n.334 del 19.11.2014 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di impianto idroelettrico denominato "Ponte Docciola" sul fiume Panaro in comune di Montese (MO), attivata da ERREGI Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e per le ragioni di urgenza ed indifferibilità citati in premessa, sul progetto di impianto idroelettrico denominato “Ponte Docciola” sul fiume Panaro in comune di Montese (MO), presentato da ERREGI Srl, poiché l’intervento, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 15 luglio 2014, è nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di impianto idroelettrico denominato “Ponte Docciola” sul fiume Panaro in comune di Montese (MO), a condizione siano rispettate le prescrizioni elencate all’interno del Rapporto ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1) per quanto attiene la variante proposta al vigente PRG del Comune di Montese, l’ambito interessato dall’intervento dovrà essere individuato nella tavola del PRG con apposita simbologia come “Impianti tecnologici per la produzione di energia”, modificando le NTA come segue:

“Nell’ambito individuato con apposita simbologia in località Chiozzo, fatte salve le possibilità di intervento e le eventuali prescrizioni normative già previste nel vigente PRG, è consentita l’attività e i relativi interventi così come individuati nell’Autorizzazione Unica relativa all’impianto idroelettrico denominato “Ponte Docciola” che si intende recepito integralmente dalla presente norma”;

2) con riferimento alla variante al POC del Comune di Pavullo nel Frignano, l’ambito interessato dall’intervento dovrà essere individuato come “Impianti tecnologici per la produzione di energia” con apposita simbologia;

3) preliminarmente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto idroelettrico, ai sensi dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26, la Società proponente dovrà:

  • verificare la fattibilità di effettuare lo scarico in prossimità della centrale di produzione, riducendo la lunghezza del canale in previsione;
  • verificare la fattibilità di una riduzione della lunghezza delle strade di accesso alle opere di presa e scarico, fermo restando che dette strade dovranno avere larghezza m 2.50 ed essere realizzate in stabilizzato secco drenante evitando superfici pavimentate impermeabili;
  • verificare la possibilità di soluzioni alternative ai dispositivi di sgrigliatura previsti in progetto;
  • verificare la possibilità di contenere l’impatto visivo del manufatto, nell’ambito del progetto di dettaglio della scala per pesci di cui ad una successiva prescrizione.

4) al fine di attenuare l’impatto paesaggistico, per la realizzazione delle opere previste in massi ciclopici, dovranno essere utilizzati massi affini per materia (arenaria calcarea) e colore al materiale lapideo presente in alveo;

5) prima del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico ai sensi dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, dovranno essere realizzati sondaggi di verifica preventiva dell’interesse archeologico in tutte le zone in cui sono previsti interventi di scavo nel sottosuolo al di fuori dell’attuale alveo fluviale raggiungendo la profondità di progetto oppure lo strato di ghiaie riconducibile al letto del fiume; la Società proponente dovrà comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, con congruo anticipo, la data prevista per l’inizio delle indagini ed il nominativo del professionista incaricato, il quale è tenuto a prendere contatti con il funzionario incaricato della Soprintendenza per concordare le modalità di intervento;

6) ERREGI Srl, in qualità di concessionario, è tenuta a presentare al Servizio Tecnico di bacino Affluenti del Po, che dovrà espressamente approvarlo sotto i diversi profili di competenza, il progetto esecutivo delle opere [opere di derivazione, impianti ad esse asserviti, opere interferenti col corso d’acqua, opere necessarie per la protezione o sostegno delle sponde in prossimità dell’impianto] entro 12 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di concessione; entro 3 anni da detta data il concessionario dovrà provvedere con adatta organizzazione e nel rispetto delle vigenti norme, alla esecuzione delle suddette opere, che dovranno essere ultimate entro 36 mesi dalla data di inizio lavori; il concessionario è tenuto a richiedere all’amministrazione concedente, motivandole opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopraindicati;

7) la documentazione progettuale esecutiva che dovrà essere inviata al Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po, non dovrà contenere alcuna modifica alle opere autorizzate, eccezion fatta per la scala di risalita dei pesci; ogni eventuale modifica alle opere che dovesse rendersi necessaria, anche in sede di autorizzazione unica, dovrà essere formalizzata da una richiesta di variante alla concessione rilasciata; detta documentazione esecutiva dovrà, inoltre, curare quanto di seguito specificato:

