n.332 del 23.10.2024 periodico (Parte Seconda)

Concessione rinnovo dell'accreditamento della comunità residenziale "Il Ponte" di Migliaro (FE), gestita dalla Cooperativa sociale Il Ponte Servizi

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

 Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

 Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 26/2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 990/2024 “Indirizzi di programmazione regionale dei fabbisogni per l'assistenza sanitaria della salute mentale adulti e neuropsichiatria di cui alla DGR 973/2019 e dei fabbisogni per l'accreditamento posti letto di Hospice pediatrico. Definizione criteri di invio degli assistiti e tariffe Hospice pediatrico”;

- n. 1/2022 “Adeguamento delle tariffe relative alle strutture che erogano prestazioni a favore delle persone con dipendenze patologiche della regione Emilia-Romagna”;

- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

- n. 1314/2024 “Attuazione del D.M. del Ministro della Salute 19 dicembre 2022. Approvazione requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

 Vista la determinazione n 27228 del 29/12/2023 ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali presso la direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare”

 Vista la determinazione n° 11689 del 14/09/2012 ad oggetto “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura residenziale terapeutico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d'abuso Il Ponte, via Zappelli 3, Migliaro (FE) gestita dall'Ente società cooperativa sociale Il Ponte Servizi, Migliaro (FE)”;

 Considerato che:

- l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità fino al 31/07/2018, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015; 

- la delibera n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie” espressamente prevede che le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda  entro il 31/7/2018, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo possano continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi; 

- tale previsione è stata successivamente confermata dalla L.R. 22/2019 e dalla DGR 886/2022; 

 Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e comunicazioni in merito alla validità formale della domanda, PG/2019/0176736 del 19/02/2019, per il rinnovo dell’accreditamento della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso, Comunità terapeutica Il Ponte, tipologia terapeutico-riabilitativa, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali, ubicata in via Zappelli n. 3, Migliaro (FE);

 Considerato che

- con nota Prot. 05/04/2023. 0335881.I è stato dato mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale, ora Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), di effettuare l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento relativamente alla Comunità terapeutico-riabilitativa “Il Ponte”, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali, ubicata in via Zappelli n. 3, Migliaro (FE)

- l’OTA ha pianificato la visita sul campo, che si è svolta, in ottemperanza ai termini indicati nelle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, di cui alle DGR n. 823/2020 e n. 72/2021, al termine della fase pandemica, secondo una programmazione prestabilita;

- ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019, l’accreditamento concesso alla struttura avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

Vista la relazione motivata, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 28 novembre 2023 e trasmessa con nota Prot. 19.07.2024.0783746.I con la quale in relazione alla verifica riguardante le attività accreditate, applicati i requisiti disponibili vigenti, è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell’accreditamento della Comunità residenziale “Il Ponte” a tipologia terapeutico-riabilitativa, per persone dipendenti da sostanze d’abuso per 15 posti letto residenziali con le seguenti prescrizioni da risolvere entro il 31/03/2025:

-   dare evidenza documentale dell’attuazione del piano di gestione del rischio definito e della fattiva adozione dei relativi strumenti di segnalazione;

-   dare evidenza dell’attuazione di un sistema di gestione per la qualità in ottica di Accreditamento in linea con la DGR n. 1943/2017, tramite l’invio almeno dei seguenti documenti:

  1. una pianificazione delle attività a livello di Struttura con definizione di obiettivi e momenti di verifica;
  2. definizione puntuale delle responsabilità;
  3. procedura di gestione della documentazione in linea con quanto richiesto dai sistemi di gestione per la qualità che consenta la corretta identificazione degli stessi (intestazione, numero di revisione, data di approvazione, responsabilità, …);
  4. mappatura dei processi;
  5. sistema di monitoraggio dei processi con i primi risultati di verifica a seguito di Riesame della Direzione;

-   dare evidenza documentale di un sistema strutturato e sistematico di valutazione della qualità dei percorsi terapeutico-riabilitativi interni alla Struttura e con i Servizi invianti;

