n.192 del 12.06.2020 (Parte Seconda)

Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2020 in Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” e s.m.i., ed in particolare l’art. 4 che demanda alle Regioni l’individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;

- il Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

- la propria deliberazione n. 783 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto: “Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2019 in Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 2179 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto: “Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2019 in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010”;

- la determinazione dirigenziale n. 4234 dell’8 marzo 2019 avente ad oggetto: “L.R. 31 maggio 2002 n. 9 e ss.mm.ii. - Approvazione Ordinanza Balneare n. 1/2019 (in vigore dal 2019) di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione dirigenziale n. 8556 del 21 maggio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2020”;

- il proprio Decreto n. 82 del 17 maggio 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19” che contiene disposizioni con le quali, tra l’altro, a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili e dal 25 maggio 2020 è consentita la riapertura degli stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico Protocollo regionale, di cui all’Allegato n. 6 del succitato Decreto;

Ritenuto di procedere per la stagione balneare 2020 alla individuazione delle acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia–Romagna, così come disposto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i., riportandole in un apposito elenco quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che tutte le acque superficiali marine o interne non presenti nel suddetto elenco sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione;

Dato atto che il Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 all’art. 2, comma 7 stabilisce che le acque classificate “scarse” e temporaneamente vietate alla balneazione in base all’art. 8, comma 4, lettera a), punto 1) del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito dell’attuazione delle misure di risanamento di cui al punto 3, lettera a), del medesimo comma, nonché si potrà procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto all’art. 7, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che stabilisce che la valutazione sia effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;

Rilevato che l’acqua di balneazione “Rimini – Foce Marecchia Sud” a seguito delle risultanze delle analisi effettuate nel corso della stagione balneare 2019 e delle tre precedenti è risultata di qualità “scarsa” si ritiene necessario attuare, come misura di gestione, un controllo intensificato effettuando i campionamenti ogni due settimane anziché quattro settimane;

Preso atto della richiesta pervenuta da parte del Comune di Rimini di riclassificazione della succitata acqua di balneazione con nota Prot. n. 0060768/2020 del 27/2/2020 ed acquisita agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con Prot. n. PG/2020/0175788 del 28/2/2020;

Valutata la relazione allegata alla succitata nota che descrive gli interventi di miglioramento finalizzati ad influire in maniera rilevante sulla qualità di tale acqua di balneazione ed espresso parere favorevole da parte del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare alla richiesta di riclassificazione dell’acqua di balneazione “Rimini – Foce Marecchia Sud”;

Ritenuto inoltre di individuare la durata della stagione balneare ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

Rilevato che:

- secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i., la Regione deve promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione;

- in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo è compito dei Comuni assicurare che le informazioni sulle acque di balneazione siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

Considerato infine che sono inoltre competenze dei Comuni, secondo le indicazioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento regionale;

b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sopra citate;

d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 5 giugno 2020 e trattenuto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022”;

- la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto: “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- la determinazione dirigenziale n. 10846 del 18 giugno 2019 avente ad oggetto: “Deleghe ai Dirigenti Professional assegnati funzionalmente al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e nomina Responsabili di Procedimento”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto: “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di individuare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2020 come riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati, per ognuna delle 97 acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna, il punto di campionamento e relative coordinate, la denominazione, il codice identificativo europeo, il Comune, le coordinate dell’area, l'ampiezza e la classe di qualità;

2. di stabilire che le zone marino costiere elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono adibite alla balneazione;

3. di dare atto che le acque superficiali interne della Regione Emilia-Romagna sono da intendersi come non destinate alla balneazione;

4. di stabilire che per l’acqua di balneazione “Rimini – Foce Marecchia Sud” classificata «scarsa» al termine della stagione balneare 2019, come previsto dall’art. 2, comma 7 del D.M. 30/3/2010 e dalla propria deliberazione n. 2179 del 22 novembre 2019, sulla base delle misure di risanamento attuate dal Comune di Rimini, comunicate in data 27 febbraio 2020 e ritenute idonee con nota Prot. n. PG/2020/0194547 del 5 marzo 2020, si potrà procedere ad una nuova classificazione a partire dalla stagione 2020, secondo quanto previsto all’art. 7, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e s.m.i., che stabilisce che la valutazione sia effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;

5. di dare atto altresì che la stagione balneare, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti, è compresa tra il 13 giugno 2020 e il 13 settembre 2020;

6. di disporre che nel periodo di cui al precedente punto 5. vengano effettuati secondo il calendario prefissato i campionamenti e le analisi con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e che i relativi risultati siano immediatamente comunicati alle Autorità preposte secondo il procedimento di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, per consentire l’adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza;

7. di stabilire che nel periodo di cui al punto 5. venga inoltre effettuato dalla Struttura Oceanografica Daphne di A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, secondo il calendario prefissato, il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata, nonché venga svolto il monitoraggio dei Cianobatteri secondo quanto indicato all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di assicurare una tempestiva informazione al pubblico sulle tematiche relative alla balneazione ed alla balneabilità delle acque tramite il sito web regionale www.arpae.it/balneazione gestito da A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

9. di incaricare A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Sezione di Rimini - di aggiornare il Portale acque del Ministero della Salute con riferimento in particolare alle informazioni di cui agli Allegati E ed F del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010;

10. di richiamare l’attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell’Ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, che sarà inserita dai Referenti Comunali direttamente nel sito web regionale “Acque di balneazione”, come da procedura allegata (Allegato 3), e inviata al Portale Acque del Ministero della Salute, nonché di apposizione dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;

11. di inviare copia del presente atto al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e ad A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza;

12. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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