  • dovrà essere attivato e mantenuto in efficienza un monitoraggio delle opere e della condotta (a fronte di eventuali spostamenti per instabilità di pendio) con idonee strumentazioni di rilievo; al riguardo, si ritiene che tale strumentazione di monitoraggio della condotta debba essere tale da consentire, in presenza di deformazioni, la interruzione in tempo reale della portata liquida nelle condotte per prevenire perdite idriche;
  • ogni criticità manutentiva e gestionale dell’opera è a completo carico dell’esecutore e gestore dell’impianto;
  • ERREGI Srl dovrà inviare alla Provincia di Modena, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di funzionamento dell’impianto e la quantità di energia prodotta nell’anno precedente, nonché le portate turbinate e qualsiasi altra informazione inerente l’impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dalle stesse Amministrazioni;
  • l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dagli scavi dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto, con esclusione di eventuale materiale litoide, proveniente dalle aree demaniali, che dovrà essere sistemato in alveo o in aree di pertinenza demaniale, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico di Bacino;
  • fermo restando che è comunque vietata l’asportazione del materiale litoide dall’alveo fluviale, la prescrizione sopracitata vale anche per tutte le attività di manutenzione in fase di esercizio.

8) le occupazioni temporanee o permanenti del demanio idrico, sono subordinate al rispetto delle eventuali prescrizioni che il competente Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po riterrà opportuno impartire in sede di approvazione del progetto esecutivo;

9) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale, adottando gli accorgimenti per evitare durante e dopo l’esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde; a lavori ultimati le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate in condotte e corsi d’acqua esistenti;

10) il quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo è fissato in 1.80 mc/s; detto valore dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e idromorfologiche dell’ecosistema fluviale, e potrà essere aumentato qualora sia pregiudicato il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA nonché dal Piano di Gestione del Distretto Padano per il corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione;

11) durante i lavori dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti onde evitare danni a cose e/o a persone; le eventuali opere provvisionali dovranno essere mantenute per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo;

12) al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni di stabilità delle sponde secondo le direttive impartite dal competente Servizio Tecnico di Bacino. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico della Società proponente;

13) per motivi di pubblico interesse, a giudizio insindacabile del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, potrà essere ordinata la modificazione o la demolizione delle opere in alveo in qualsiasi tempo: le modificazioni o demolizioni dovranno essere eseguite a cura e spese della Società proponente su semplice invito del Servizio Tecnico di Bacino nel termine e con le modalità che verranno prescritte;

14) la scala di risalita per pesci sarà approvata nell’ambito dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto idroelettrico, da rilasciarsi, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, da parte della competente Provincia di Modena successivamente alla conclusione della presente procedura di VIA; a tal fine, ERREGI Srl dovrà produrre un progetto di dettaglio della scala di risalita per la fauna ittica, tarato sulle specie target del tratto fluviale in oggetto rilevate a seguito di un campionamento ittico di tipo quantitativo, da eseguirsi ante-operam; detto campionamento dovrà essere svolto mediante elettropesca in un numero non inferiore a due stazioni rappresentative degli habitat presenti nel tratto derivato; lo svolgimento delle attività di campionamento dovrà essere preventivamente concordato con la U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena, che dovrà autorizzare le attività; la pendenza dell’opera, attualmente prevista con valori dell’8%, potrà eventualmente essere di valore non superiore al 5% in dipendenza delle capacità natatorie delle specie target individuate;

15) le suddette opere di risalita per la fauna ittica dovranno risultare pienamente efficienti nel periodo di risalita dell’ittiofauna ciprinicola; a tal fine la Società proponente è tenuta a concordare con la U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, un protocollo di manutenzione ordinaria nonché un protocollo di verifica della funzionalità delle opere realizzate, da svolgersi alla prima stagione utile successiva all’entrata in esercizio della centrale e ripetersi successivamente ogni due anni; il titolare della concessione è tenuto all’adeguamento delle opere realizzate qualora queste si dimostrino non efficaci;

16) l’impianto idroelettrico non potrà entrare in esercizio prima del completamento dei lavori inerenti la scala di rimonta della fauna ittica;

17) gli eventuali materiali in esubero rispetto a quelli previsti nello specifico progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo presentato, non riutilizzati nell’ambito del cantiere dovranno essere smaltiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti;

18) la validità del permesso di costruire di competenza del Comune di Montese accorpato nella presente procedura, è subordinata alla disponibilità delle aree di progetto da parte di ERREGI Srl, e per quanto riguarda i terreni nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione tra ERREGI Srl e Comune di Montese, ferma restando la necessaria acquisizione delle aree contraddistinte al Foglio 23, mappali 146 e 149, del catasto, al demanio pubblico del Comune di Montese tramite atto di cessione dei terreni in oggetto da parte della ditta Frantoio Fondovalle;

19) prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico, ERREGI Srl dovrà rivedere il piano di dismissione e ripristino a fine vita delle opere depositato, prevedendo il completo smantellamento di tutte le opere realizzate ed il ripristino dei luoghi “ante operam” con le bonifiche necessarie; a tal scopo ERREGI Srl dovrà produrre specifico progetto di dismissione e ripristino, come sopra indicato, allegando congrua e dettagliata stima dei lavori (computo metrico estimativo) che dovrà essere approvato dall’Amministrazione Provinciale;il progetto dovrà prevedere unagaranzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, da prestarsi da parte di ERREGI Srl a favore del Comune di Montese a garanzia del rispetto degli obblighi di dismissione e ripristino dei luoghi, avente importo non inferiore ad € 150.000. Detta garanzia, pena la revoca dell'Autorizzazione Unica, dovrà obbligatoriamente essere prestata prima dell'avvio dei lavori: la stessa è prestata anche a garanzia delle opere di ripristino riguardanti il territorio del Comune di Pavullo nel Frignano;

20) ai sensi dell’art. 12, comma 4, del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 35 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la Società titolare è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese gli interventi di rimozione delle opere e ripristino ambientale dello stato dei luoghi previsti nel piano di dismissione approvato; tali lavori, in fase esecutiva, dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente; qualora le opere, al momento della loro dismissione, abbiano assunto una positiva valenza idraulica, il Servizio Tecnico di Bacino potrà disporre il mantenimento delle stesse o di una loro parte, e la loro acquisizione al demanio idrico;

21) per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, alla Provincia di Modena, ai Comuni di Montese e Pavullo nel Frignano, all’ARPA Sez. Prov.le di Modena ed all’AUSL di Modena;

22) eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie in corso d’opera, dovranno essere approvate dagli enti competenti sotto i diversi profili aggiornando gli atti accorpati nella presente procedura, fermo restando che le modifiche che non alterino il quadro delle implicazioni ambientali esaminate nell’ambito del presente procedimento non sono da assoggettarsi a nuova procedura ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

23) con riferimento al vincolo idrogeologico cui sono sottoposte le aree oggetto di intervento, l’esecuzione dei lavori è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • gli scavi dovranno essere avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di eduzione delle acque, in modo da evitare che nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane;
  • i lavori dovranno essere eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile;
  • sul lotto di terreno interessato dall’intervento è vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti;
  • lo scolo della acque dovrà essere regimato con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
  • i movimenti di terreno e gli scavi dovranno essere eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti;
  • nell'esecuzione degli scavi dovranno essere compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate nella relazione geologica - geotecnica a firma del dott. geol. Campioli Fausto, e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dallo stesso al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento;
  • il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti del quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di corretto utilizzo nell’area di cantiere o in altra area individuata di concerto con la presente Unione di Comuni, potrà essere impiegato nel rispetto delle leggi vigenti, in particolare ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori suddetti, il titolare dell'autorizzazione dovrà assumersi piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo l’Unione di Comuni;
  • la data di inizio lavori dovrà essere preventivamente comunicata all’Unione dei Comuni del Frignano [via Giardini, 15 - Pavullo nel Frignano (MO)], in tempo utile per poter predisporre sopralluoghi e per esercitare i controlli atti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra;
  • la Direzione Lavori, entro 30 giorni dal termine degli scavi e/o movimenti di terreno, dovrà comunicare all’Unione dei Comuni del Frignano l’ultimazione degli stessi, certificando contestualmente di essersi attenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni impartite;