-   dare evidenza dell’utilizzo degli indicatori richiesti dai requisiti specifici delle Comunità terapeutiche;

-   dare evidenza documentale della valutazione degli interventi necessari a garantire l’idoneità all’uso, la sicurezza e l’efficacia della struttura e delle attrezzature, anche in riferimento ai dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi;

-   dare evidenza documentale di condivisione con il SerDP di protocolli condivisi sull’appropriatezza dei trattamenti farmacologici;

-   dare evidenza di percorsi formativi manageriali per il responsabile della Struttura;

-   dare evidenza nel Riesame di Direzione 2024 e nel RAF (rapporto annuale formazione) di quanto realizzato in tema di formazione del personale, e della relativa valutazione degli esiti;

-   dare evidenza di aver incluso nel Riesame di Direzione annuale 2024 la valutazione degli esiti delle singole azioni di miglioramento intraprese.

 Vista la richiesta antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

 Valutato quindi di poter procedere al rinnovo dell’accreditamento della Comunità residenziale “Il Ponte” a tipologia terapeutico-riabilitativa, per persone dipendenti da sostanze d’abuso per 15 posti letto;

 Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

 Richiamati:

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la delibera di Giunta regionale n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la delibera di Giunta regionale n.325 del 7 marzo 2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la delibera di Giunta regionale n.426 del 21 marzo 2022 recante” Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la delibera di Giunta regionale n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- la delibera di Giunta regionale n. 1453 del 1/7/2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026 - primo aggiornamento;

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 2114 del 05/12/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

 Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

 Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;

 determina 

per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa

 1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento della Comunità residenziale “Il Ponte” ubicata in via Zappelli n. 3, Migliaro (FE), gestita dalla cooperativa sociale il Ponte Servizi con tipologia terapeutico-riabilitativa, per persone dipendenti da sostanze d’abuso per 15 posti letto residenziali, con le seguenti prescrizioni da risolvere entro il 31/03/2025:

 -   dare evidenza documentale dell’attuazione del piano digestione del rischio definito e della fattiva adozione dei relativi strumenti di segnalazione;

-   dare evidenza dell’attuazione di un sistema di gestione per la qualità in ottica di Accreditamento in linea con la DGR n. 1943/2017, tramite l’invio almeno dei seguenti documenti:

  1. una pianificazione delle attività a livello di Struttura con definizione di obiettivi e momenti di verifica;
  2. definizione puntuale delle responsabilità;
  3. procedura di gestione della documentazione in linea con quanto richiesto dai sistemi di gestione per la qualità che consenta la corretta identificazione degli stessi (intestazione, numero di revisione, data di approvazione, responsabilità, …);
  4. mappatura dei processi;
  5. sistema di monitoraggio dei processi con i primi risultati di verifica a seguito di Riesame della Direzione;

-   dare evidenza documentale di un sistema strutturato e sistematico di valutazione della qualità dei percorsi terapeutico-riabilitativi interni alla Struttura e con i Servizi invianti;

-   dare evidenza dell’utilizzo degli indicatori richiesti dai requisiti specifici delle Comunità terapeutiche;

-   dare evidenza documentale della valutazione degli interventi necessari a garantire l’idoneità all’uso, la sicurezza e l’efficacia della struttura e delle attrezzature, anche in riferimento ai dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi;

-   dare evidenza documentale di condivisione con il SerDP di protocolli condivisi sull’appropriatezza dei trattamenti farmacologici;

-   dare evidenza di percorsi formativi manageriali per il responsabile della Struttura;

-   dare evidenza nel Riesame di Direzione 2024 e nel RAF (rapporto annuale formazione) di quanto realizzato in tema di formazione del personale, e della relativa valutazione degli esiti;

-   dare evidenza di aver incluso nel Riesame di Direzione annuale 2024 la valutazione degli esiti delle singole azioni di miglioramento intraprese; 

2. di precisare che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019, l’accreditamento concesso alla struttura avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di prevedere che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

4. di prevedere altresì che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal PIAO regionale 2024-2026, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013”;

6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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