n.168 del 14.07.2015 (Parte Prima)

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini” (Proposta del consigliere relatore Giorgio Pruccoli su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che i Comuni di Monte Colombo e Montescudo hanno inoltrato istanza congiunta alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 24 del 1996, per richiedere l’avvio dell’iniziativa legislativa di fusione dei loro Comuni, dal momento che questi ultimi non raggiungono la soglia complessiva dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale per l’esercizio dell’iniziativa legislativa popolare;

- che tale istanza è pervenuta in data 12 marzo 2015 -PG/2015/158745- ed è corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di Monte Colombo, n. 12 del 9/3/2015, e di Montescudo, n. 2 del 9/3/2015, approvate, rispettivamente, la prima con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e la seconda all’unanimità, così rispettando le modalità di approvazione previste dall’articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 cui l’articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 24 del 1996 fa rinvio;

- che la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, ha approvato, con deliberazione n. 494 del 4 maggio 2015, il progetto di legge recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini”, pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 7/5/2015;

- che non è stato possibile acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009, in quanto, in fase di approvazione del progetto di legge di fusione, tale organismo, che doveva essere ricostituito ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale n. 7 del 2014 (in quanto la sua operatività era cessata il 1 gennaio 2015), non si era ancora insediato;

- che sul citato progetto di legge regionale “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini” il Presidente dell’Assemblea legislativa ha richiesto in data 7 maggio 2015 il parere della Provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996;

- che la Provincia di Rimini ha espresso parere positivo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 25 maggio 2015;

- che la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali si è riunita dapprima nella seduta del 12 maggio 2015, per la nomina dei relatori, successivamente il 18 giugno 2015 per l’illustrazione del progetto di legge e, infine, nella seduta del 23 giugno 2015 nel corso della quale la Commissione stessa ha espresso parere favorevole agli articoli del progetto di legge e ha conferito il mandato al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell’Assemblea legislativa sull’indizione del referendum delle popolazioni interessate;

Visti:

- l’articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

- l’articolo 50 dello Statuto regionale;

- l’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale”;

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l’articolo 11 e l’articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l’articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica “Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali”;

- il progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini”, iscritto al protocollo generale dell’Assemblea legislativa con oggetto n. 579 del 06/05/2015;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 494 del 4 maggio 2015 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, il 23 giugno 2015 ha esaminato in sede referente il progetto di legge e il parere della Provincia di Rimini trasmettendo con nota prot. AL/2015/0027645 del 29 giugno 2015 all’Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all’approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all’Assemblea legislativa di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l’articolo 11, comma 1 bis che prevede che l’Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all’indizione del referendum;

- l’articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall’articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda “tutti gli elettori dei Comuni interessati”;

- l’articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che “Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197”;

- l’articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l’Assemblea legislativa deliberi l’indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell’articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli “elettori dei Comuni”, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nella relazione al progetto di legge, allegata quale parte integrante e sostanziale alla menzionata delibera di Giunta regionale n. 494 del 4 maggio 2015, è riportata l’individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Monte dei Castelli, Monti del Conca, Monte Colombo e Scudo, Montescudo - Monte Colombo) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell’iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996 (parere prot. AL/2015/0027645 del 29 giugno 2015);

- di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,

delibera

a) di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale oggetto n.579 “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini”, licenziato dalla Commissione “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” nella seduta del 23 giugno 2015;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

“1) Volete voi che i Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Monte dei Castelli

b) Monti del Conca

c) Monte Colombo e Scudo

d) Montescudo - Monte Colombo”;

c) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l’indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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