n. 139 del 14.09.2011 periodico (Parte Seconda)

L.R. 3/06, art. 6, comma 4. Assegnazione e concessione contributi a sostegno delle attività di Associazioni ed Enti con sede in regione ed all'estero per la realizzazione di progetti annualità 2011 in attuazione della DGR 231/11. Variazione di bilancio. Parziale modifica propria deliberazione 231/11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di prendere atto degli esiti dell’istruttoria effettuata dal Nucleo di Valutazione, così come indicato in premessa e qui integralmente riportato, delle domande e dei progetti di cui alla L.R. 3/06, art. 6, comma 4, presentati da Associazioni e Federazioni con sede operativa in regione o all’estero, ed Enti locali con sede in regione, in attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 266 del 25 novembre 2009 e della propria deliberazione n. 231/2011;

2. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate e sulla base degli esiti dell’istruttoria sopracitata, gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto e precisamente:

Allegato A – composto delle seguenti tabelle, relative ai progetti presentati da Associazioni e Federazioni di emiliano-romagnoli con sede all’estero, iscritte nell’elenco regionale di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. 3/06:

- Tab. A-1 - Graduatoria, in ordine di punteggio attribuito, dei progetti ammissibili ai contributi;

- Tab. A-2 - Graduatoria, in ordine di punteggio attribuito, dei progetti da ammettere ai contributi;

- Tab. A-3 - Elenco dei progetti ritenuti non ammissibili ed esclusi dai contributi, con le relative motivazioni;

Allegato B – composto delle seguenti tabelle, relative ai progetti presentati da Associazioni con sede operativa permanente nel territorio regionale, che operino da almeno tre anni nel settore dell’emigrazione, iscritte nei registri di cui all’art. 4 della L.R. 34/02:

- Tab. B-1 - Graduatoria, in ordine di punteggio attribuito, dei progetti ammissibili ai contributi;

- Tab. B-2 - Graduatoria, in ordine di punteggio attribuito, dei progetti da ammettere ai contributi;

- Tab. B-3 - Elenco dei progetti ritenuti non ammissibili ed esclusi dai contributi, con le relative motivazioni;

Allegato C – composto delle seguenti tabelle, relative ai progetti presentati da Enti locali della regione:

- Tab. C-1 - Graduatoria, in ordine di punteggio attribuito, dei progetti ammissibili ai contributi;

- Tab. C-2 - Graduatoria, in ordine di punteggio attribuito, dei progetti da ammettere ai contributi;

3. di dare atto che l’importo complessivo dei contributi da concedere alle Associazioni, Federazioni ed agli Enti locali che hanno presentato un totale di n. 29 progetti ammessi, come rilevabili dalle tabelle A-2; B-2 e C-2 allegate al presente atto e di esso parte integrante, ammonta complessivamente ad € 99.997,23;

4. di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali, le norme di cui al’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili ai progetti oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

(omissis)

6. di impegnare l’importo complessivo di Euro 99.997,23 come segue:

- quanto alla somma di Euro69.733,20registrata al n. 2514 di impegno, sul Cap. 68313 “Contributi ad associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro per attività a carattere socio-assistenziale, culturale e formativo a favore degli emigrati emiliano-romagnoli (art. 6, L.R. 24 aprile 2006, n.3)” afferente all’U.P.B. 1.5.2.2. 20280 “Iniziative a favore dell’emigrazione e dell’immigrazione” del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità a seguito della variazione di cui al punto 5. che precede;

- quanto alla somma di € 30.264,03registrata al n. 2515 di impegno sul capitolo 68333 “Contributi ad Enti locali per attività a carattere socio-assistenziale, culturale e formativo a favore degli emigrati emiliano romagnoli (art. 6 L.R. 24 aprile 2006, n. 3)” afferente all’U.P.B. 1.5.2.2. 20280 “Iniziative a favore dell’emigrazione e dell’immigrazione” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità a seguito della variazione di cui al punto 5. che precede;

7. di dare atto che ai beneficiari dei contributi indicati nelle rispettive tabelle allegate, saranno liquidati gli importi a fianco di ciascuno indicati, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 2416/08 e ss.mm., secondo le modalità stabilite nei bandi approvati con propria deliberazione 231/11 e nella deliberazione dell’Assemblea legislativa 266/09;

8. di dare atto che i contributi saranno erogati tramite accrediti su conti bancari intestati ai beneficiari e che, nel caso di erogazioni in favore di soggetti con sede all’estero, i relativi importi si intendono comprensivi degli oneri bancari in Italia e all’estero, eventualmente dovuti per le transazioni necessarie;

9. di dare atto che, qualora le regole del Paese estero non consentano l’apertura di un conto corrente intestato alle associazioni senza scopo di lucro, la Regione potrà erogare i contributi accreditandoli su conti correnti intestati personalmente al Presidente dell’associazione, che dovrà darne attestazione sui moduli di richiesta dell’anticipo e del saldo, assumendosi ogni responsabilità e liberandone la Regione;

10. di dare atto che, come indicato nei bandi approvati con propria deliberazione 231/11:

- i materiali prodotti nell’attuazione dei progetti ammessi a contributo regionale dovranno riportare sempre il riferimento al contributo ed i loghi della Regione Emilia-Romagna e della Consulta;

- i progetti ammessi a contributo dovranno essere realizzati entro 15 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione;

- potrà essere concessa, con nota della Regione firmata dal Dirigente competente, una proroga non superiore a sei mesi sulla data di conclusione del progetto, su apposita motivata richiesta scritta;

- la Regione può approvare, con nota firmata dal Dirigente competente, eventuali variazioni ai progetti, richieste per iscritto, purché ritenute congrue e coerenti con il progetto approvato e non onerose;

- la Regione si riserva di controllare l’effettiva realizzazione dei progetti e la regolarità della documentazione presentata, entro i tre anni successivi alla liquidazione finale del contributo, riservandosi la riduzione del contributo o la revoca in caso di inadempienza;

11. di precisare che il termine per la rendicontazione finale dei progetti ammessi a contributo, indicato al paragrafo 12 dei Bandi approvati con deliberazione 231/11, è di 27 mesi dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta che approva la concessione dei contributi, ovvero di, massimo, 33 mesi dalla medesima data, nel caso in cui sia stata concessa l’eventuale proroga, a parziale modifica di quanto indicato erroneamente nella deliberazione stessa;

12. di dare atto che, come indicato nella deliberazione 231/11, in parte modificata col presente atto, i contributi concessi potranno essere revocati nei seguenti casi:

- se il beneficiario non presenta la rendicontazione finale dei progetti finanziati, entro 27 mesi dalla data di concessione del contributo (oppure entro massimo 33 mesi in caso di concessa proroga);

- se, in caso di controlli da parte della Regione, ogni singolo progetto finanziato non raggiunge gli obiettivi per i quali è stato ammesso o risulti difforme da quello approvato;

- in caso di accertate e gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

- in caso di documentazione non conforme alle dichiarazioni contenute o allegate alla domanda;

- se il beneficiario comunica, per iscritto, la rinuncia al contributo,

e che la revoca comporta l’obbligo della restituzione delle somme già erogate in prima soluzione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della revoca;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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