n.61 del 26.02.2014 periodico (Parte Seconda)
Delimitazione della zona infestata e adozione del piano d'azione con le misure fitosanitarie per la lotta contro il Punteruolo rosso delle palme. Anno 2014
IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modificazioni e integrazioni;
- la decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rynchophorus ferrugineus (Olivier), e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.M. 7 febbraio 2011, recante “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”;
Visti i risultati dell’attività di monitoraggio effettuata nel 2013 relativamente alla presenza di questo organismo nocivo in Emilia-Romagna;
Considerato che:
- il punteruolo rosso della palma (Rynchophorus ferrugineus), è stato rinvenuto per la prima volta in Emilia-Romagna su due palme in vaso del genere Phoenix poste in comune di Riccione (RN);
- l’art. 7, comma 1, del citato D.M. 7 febbraio 2011, stabilisce che quando dai risultati delle indagini sul territorio si rileva la presenza dell’organismo nocivo, il Servizio Fitosanitario deve:
- fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell’allegato II del suddetto decreto;
- elaborare e attuare un piano d’azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell’allegato II, comprese le misure ufficiali, conformemente al punto 2 dell’allegato II;
Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
Viste:
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1222 del 4/8/2011, recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;
- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012, recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico- venatorie”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di dichiarare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 7 febbraio 2011, zona infestata per il Punteruolo rosso della palma, l’area compresa nel raggio di 1 chilometro dal punto dove la presenza dell’organismo nocivo è stata confermata, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione (Allegato I) e consultabile sul seguente sito internet: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link “Cartografia fitosanitaria”, link “Punteruolo rosso delle palme”;
3) di adottare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), il piano d’azione contenente le misure fitosanitarie da attuare nelle zone delimitate (Allegato II), quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link “Lotte obbligatorie”, link “Punteruolo rosso delle palme”;
4) di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio fitosanitario Centrale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’allegato piano d’azione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi