n.295 del 08.10.2013 (Parte Seconda)
Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e autorizzazione della spesa
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/5/2012 con il quale è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4/11/2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27/12/2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1 giugno 2012 che all’articolo 1. ha previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall’Autorità comunale;
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio - Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.” e visto in particolare l’art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare“idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” per le attività di ricostruzione;
- l’ art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012 è stato integrato con il seguente ulteriore periodo, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono costituire apposita struttura commissariale;
- il comma 1 lettera a) dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,”…le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all’uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice del beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo…”;
- il comma 1 lettera b) dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono “…le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici….”;
- il comma 1 lettera b-bis) dell’articolo 4 che prevede, sempre a carico dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati “….le modalità di predisposizione e i attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle Regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi…..”.
Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell’Emilia-Romagna del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2014;
Rilevato che il Commissario delegato con le risorse dell’articolo 3 bis del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha contestualmente attivato tutte le procedure per la riparazione ed il ripristino delle attività produttive e dell’edilizia residenziale privata danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Atteso che in base alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il Presidente in qualità di Commissario delegato ha programmato ed in buona parte direttamente realizzato, nei mesi trascorsi, una serie di interventi relativi alla costruzione di strutture temporanee, messa in sicurezza con opere provvisionali, riparazione ed al ripristino immediato delle opere pubbliche e dei beni culturali;
Tenuto conto che è stata inoltre condotta una rilevazione di tutte le opere pubbliche e dei beni culturali danneggiate a seguito degli eventi sismici del 2 e 29 maggio 2012 al fine di poterne programmare la riparazione, il ripristino o nei casi estremi la demolizione e ricostruzione;
Preso atto che La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l’articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato le modalità sia per la programmazione che per l’attuazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali che presentano danni connessi agli eventi sismici;
Visto che il rilevamento dei danni è stato effettuato per le opere pubbliche dalla Struttura Tecnica del Commissario e per i beni culturali dalla Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la fattiva collaborazione dei comuni interessati dal sisma e con la Conferenza Episcopale Emilia-Romagna come espressamente previsto dalla legge regionale;
Rilevato che per l’effettuazione del completo rilevamento delle opere pubbliche è stata predisposta una scheda che è stata trasmessa ai comuni, mentre per i beni culturali, sottoposti alla tutela del decreto legislativo n. 42/2004 e smi, danneggiati o distrutti dal sisma la rilevazione è stata effettuata dalla Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Rilevato che in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 16/2012 il programma deve essere articolato in due sezioni:
a) interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici, comprendenti gli edifici di proprietà della regione, degli enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché delle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
b) interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici.
Atteso che il programma si attua attraverso piani operativi nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal programma generale, ed approvati con ordinanza del Commissario delegato;
Preso atto che la stima del costo degli interventi, riportato negli elaborati del programma, è il risultato della rilevazione speditiva e parametrica effettuata e documentata in modo esauriente su tutti i beni pubblici ed ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e pertanto soggetta ad ulteriori valutazioni ed aggiustamenti progressivi nel corso dell’attuazione degli interventi;
Preso atto che il programma complessivo delle opere pubbliche e dei beni culturali, ad esito della suddetta rilevazione, risultava costituito da n. 1502 interventi proposti dai diversi soggetti interessati per un importo pari a complessivi 1.337 milioni di euro, articolato in due sezioni distinte, una riguardante gli interventi su opere pubbliche per un importo complessivo di circa € 385 milioni pari a circa il 29% del totale, per un n. 521 interventi, mentre la parte predominante è costituita dalla sezione riguardante i beni culturali vincolati che ammonta a circa € 952 milioni pari a circa il 71% per un n. 981 interventi;
Visto il programma delle opere pubbliche e dei beni culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 che si compone dei seguenti elaborati:
- relazione (allegato “A”);
- elaborato relativo alle opere pubbliche (allegato “B”)
- elaborato relativo ai beni culturali (allegato “C”)
Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;
Rilevato che nel programma non sono stati inseriti quegli interventi il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00, in quanto di modesta entità, descritti nell’elaborato allegato “D” a cui si provvederà a darne attuazione con provvedimenti assunti dal Commissario Delegato;
Vista la stima complessiva dei danni quantificata nella relazione, approvata con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013 in 1,917 miliardi di euro che, oltre al programma sopra citato, tiene conto degli interventi già finanziati, ed in buona parte realizzati, dalle donazioni, di una valutazione molto sommaria sui possibili costi dei beni privati di interesse culturale che devono assicurare l’uso pubblico e degli ulteriori danni nei comuni limitrofi;
Viste le indicazioni già contenute nell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012;
Tenuto conto dell’illustrazione dello schema di programma delle opere pubbliche e dei beni culturali e dei criteri di priorità per la formazione dei piani operativi effettuata al Comitato Istituzionale del 10 maggio 2013;
Rilevato che contestualmente all’approvazione dei piani operativi 2013 - 2014 sarà predisposto anche il regolamento, previsto dall’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, con il quale verranno definite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori e la loro rendicontazione, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi, le disposizioni legislative alle quali gli enti attuatori dovranno scrupolosamente attenersi, le tipologie dei lavori ammissibili e finanziabili in particolare per quanto attiene il restauro con miglioramento sismico dei beni culturali;
Ravvisato che il regolamento dovrà prevedere, per tutti gli interventi inseriti nel programma, oltre la valutazione di congruità della spesa da parte del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna anche il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva prima dell’inizio dei lavori;
Ritenuto che il regolamento dovrà prevedere l’attuazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, inseriti nei piani annuali, in due fasi: un primo momento in cui verrà elaborato un progetto preliminare sul quale verrà acquisito il parere della commissione congiunta e che consentirà anche di avere una stima presunta del costo complessivo ed una seconda fase in cui sarà sviluppato il progetto definitivo/esecutivo a cui seguiranno le procedure di appalto e l’inizio dei lavori;
Rilevato che il regolamento per gli interventi ricompresi nel programma potrà prevedere anche modifiche della tipologia d’uso (sempre pubblica) ed includere anche opere di recupero funzionale degli edifici nonché quelle strettamente necessarie per l’adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, per il conseguimento della sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche;
Rilevato inoltre che dopo la pubblicazione della delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 di approvazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali sono state presentate una serie di osservazioni con richieste di modifica che sono state oggetto di valutazione approfondita in particolare, per i beni soggetti alla tutela del decreto legislativo n. 42 del 2004, da parte della Direzione Regionale del MIBAC (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) e che tali varianti sono dettagliatamente riportate nella relazione e negli elaborai allegati alla presente ordinanza (allegati “A”, “B”, “C”).
Rilevato che il costo complessivo degli interventi, il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00, dopo la pubblicazione della delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013, ha subito variazioni con una stima complessiva pari a circa € 7.700.000,00, in quanto sono state presentate una serie di osservazioni con richieste di modifica e si prevede di non ammettere a contributo le richieste che presentano importi inferiori a € 5.000,00 e che tali varianti sono dettagliatamente riportate nell’elaborato allegato alla presente ordinanza (allegato “D”).
Ravvisata l’esigenza di approvare la modifica e variazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed il nuovo elaborato relativo agli interventi il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00;
Preso atto che i costi stimati per la riparazione ed il ripristino degli interventi ricompresi nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, a cui sommare quelli con importo inferiore ad € 50.000,00 sono largamente superiori alle risorse finanziarie al momento disponibili e messe a disposizione del Commissario delegato;
Visti i possibili criteri per l’individuazione delle priorità per l’inserimento nei piani operativi delle opere pubbliche e beni culturali per il biennio 2013 - 2014 approvati con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e illustrati nella relazione allegata alla presente ordinanza (allegato A);
Ritenuto pertantodi dover procedere all’assegnazione delle risorse necessarie per l’attuazione di un primo stralcio, relativo alle annualità 2013 e 2014, finanziando gli interventi più urgenti secondo le priorità individuate nella delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e richiamate dalla presente ordinanza;
Preso atto che è prevista la redazione di un piano annuale 2013-2014 relativo alle attrezzature scolastiche ed Università, in quanto sono state assegnate al Commissario delegato risorse con questa specifica destinazione per un importo complessivo pari a € 105.000.000,00;
Ravvisata la necessità, per quanto attiene l’individuazione delle opere pubbliche e dei beni culturali che saranno oggetto di finanziamento, di prevedere la redazione e successiva approvazione, in base alla tipologia di finanziamento, dei seguenti piani operativi:
- piano annuale opere pubbliche anni 2013-2014;
- piano annuale beni culturali, sottoposti alla tutela del decreto-legislativo n. 42/2004 e smi, anni 2013-2014;
- piano annuale attrezzature scolastiche ed Università anni 2013-2014;
Visto il comma 2 dell’articolo 4 del D.L. n. 74 del 06 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 07 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” prevede che per “….. l’avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del patrimonio di interesse culturale si provvede secondo le modalità stabilite d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Presidente della regione interessata…”;
Atteso che con nota del Commissario delegato del 02 luglio 2013, protocollo CR2013 0013546, è stata richiesta l’intesa prevista dal comma 2 dell’articolo 4 del D.L. n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01 agosto 2012, sui contenuti del programma e sulle modalità per la sua attuazione attraverso i piani operativi annuali;
Rilevato che la Direzione Regionale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con nota del 09 settembre 2013, acquisita al protocollo il 10 settembre 2013 con n. CR2013 0019551, ha espresso il suo assenso convenendo sui contenuti del Programma e sulle modalità per la sua attuazione;
Visto il D.P.R. 78/2005, che approva il protocollo del 26/01/2005 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana;
Preso atto che gli interventi inseriti nei piano annuali 2012-2013 sono soggetti all’applicazione del D.P.R. n. 78/2005, e laddove le opere non saranno attuate direttamente dalle diocesi, il Vescovo diocesano dovrà delegare l’Ente religioso proprietario del bene culturale, a livello comunque non inferiore della Provincia religiosa, come Ente attuatore;
Rilevato che nel caso in cui l’Ente attuatore venga individuato in soggetto diverso dal proprietario dell’immobile, dovrà essere effettuata sia la delega del Vescovo diocesano competente che del Legale rappresentante dell’Ente religioso, a livello almeno di Provincia Religiosa;
Atteso che il regolamento di attuazione degli interventi inseriti nei piani annuali 2013-2014 dovrà recepire le disposizioni del D.P.R. 78/2005;
Viste le risorse attualmente disponibili assegnate al Commissario delegato, ai sensi dell’articolo 2 del DL 74/2012;
Ritenuto di assegnare le risorse per l’attuazione sia di un primo stralcio del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, attraverso i piani annuali 2013-2014 delle opere pubbliche, dei beni culturali e delle attrezzature scolastiche ed Università, e sia degli interventi con importi inferiori ad € 50.000,00;
Preso atto che le modalità di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali sono state sottoposte al Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, nella seduta dell’11 settembre 2013;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Programma aggiornato delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, che si compone dei seguenti elaborati:
- relazione (allegato “A”);
- elaborato relativo alle opere pubbliche (allegato “B”)
- elaborato relativo ai beni culturali (allegato “C”)
