n.247 del 23.09.2026 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di realizzazione di un nuovo "Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi" localizzato nel comune di Mirandola (MO), proposto da Baraldini Ambiente S.r.l.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Assessora Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture

a voti unanimi e palesi
delibera

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 28 luglio 2026 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) di adottare, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi” proposto da Baraldini Ambiente S.r.l. localizzato nel Comune di Mirandola (MO);

b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. Sentita l’autorità idraulica competente, il proponente dovrà tenere in considerazione l’aggiornamento delle mappe per il terzo ciclo di pianificazione dell’AdBPo, dove le perimetrazioni delle aree allagabili comprendono anche le aree inondabili a seguito di scenari di tracimazione e rottura arginale. Secondo quanto disposto dal Decreto 4/2026 il progetto dovrà adeguarsi alle misure di salvaguardia previste per le aree allagabili prevedendo l’applicazione di quanto previsto negli articoli da 7 a 10 del suddetto decreto e in attesa dell’aggiornamento delle disposizioni già emanate dalla Regione (DGR 1300/2016). In particolare, si dovrà perseguire la riduzione della vulnerabilità delle opere previste dal progetto e il non aumento della pericolosità nelle aree circostanti considerando i parametri e tiranti idraulici aggiornati delle Mappe di pericolosità del PGRA – III ciclo. Il proponente dovrà presentare in fase di progettazione esecutiva, o comunque almeno 60 giorni prima dell’inizio lavori, ad ARPAE, Comune di Mirandola e Regione Emilia-Romagna una relazione di approfondimento in merito comprensiva di eventuali adeguamenti progettuali necessari per la riduzione della vulnerabilità delle opere in progetto, in applicazione delle misure di salvaguardia.

2. Ai fini del raggiungimento dell’abbattimento delle polveri indicato per la fase A1, il proponente deve garantire l’effettiva e continuativa applicazione delle misure di mitigazione assunte, in particolare la bagnatura periodica delle piste, dei piazzali e dei cumuli con frequenza adeguata alle condizioni meteoclimatiche e all’intensità del traffico dei mezzi d’opera, fornendo un riscontro fotografico e documentale ad ARPAE Modena durante le attività di cantiere, nell’ambito delle attività di controllo di competenza.

3. Le campagne di monitoraggio della qualità dell’aria dovranno:

i. avere una durata minima di 15 giorni consecutivi, anziché 7 giorni;

ii. essere effettuate in condizioni operative rappresentative dello scenario emissivo più gravoso, con particolare riferimento ai periodi di funzionamento delle attività di frantumazione e movimentazione dei materiali.

4. Durante le campagne dovranno essere registrati anche i principali parametri gestionali dell’impianto (ore di funzionamento delle apparecchiature maggiormente emissive, quantitativi lavorati, eventuali interventi di bagnatura/nebulizzazione e condizioni di esercizio), al fine di correlare i dati di qualità dell’aria rilevati con l’effettivo contributo delle attività svolte.

5. Il monitoraggio acustico dello scenario PO dovrà essere effettuato entro 3 mesi dall’inizio dell'attività di trattamento rifiuti nelle massime condizioni di esercizio, in occasione del quale dovrà essere effettuato anche il collaudo delle opere di mitigazioni (barriere mobili) previste.

6. Nella relazione tecnica riassuntiva dei risultati del monitoraggio nello scenario PO (da inviare anche al comune di Mirandola) dovranno essere riportati i risultati delle rilevazioni/stime effettuate comprensivi dell’analisi spettrale del rumore confrontata con le curve isofoniche per verificare l’eventuale presenza di toni puri, la descrizione dettagliata delle caratteristiche acustiche e costruttive delle barriere effettivamente installate/impiegate, corredata da specifica planimetria indicante l’esatta collocazione delle stesse e da immagini fotografiche.

Il rispetto delle prescrizioni 3-4-5-6 sul monitoraggio deve essere attestato nei report sugli esiti delle campagne da inviare ad ARPAE;

7. Per gli aspetti di tutela archeologica, si richiama quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara che prescrive che l’opera sia da sottoporre a indagini archeologiche preventive secondo le prescrizioni di seguito elencate:

i. progettazione e realizzazione di sondaggi archeologici a trincea, spinti fino alla profondità massima di progetto, in numero tale da costituire un’adeguata campionatura dell’area di intervento;

ii. gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;

iii. le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico della Soprintendenza, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica;

iv. in caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini;

v. al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori. La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito della Soprintendenza. A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni;

vi. si dovrà dare alla Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata;

vii. si specifica che eventuali varianti al progetto approvato nel PAUR che comportino nuovi scavi dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione archeologica;

c) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta per quanto di competenza a:

1. ARPAE: 1-2-3-4-5-6

2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara: 7

d) di dare atto che dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA), ad ARPAE SAE di Modena e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio delle opere di progetto;

e) di dare atto che il progetto esaminato risulta realizzabile nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. al fine di regolarizzare la gestione dell’utilizzo delle acque del pozzo concessionato alla ditta Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.:

i. è fatto obbligo l’ottenimento della concessione rilasciata da Arpae - Area Demanio Idrico, la cui domanda è stata acquisita con istanza prot. 135653 del.24 luglio 2026, prima dell’avvio dell’attività di gestione rifiuti;

ii. nel contratto di locazione delle aree oggetto del futuro insediamento della Baraldini Ambiente S.r.l., e di proprietà della Costruzioni Edili Baraldini Quirino SpA dovrà essere inserita in appendice apposita scrittura privata tra le parti che regolamenterà l’utilizzo del pozzo sito in via di Mezzo 84;

f) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni di cui alla lettera e) spetta ad ARPAE SAE di Modena;

g) dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area VIAeA e ad ARPAE SAE di Modena, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

h) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA alla ARPAE SAE di Modena, alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA) e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara individuata al precedente punto c) per la competente verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile sul sito web regionale all’indirizzo https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/valutazioni-ambientali-e-autorizzazioni/normativa-e-modulistica/modulistica/verifica-di-ottemperanza; l’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

i) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

j) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 02 aprile 2026 e che costituisce l’Allegato 1;

2. Autorizzazione Unica gestione rifiuti ai sensi dell’art.208 del d.lgs. 152/2006 rilasciata da ARPAE SAE Modena con determinazione DET-AMB-2026-4227 del 31/07/2026 che costituisce l’Allegato 2 i cui allegati, compreso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Mirandola, sono consultabili sul sito istituzionale di Arpae https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-autorizzazioni-e-concessioni;

3. Parere del Consorzio Bonifica Burana, prot. 0016646 del 6 novembre 2025, che costituisce l’Allegato 3;

4. Parere di SNAM Rete Gas S.p.A, parere DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 122 del 12 maggio 2026, che costituisce l’Allegato 4 i cui allegati sono già stati inviati alla società proponente;

5. Parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. 3326 del 3 dicembre 2025 e conferma prot. 11500 del 17 luglio 2026, che costituisce l’Allegato 5;

k) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e dell’esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

l) di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;

m) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

n) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Baraldini Ambiente S.r.l.;

o) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: ARPAE, Comune di Mirandola, Provincia di Modena, A.U.S.L. Modena, Consorzio della Bonifica Burana, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, SNAM Rete Gas S.p.A, Autostrada Regionale Cispadana V AIMAG S.p.A;

p) di pubblicare la presente deliberazione integralmente nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/privato/dashboard/dettaglioprocedure/6698) e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

q) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

r) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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