione al RUNTS delle seguenti associazioni, già iscritte nel registro regionale di cui all’art. 4 della L.R. 34/2002 e nell’elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2017:

  • PRO LOCO CASTEL DI CASIO – C.F. 03032381208 (rif. det. n. 22302/2022);
  • PRO LOCO BAGNO DI ROMAGNA TERME – C.F. 90019950402 (rif. det. n. 22319/2022);

Considerato che tali provvedimenti dispongono la cessazione, in capo alle Associazioni che non sono state iscritte al RUNTS, dei diritti derivanti dalla pregressa iscrizione nei registri regionali;

Dato atto che è stata pertanto inviata in data 23/08/2023 alle sopra citate associazioni, rispettivamente con note prot. 830013 e prot. 830000, comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli ai sensi dell’art. 20 L.R. 32/1993, relativamente all’esclusione dall’elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all’art. 3 L.R. 3/2017, prevedendo il termine di 20 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera stessa per presentare alla Regione memorie, documenti ed opposizioni scritte, ed è stato altresì comunicato che, trascorso il predetto termine, questo Servizio avrebbe  provveduto all’esclusione dall’elenco delle associazioni di rievocazione storica;

Vista la comunicazione inviata via PEC in data 30/08/2023 da  PRO LOCO CASTEL DI CASIO, acquisita agli atti il 31/08/2023 con prot. 859482, con la quale il legale rappresentante dell’associazione ha segnalato l’impossibilità di sanare l'iscrizione al RUNTS entro i termini previsti dalla comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli e ha rinunciato pertanto, allo stato attuale, all'iscrizione all'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica;

Dato atto che l’Associazione PRO LOCO BAGNO DI ROMAGNA TERME, trascorso il termine previsto dalla L.R. n. 32/1993, ad oggi non ha presentato memorie, documenti ed opposizioni scritte, né ha chiesto di essere ascoltata sui fatti ai fini delle decisioni;

Viste infine le seguenti richieste di iscrizione all'elenco delle associazioni di rievocazione storica, presentate con le modalità e nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1148/2017, e per cui è stata verificata, stante quanto sopra esposto, l’avvenuta iscrizione al RUNTS:

PROT. DOMANDA

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

CODICE FISCALE

643141/2023

GIOSTRA DI CESENA APS

90079850401

266770/2022 859476/2023

889510/2023

CONTRADA BORGO SAN GIOVANNI

93005450387

840946/2023

GRUPPO MUNICIPALE APS

90005900395

    

Dato atto che, dall’istruttoria svolta, tali domande sono state presentate da associazioni aventi i requisiti previsti e sono corredate della documentazione richiesta, come disciplinato all’art. 3 della succitata L.R. 3/2017;

Ritenuto pertanto:

  • di ammettere le domande riportate nella precedente tabella e di inserire nell'elenco delle Associazioni di rievocazione storica le relative associazioni richiedenti;
  • di eliminare dall’elenco delle associazioni di rievocazione storica le associazioni PRO LOCO CASTEL DI CASIO e PRO LOCO BAGNO DI ROMAGNA TERME;
  • di aggiornare di conseguenza l’elenco delle Associazioni di rievocazione storica di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2017, come riportato all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di pubblicarlo sul portale della Regione Emilia-Romagna;

Visti:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/02/2022, ad oggetto: “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

  • 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
  • 426/2022, n. 1615/2022, n. 474/2023 e n. 380/2023 e ss.mm.ii.;

  Viste, inoltre, le determinazioni dirigenziali n. 5595/2022 e n. 3697/2023;

     Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di inserire nell'elenco delle Associazioni di rievocazione storica le seguenti associazioni:

  • GIOSTRA DI CESENA APS
  • CONTRADA BORGO SAN GIOVANNI
  • GRUPPO MUNICIPALE APS

2. di eliminare dall’elenco delle associazioni di rievocazione storica le seguenti associazioni:

  • PRO LOCO CASTEL DI CASIO;
  • PRO LOCO BAGNO DI ROMAGNA TERME;

3. di aggiornare di conseguenza l’elenco delle Associazioni di rievocazione storica di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2017, come riportato all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di pubblicarlo sul portale della Regione Emilia-Romagna;

4. di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013;

5. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla ricezione della notifica;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Responsabile d'Area
Fabio Longo 

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina