n.154 del 01.07.2015 periodico (Parte Seconda)
Approvazione nuovo "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- La Direttiva 2001/45/CE di modifica della Direttiva 89/655/CEE riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
- La Direttiva 89/655/CEE Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” in particolare l’articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento), commi 1, 3, e 3-bis, secondo i quali:
- per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate (comma 1);
- la proposta degli atti di cui al comma 1 è definita dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali (CAL) ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale (comma 3);
- salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione (comma 3.bis);
- la L.R. 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”;
- la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”.
Premesso che:
- l'”Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa in data 17 dicembre 2013, n. 149, necessita di una sostanziale revisione;
- in particolare è stata rilevata la necessità di chiarire l'ambito di applicazione e i conseguenti adempimenti procedurali, nonché di aggiornare le definizioni tecniche e i criteri generali di progettazione;
Dato atto che:
- sono stati organizzati diversi incontri con gli ordini e i collegi professionali e con i rappresentanti tecnici delle ASL in cui è stato condiviso il nuovo testo dell'Atto di indirizzo;
- il nuovo testo è stato esaminato e condiviso dalla Consulta regionale per l'Edilizia di cui all'art. 5 della L.R. n. 11/2010 nelle sedute del 9 aprile e 7 maggio 2015;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) nella seduta del 4 giugno 2015, prot. PG/2015/384234 del 05/06/2015;
Considerato che il nuovo atto di indirizzo e coordinamento, assunto ai sensi dell’art. 6 della riferita L.R. n. 2/2009, costituente allegato 1) parte integrante della presente delibera, sostituisce integralmente quello approvato con delibera di Assemblea legislativa n. 149/2013;
Dato atto infatti che il citato allegato 1) al presente atto:
- stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, e le facciate vetrate continue che richiedano manutenzione, al fine di garantire che i successivi interventi sulle coperture e sulle facciate vetrate, o le azioni comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti e sulle facciate vetrate continue avvengano in condizioni di sicurezza;
- costituisce riferimento tecnico normativo per gli interventi di prevenzione delle cadute dall'alto da realizzarsi sugli edifici pubblici e privati;
Valutata la necessità di garantire ampia e tempestiva diffusione dello stesso Atto di coordinamento tecnico, attraverso non solo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ma anche sulla sezione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” del portale web della Regione;
Richiamate le seguenti leggi regionali:
- n. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante “Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod.;
- n. 2220 del 28 dicembre 2009, concernente “Istituzione di un servizio presso la Direzione Generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali";
- n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente “Rinnovo incarichi a direttori generali della giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1 agosto 2011)";
- n. 684 del 19 maggio 2014, “Approvazione incarichi dirigenziali nell'ambito delle Direzioni generali Sanità e Politiche Sociali e Direzione generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali”;
- n. 1225 del 14 luglio 2014, “Modifiche organizzative presso le Direzioni generali Attività produttive, Commercio, Turismo e Direzione generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, Massimo Mezzetti;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- per le motivazioni espresse in premessa, di approvare l’Allegato 1) parte integrante alla presente delibera, “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20”;
- di stabilire che l'Allegato 1) parte integrante della presente delibera sostituisce integralmente il precedente di cui alla delibera di Assemblea legislativa n. 149/2013;
- di rendere disponibile sul sito web della Regione il testo dell'atto di indirizzo e coordinamento nel formato che consenta ai cittadini di poterlo consultare e trarne copia;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Allegato 1)
Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2, dell’art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.
Premessa
Il presente atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile è stato redatto tenendo conto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia edilizia ed in particolare:
- D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475;
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164;
- L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
- L.R. 2 marzo 2009, n. 2;
- L.R. 26 novembre 2010, n. 11;
- L.R. 30 luglio 2013, n. 15.
1. Finalità
1.1
In attuazione della L.R. 2 marzo 2009, n. 2, “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, il presente atto di indirizzo e coordinamento disciplina l’installazione di dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto sulle coperture e sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione (FVCM) degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.
1.2
L’installazione dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all’opera contro le cadute dall’alto, di cui al punto precedente, non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi, tenendo conto della priorità dell’utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell’art. 15 e art. 111 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico per la sicurezza” e s.m.i..
2. Definizioni
2.1
Ai fini di quanto disciplinato nel presente atto di indirizzo e coordinamento si intende per:
accesso alla copertura: punto sulla copertura raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro;
ancoraggio permanente: elemento installato in modo non amovibile, non trasportabile e non temporaneo ad una struttura a cui si può applicare un sistema per la protezione contro le cadute dall'alto;
copertura: delimitazione superiore dell’involucro esterno costituita da una struttura e da un manto di copertura;
copertura portante: copertura con capacità portante sufficiente a sostenere i carichi di esercizio secondo la normativa tecnica vigente al tempo della realizzazione dell’opera;
copertura non portante: copertura con capacità portante insufficiente a sostenere i carichi di esercizio secondo la normativa tecnica vigente al tempo della realizzazione dell’opera, o per successivo degrado tale da alterarne le prestazioni meccaniche;
copertura praticabile: copertura sulla quale è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto né rischi di scivolamento in condizioni normali;
copertura non praticabile: copertura sulla quale non è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento in condizioni normali;
dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (DPI): dispositivo atto ad assicurare una persona ad un ancoraggio, permanente o non permanente, in modo da prevenire o arrestare una caduta dall’alto in condizioni di sicurezza;
dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto: insieme organico di elementi installati su una struttura di supporto in modo non amovibile, non trasportabile e non temporaneo, idoneo a prevenire le cadute dall'alto;
elaborato tecnico: documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura, nonché per i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano operare sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione;
facciate vetrate continue che richiedano manutenzione (FVCM): pareti vetrate di tamponatura dell’edificio che per materiale e tipologia richiedano manutenzione (pulizia, revisione, ecc.);
lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile;
linea di ancoraggio: linea rigida o flessibile tra ancoraggi di estremità alla quale può essere agganciato il sottosistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto, sia direttamente con un connettore, sia con un punto di ancoraggio mobile;
percorso di accesso alla copertura: tragitto/i che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
punti di ancoraggio: installazioni puntuali che possono essere utilizzate come punti di ancoraggio per DPI contro le cadute dall'alto appositamente progettati per sopportare forze di trazione nella direzione della pendenza del tetto e in direzione perpendicolare e parallela alla superficie del tetto;
punti di ancoraggio mobili: elementi dotati di un punto di ancoraggio progettati per scorrere lungo una linea di ancoraggio;
sistema per la protezione contro le cadute dall’alto: sistema idoneo a prevenire le cadute dall'alto di persone così come definito dall'art. 115 del D.Lgs 81/08;
transito ed esecuzione di lavori sulla copertura: possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture.
3. Ambito di applicazione
3.1
Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati nei casi di:
- interventi di nuova costruzione di cui alla lett. g) dell’allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, “Semplificazione della disciplina edilizia”, subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013). Nel caso di tali interventi l’obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto è da intendersi riferito alle sole FVCM.
3.2
Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente atto di indirizzo e coordinamento:
- le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
- le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell’edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici.
4. Adempimenti
4.1
Per i casi di cui al punto precedente 3.1 il committente dei lavori, provvede:
3) per gli interventi soggetti a regime abilitativo e per quelli soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL), di cui all’art. 7 comma 4 della L.R. n. 15/2013, a presentare l’Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, di cui al successivo punto 6 allegandolo, rispettivamente, alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità o alla comunicazione di fine lavori.
4) per gli interventi relativi alle opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale o comunale l’Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto è allegato al progetto definitivo.
5) per gli interventi soggetti ad attività di edilizia libera di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. n. 15/2013, e in tutti gli altri casi in cui vengano installati dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, a conservare l’Elaborato tecnico.
4.2
Nel caso l’edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, o si trovi in zona di tutela paesaggistica o sia sottoposto a tutele derivanti da normativa comunale, i dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto devono essere conformi alle autorizzazioni degli enti preposti.
4.3
L’Elaborato tecnico costituisce parte integrante del “fascicolo” di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/08.
4.4
L’Elaborato tecnico di cui all’art. 6 della presente norma, redatto da un tecnico abilitato, deve essere consegnato dal tecnico abilitato al proprietario dell’immobile o ad altro soggetto avente titolo e, da questi conservato.
4.5
Il proprietario dell’immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi da effettuarsi sulla copertura o sulla FVCM successivamente all'installazione dei dispositivi permanenti deve mettere a disposizione l’Elaborato tecnico ai soggetti interessati.
4.6
L’Elaborato tecnico deve essere aggiornato da un tecnico abilitato in caso di interventi che riguardano la copertura o le FVCM o quando intervengono variazioni che modificano le modalità d'uso dei dispositivi permanenti e dei sistemi ad essi collegati per la protezione contro le cadute dall'alto.
5. Idoneità dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all’opera contro le cadute dall’alto
5.1
I dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto installati prima dell’entrata in vigore del presente atto di indirizzo e coordinamento, risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:
- relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
- certificazioni del produttore;
- dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
- manuale d’uso;
- programma di manutenzione.
Nel caso non siano disponibili tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, i dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto sono conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da certificato di collaudo a firma di un tecnico abilitato come previsto dalla normativa vigente o in alternativa se dichiarati conformi dal tecnico abilitato alle prescrizioni tecniche vigenti all’epoca della loro installazione.
5.2
La mancata documentazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto di cui al punto precedente comporta la loro non idoneità all’uso. Qualora ricorrano le condizioni di intervento sull’edificio di cui al punto 3.1 trova applicazione quanto previsto dal presente atto di indirizzo e coordinamento.
6. Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all’opera contro le cadute dall’alto
6.1
L’elaborato tecnico deve essere redatto da un tecnico abilitato.
6.2
L’Elaborato tecnico deve contenere:
- le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto dei criteri generali di progettazione di cui al successivo punto 7;
- gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle FVCM;
- documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell’installazione effettuata;
- relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
- certificazioni del produttore;
- dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
- manuale d’uso;
- programma di manutenzione.
7. Criteri generali di progettazione
7.1
Il presente punto disciplina le misure preventive e protettive, per i successivi interventi sulle coperture e sulle facciate vetrate degli edifici, finalizzate a mettere in sicurezza:
- il percorso di accesso alla copertura e/o per raggiungere le FVCM;
- l’accesso alla copertura e alle FVCM;
- il transito e l’esecuzione dei lavori.
7.2
In riferimento al punto 7.1 si precisa che:
- i percorsi e gli accessi devono essere di tipo permanente;
- il transito e l’esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso dispositivi permanenti contro le cadute dall'alto.
7.3
Nei casi in cui non sia possibile tecnicamente adottare le suddette misure di tipo permanente, nell’Elaborato tecnico devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere specificate e documentate le misure preventive e/o protettive non permanenti previste per tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall'alto.
7.4
Le misure preventive e protettive devono soddisfare le seguenti prescrizioni generali:
a) Percorsi di accesso
I percorsi di accesso alla copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.
Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario che:
a.1) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
a.2) nei tratti di percorso che non possono usufruire di illuminazione naturale, nel momento dell'uso, sia garantita una adeguata illuminazione artificiale;
a.3) l’intero percorso sia idoneo a sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati e/o trasportati.
a.4) la larghezza del percorso non sia inferiore a 0,60 m per il solo transito dell’operatore.
Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, devono essere individuate nell’Elaborato tecnico le scelte alternative di accesso in sicurezza.
b) Accessi alla copertura
La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.
Nel caso di accesso dall’interno, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:
b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m ed l’altezza minima deve essere di 1,20 m;
b.2) se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m2;
Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, o di restrizioni dovute al rispetto delle norme relative agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali od essere individuate, nell’Elaborato tecnico, scelte alternative di accesso in sicurezza.
c) Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture
Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:
c.1) parapetti;
c.2) linee di ancoraggio;
c.3) dispositivi di ancoraggio;
c.4) passerelle piani di camminamento, scalini posapiede o andatoie per il transito di persone e materiali;
c.5) reti di sicurezza;
c.6) impalcati;
Eventuali parti della copertura non portanti, con rischio di sfondamento della superficie di calpestio, devono essere adeguatamente protette e, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, la circostanza deve essere espressamente segnalata sulla copertura e all’interno dell’Elaborato tecnico come rischio residuo rilevante.
7.5
L’impiego di punti di ancoraggio è consentito solo per brevi spostamenti, o laddove i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto risultino non installabili per le caratteristiche strutturali delle coperture.
8. Entrata in vigore
Le disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo e coordinamento acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT).
9. Norme transitorie e finali
9.1
Le disposizioni di cui al presente atto non si applicano ai titoli edilizi, alle comunicazioni inizio lavori e agli interventi di attività di edilizia libera, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente atto, nonché alle relative varianti in corso d’opera.
9.2
Negli edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, senza altre opere edilizie correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva (art. 7 della L.R. n. 15/2013). Sono fatti salvi tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché la conservazione dell’Elaborato tecnico di cui all’art. 6 del presente atto da parte del proprietario dell’immobile o da altro soggetto avente titolo.