n.332 del 13.12.2017 periodico (Parte Seconda)

Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare l'art. 8-quater, che stabilisce che:

  • l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
  • la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- il DPR del 14 gennaio 1997, recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni erogate in termini metodologici e che prevede, tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private perchè le stesse siano dotate di un definito insieme di attività e procedure riguardanti la gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 e successive modificazioni "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997";

- l’Intesa approvata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009). Rep. n. 259/CSR del 20/12/2012, completa dell’allegato documento sub A, parte integrante dell’Intesa;

- la propria deliberazione n. 884/2013 di recepimento dell’Intesa sopra citata, con la quale è stato conferito il mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale e ai competenti Servizi della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare di riesaminare il complessivo sistema dei requisiti generali e specifici di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti;

- l’Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo le Regioni e le Province autonome in materia di adeguamenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2015 che definisce le modalità e i tempi di attuazione del “Disciplinare tecnico”, documento finalizzato alla revisione del sistema di accreditamento, già sancito con l’Intesa del 20 dicembre 2012. In particolare il Cronoprogramma, di cui all'Allegato A dell'Intesa, che individua, 8 Criteri, 28 Requisiti essenziali e 123 Evidenze comuni a tutti i sistemi regionali per l’accreditamento istituzionale e distingue, per ciascuna Evidenza, i tempi di adeguamento, prevedendo due scadenze a 12 e 24 mesi a decorrere dalla data di recepimento dell'Intesa stessa da parte delle Regioni e Province Autonome. L'Allegato B che definisce le modalità di funzionamento degli “Organismi tecnicamente accreditanti” al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale, e ne prevede l’istituzione presso le Regioni e le Province autonome che ne siano prive, entro il 31 ottobre 2015;

- il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

Richiamate altresì:

- le proprie deliberazioni:

  • n. 327/2004 e successive modifiche e integrazioni, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;
  • n. 1648/2009 “Prime modifiche al sistema di Educazione in medicina (ECM) nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni concernente “Riordino del Sistema di Formazione continua in medicina” del 1 agosto 2007;
  • n. 1332/2011 "Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: approvazione dei requisiti. Integrazioni alla DGR n. 327/2004 e modifiche alla DGR n. 1648/2009";
  • n. 1333/2011 “Accreditamento della funzione di provider ECM: approvazione dei requisiti. Ulteriori modifiche alla DGR n. 1648/2009”;
  • n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
  • n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR n. 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 286/2014 “Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR n. 1830/2013 e DGR n. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n. 624/2013);
  • n. 865/2014 ”Modifica deliberazioni n. 53/2013 e n. 624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
  • n. 1314/2015 “Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- le determinazioni del Direttore generale sanità e politiche sociali e per l’integrazione:

  • n. 3306/2012 "Accreditamento istituzionale della funzione di governo aziendale della formazione continua di cui alla DGR n. 1332/2011: definizione modalità di presentazione della domanda - fase transitoria";
  • n. 3307/2012 "Accreditamento della funzione di provider ECM di cui alla DGR n. 1333/2011. Definizione del procedimento di verifica dei requisiti, delle attribuzioni e delle modalità organizzative e procedurali per l'espletamento delle relative attività istruttorie e del rilascio dei provvedimenti di accreditamento";
  • n. 7270/2014 “Rettifica determina n. 1333/2011 – Proroga dei termini”;
  • n. 12404/2014 “Rettifica a determina n. 7270/2014 – Ulteriore proroga dei termini”;
  • n. 6416/2015 “Applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 1311/2014. Presa d'atto delle strutture sanitarie assoggettate a proroga dell'accreditamento”;

Dato atto che con propria delibera n. 1604/2015 recante “Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate”, oltre a recepire l’intesa medesima:

- si è dato atto di avere già ottemperato alle previsioni di cui all'Intesa (allegato B dell’Intesa) poiché in questa Regione è già operante un organismo tecnico con le caratteristiche previste, nelle vesti dell'attuale Funzione accreditamento dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

- si è dato mandato:

  • alla Direzione generale Cura della persona, salute e welfare di formulare proposte di revisione del sistema dell’accreditamento anche al fine di dare applicazione a quanto previsto dall’allegato A dell'Intesa e dal documento "Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento" dell'Intesa del 20 dicembre 2012;
  •  alla Funzione Accreditamento della Agenzia sanitaria e sociale regionale, quale Organismo tecnicamente accreditante di questa Regione, di formulare proposte di revisione delle procedure di competenza, attualmente in essere, per armonizzarle con quanto richiesto dall'Intesa del 19 febbraio 2015 (Allegato B), fornendo così supporto tecnico alla Direzione generale competente per la revisione del modello di accreditamento;

Dato atto inoltre che la suddetta delibera ha stabilito che:

- nelle more della revisione complessiva del sistema di accreditamento di questa regione, tutti i provvedimenti di accreditamento anche sulla base di quanto disposto dalla propria delibera n. 1311/2014, sono confermati fino al 31 luglio 2018;

- tutte le strutture già accreditate di cui al punto che precede non dovranno presentare domanda di rinnovo fino alla definizione delle nuove procedure;

Considerato che con la propria deliberazione n. 2307/2016 è stato approvato il nuovo programma regionale dipendenze patologiche che prevede, tra l’altro, il consolidamento di collaborazioni con il Privato sociale anche attraverso la sperimentazione di nuove modalità di accoglienza delle persone affette da dipendenza patologica, lo sviluppo di modelli organizzativi e pratiche territoriali fortemente integrate tra servizi; nel 2017 è stato avviato un percorso di confronto con le Aziende Usl e il Coordinamento Regionale Enti Ausiliari, finalizzato alla definizione del nuovo accordo regionale, sia per quanto concerne lo sviluppo delle strutture accreditate, sia per gli interventi finalizzati a favorire l’autonomia sociale delle persone con dipendenza patologica;

Ritenuto pertanto che le strutture private già accreditate per il trattamento delle dipendenze patologiche mantengano la validità degli accreditamenti per il periodo necessario ad attuare il percorso di programmazione di cui al capoverso che precede, fatti salvi i casi di variazioni previsti dalla DGR 53/2013;

Dato atto che:

- la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e l’Agenzia sanitaria e sociale regionale e con le Direzioni delle Aziende Sanitarie regionali e con le strutture private accreditate hanno avviato un percorso di avvicinamento ai requisiti previsti dall'Intesa del 20 dicembre 2012;

- tale percorso ha portato ad una revisione dei requisiti generali in una ottica di razionalizzazione e di semplificazione degli stessi;

Ritenuto pertanto necessario approvare tali nuovi requisiti generali, ridefiniti sulla base dell’Intesa e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, stabilendo che tali requisiti si applicano all’intera organizzazione al fine di verificare l’implementazione sistematica di processi volti a garantire il controllo sulla qualità e sicurezza dei servizi erogati e dei risultati prodotti dalla stessa;

Considerata la necessità di procedere ad una revisione del processo di rinnovo dell’accreditamento nell’ottica della semplificazione e della trasparenza

Ritenuto inoltre necessario fornire alle strutture sanitarie accreditate pubbliche e private le necessarie indicazioni anche ai fini della presentazione delle domande di rinnovo dell’accreditamento in considerazione della scadenza al 31/7/2018 della proroga disposta con la propria delibera n. 1604/2015 sopra richiamata;

Richiamati:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

- Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/
2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016 e n. 3/2017 relative alla riorganizzazione dell’Ente regione ed alle competenze dirigenziali;

- n. 89/2017 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 486/2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Acquisito il parere favorevole della IV Commissione Assembleare - Politiche per la salute e politiche sociali in data 27 novembre 2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni riportate in premessa:

1. Di approvare i requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private regionali in attuazione di quanto disposto dall’Intesa in materia di accreditamento delle strutture sanitarie del dicembre 2012, in allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che i requisiti di cui al punto 1. sostituiscono integralmente quelli approvati al punto 1 dell’allegato n. 3 della DGR 327/2004;

3. Di stabilire che tali requisiti si applicano ai processi direzionali e trasversali dell’intera organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private; pertanto i suddetti requisiti sono applicati prioritariamente a livello delle Direzioni delle diverse organizzazioni sanitarie;

4. Di stabilire che tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono possedere i requisiti generali di cui al punto 1. al momento della presentazione della domanda di rinnovo o variazione o nuovo accreditamento;

5. Di dare atto altresì che le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono possedere i requisiti specifici vigenti al momento della pubblicazione del presente atto;

6. Di stabilire che le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, dovranno adeguarsi agli eventuali requisiti specifici pubblicati successivamente al presente atto nei tempi previsti nelle delibere di approvazione degli stessi;

7. Di dare mandato alla Direzione generale Cura della persona, salute e welfare di apportare tutte le modifiche e integrazioni necessarie alla modulistica per la presentazione della domanda;

8. Di stabilire che le strutture sanitarie pubbliche e private che intendono presentare domanda di accreditamento (rilascio, variazione, rinnovo) devono utilizzare la modulistica disponibile nella specifica sezione del portale della Regione Emilia-Romagna, che sostituiscono integralmente i moduli allegati alla DGR 53/2013;

9. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che limitatamente alle strutture per le dipendenze patologiche, gestite da soggetti gestori privati, con accreditamento in scadenza 31 luglio 2018, la validità dell’accreditamento è confermata fino al 31 luglio 2019;

10. Di confermare l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi;

11. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

12. di pubblicare la presente delibera nel B.U.R.E.R.T. (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna).

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