2. di prendere atto che nel programma aggiornato di cui al punto 1 delle presente ordinanza non sono stati inseriti quegli interventi il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00, in quanto di modesta entità, descritti nell’elaborato, anch’esso integrato a seguito delle osservazioni, allegato “D”;
3. di programmare contestualmente le risorse relative all’annualità 2013 e all’annualità 2014 individuando le opere pubbliche, i beni culturali, l’edilizia scolastica ed universitaria, che saranno oggetto di finanziamento, con i seguenti piani annuali, che saranno approvati con successivo provvedimento assunto dal Commissario Delegato:
- piano annuale opere pubbliche anni 2013-2014;
- piano annuale beni culturali, sottoposti alla tutela del decreto-legislativo n. 42/2004 e smi, anni 2013-2014;
- piano annuale edilizia scolastica e università anni 2013-2014;
4. di stabilire che si provvederà a dare attuazione a quegli interventi il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00, descritti nell’elaborato allegato “D”, con successivo provvedimento assunto dal Commissario Delegato;
5. di richiamare i seguenti criteri di priorità che saranno utilizzati per la formazione dei piani operativi relativi al biennio 2013 - 2014 che tengono conto dell’articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e dell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, nonché dell’illustrazione dei suddetti criteri effettuata al Comitato Istituzionale del 10 maggio 2013:
a) l’interesse strategico dell’edificio o dell’infrastruttura, in funzione al momento del sisma, indispensabile per la piena funzionalità dei servizi pubblici, servizi alle persone o alle imprese, comprese le chiese e le altre opere parrocchiali relative alle attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1985, ovvero delle reti idriche, elettriche, di comunicazione o per la mobilità;
b) la disponibilità di studi di fattibilità ovvero di livelli di definizione progettuale elevata dell’intervento che possano consentire l’immediata cantierabilità dell’opera;
c) il cofinanziamento degli interventi da parte dei soggetti attuatori per almeno il 20% del costo complessivo, esclusi gli eventuali rimborsi assicurativi;
d) interventi di completamento di opere già finanziate con donazioni (ordinanza 37/2013 e smi) o ricomprese in edifici con proprietà pubblico-private per i quali sono state presentate le istanze con le procedure MUDE o SFINGE;
e) il valore artistico, architettonico, culturale, archeologico e testimoniale dell'edificio e lo specifico rischio di un grave deterioramento a causa del non tempestivo recupero dell’immobile;
f) la circostanza che gli edifici previsti nel programma fanno parte di una UMI perimetrata ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16/2012, ovvero il fatto che l'attuazione dei relativi interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono previsti quale contenuto essenziale del piano della ricostruzione predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2012.
6. di stabilire che per poter individuare gli interventi da inserire nei piani annuali 2013-2014, oltre i criteri di priorità in precedenza descritti, si procederà alla assegnazione di budget tra le diverse tipologie accorpate come da proposta sottoposta al Comitato Istituzionale nella seduta del 03 luglio 2013 che al riguardo ha espresso il proprio parere favorevole;
7. di assegnare la somma di € 530.000.000,0 per attuare il primo stralcio del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, attraverso i seguenti piani annuali:
- piano annuale opere pubbliche anni 2013-2014;
- piano annuale beni culturali, sottoposti alla tutela del decreto-legislativo n. 42/2004 e smi, anni 2013-2014;
- piano annuale edilizia scolastica ed Università anni 2013-2014;
8. di assegnare la somma di € 7.700.000,00 per l’attuazione di quegli interventi che non sono stati inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00;
9. di dare atto che l’importo complessivo di € 537.700.000,00 risulta finanziato per € 105.000.000,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato per l’edilizia scolastica e per €. 432.700.000,00 con le risorse del Fondo di cui all’articolo 2 del d.l. 74/2013 che risulta avere la necessaria capienza;
10. di prendere atto che è stata conseguita l’intesa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Presidente della Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del D.L. n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01 agosto 2012;
11. di stabilire che il regolamento di attuazione degli interventi inseriti nei piani annuali 2013-2014 dovrà recepire le disposizioni del D.P.R. 78/2005 richiamate in premessa;
12. di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà all’approvazione dei piani annuali 2013-2014 e degli interventi che presentano un importo inferiore ad € 50.000.00, predisposte nei limiti del finanziamento assegnato di cui al comma 3;
13. di trasmettere la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 27 settembre 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani