SUPPLEMENTO SPECIALE n. 170 del 06.12.2012

Relazione

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Il DL 138/2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, all’articolo 14 comma 1, lett. e) prevede per le Regioni l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. La norma stabilisce che il Collegio sia composto da soggetti scelti mediante estrazione da un elenco ed in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Il Collegio dei revisori dovrà operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Con la sentenza 198 del 17 luglio 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da alcune Regioni sulla norma in questione confermandone la legittimità. Si riporta di seguito un stralcio delle motivazioni scritte dalla Corte: “L’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato - ordinamento (sentenze n. 267 del 2006 e n. 29 del1995), il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l’unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell’amministrazione controllata, il «riesame» (sentenza n. 179 del 2007) diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile. Al contempo, la disposizione censurata garantisce l’autonomia delle Regioni, stabilendo che i componenti dell’organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio e che tale organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Governo (art. 100, terzo comma, Cost.). Il collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della legge n. 20 del 1994, secondo cui «la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge» è accertata dalla Corte dei conti «anche in base all’esito di altri controlli”.

L'art. 1 del DL 174/2012, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” ribadisce e rafforza il potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, e sul rispetto dei vincoli finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla stessa Unione europea di alcuni importanti atti regionali, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 Cost.

La Regione Emilia-Romagna, mediante la costituzione di questo organismo di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, intende consolidare gli elementi di trasparenza e di correttezza che da sempre caratterizzano la propria azione legislativa e di governo.

A tal fine si ritiene opportuno attribuire al collegio le seguenti funzioni:

- espressione di pareri obbligatori sulle proposte di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto, e sui relativi allegati;

- verifiche di cassa almeno trimestrali;

- vigilanza, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

- controllo sulla corretta certificazione degli obbiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

- controllo di regolarità e di conformità delle spese di funzionamento dei gruppi assembleari dell’Assemblea legislativa;

- indicazioni, consulenza ed assistenza ai gruppi assembleari ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge regionale 32/97;

- controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

- su richiesta della Giunta regionale o dell’Assemblea legislativa per il tramite dell’Ufficio di Presidenza o della Commissione Bilancio, formulazione di pareri su atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario della Regione;

- segnalazione alla Giunta regionale e all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali ove sussistano ipotesi di responsabilità;

- verifica dei rapporti tra la contabilità regionale e quella degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, svolgendo altresì funzioni di certificatore della Gestione Sanitaria Associata.

La legge prevede inoltre espressamente che il collegio collabori con la Giunta regionale, l’Ufficio di Presidenza e con le Commissioni assembleari, quale organismo di controllo collaborativo, e possa accedere agli atti contabili ed ai bilanci degli enti ed agenzie regionali nell'interesse generale del sistema economico e finanziario complessivo, attribuendo agli stessi le medesime prerogative dei consiglieri regionali.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni con compenso per i suoi componenti pari al 30 per cento dell’indennità di carica di un Consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il Presidente del Collegio.

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