24) con riferimento al monitoraggio quantitativo della risorsa acqua, prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ERREGI Srl dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, che si avvarrà del supporto di ARPA SIMC, ed al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po per l’approvazione, il progetto esecutivo/di dettaglio di quanto proposto;

25) ai sensi dell’art. 95 del DLgs 152/06, le risultanze del suddetto monitoraggio, così come approvato, dovranno essere trasmesse con cadenza annuale, ai Servizi regionali Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e Tecnico Bacino degli Affluenti del Po, ed all’Autorità di Bacino del fiume Po;

26) con riferimento al monitoraggio qualitativo del corpo idrico derivato, considerato che nel tratto sotteso dall’impianto in oggetto è situata la stazione regionale (di controllo qualitativo) di Ponte Chiozzo 01220600, e che tale stazione, proprio a causa del progetto in esame, dovrà essere spostata dalla Regione Emilia-Romagna più a monte, ERREGI Srl dovrà rivedere integralmente il piano di monitoraggio proposto; il nuovo piano dovrà essere presentato per l’approvazione al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, che si avvarrà del supporto di ARPA territorialmente competente, antecedentemente all'avvio dei lavori e dovrà prevedere l’insieme dei monitoraggi previsti nella stazione di Ponte Chiozzo, precedentemente effettuati dalla Regione Emilia-Romagna;

27) a partire dalla prima stagione utile successiva all’avvio della centrale dovrà essere eseguito un campionamento ittico di tipo quantitativo sulle medesime stazioni utilizzate per il campionamento ante-operam, prescritto in relazione alla definizione progettuale della scala di risalita per pesci; l’attività di monitoraggio post-operam, anch’essa da concordare preventivamente con la U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, dovrà essere ripetuta con cadenza annuale per i due anni successivi alla prima stagione di esercizio, e successivamente con cadenza biennale;

28) qualora dagli esiti dei monitoraggi si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell’ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni di funzionamento dell’impianto;

29) considerata la particolare rilevanza alieutica del tratto di fiume derivato, il concessionario dovrà versare, ai sensi del R.D. 1604/31, a titolo compensativo della diminuita capacità ittiogenica del tratto in oggetto, un obbligo ittiogenico destinato alla realizzazione di attività di tutela della fauna ittica; detto obbligo dovrà essere versato alla Provincia di Modena entro il 30 Ottobre di ogni anno a partire dall’anno di avvio dell’impianto; gli importi, come di seguito calcolati, dovranno essere riveduti a cadenza triennale sulla base del costo del materiale ittico da ripopolamento e dei dati rilevati tramite i campionamenti post-operam; il calcolo dell’obbligo dovrà avvenire, sulla base di quanto rilevato dai campionamenti, secondo la seguente formula:

0,20 x L x N

ove:

L = lunghezza in metri del tratto derivato

N = numero di specie oggetto di tutela ai sensi della L.R. 11/2012 rilevate

30) con riferimento alla tutela della fauna ittica:

  • in fase di cantiere - la ditta esecutrice dei lavori dovrà avvisare con anticipo di almeno 15 giorni la U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di recupero pesce, i cui costi saranno a carico del concessionario; durante la fase di cantiere non potranno essere svolti lavori in alveo nel periodo compreso fra il 1 aprile ed il 30 giugno;
  • in fase di esercizio - qualunque intervento di manutenzione ordinaria che preveda l’ingresso anche parziale di mezzi in alveo deve essere comunicato alla U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena, con anticipo di almeno 15 giorni; i costi di recupero della fauna ittica e delle eventuali misure di mitigazione, da realizzare secondo le indicazioni della medesima Unità Operativa, saranno a carico del concessionario;

31) con riferimento all’inquinamento acustico atteso, una volta in funzione la centrale idroelettrica, dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico presso i recettori sensibili individuati; tale monitoraggio dovrà essere di almeno 24 ore, al fine di verificare il rispetto dei limiti, sia nel periodo diurno sia in quello notturno, dato il funzionamento continuo della centrale; le misurazioni dovranno essere effettuate in tarda primavera (maggio/giugno), periodo intermedio tra la piena autunnale/invernale e la magra estiva; i risultati di tali misure dovranno essere trasmessi al Comune di Montese e ad ARPA territorialmente competente;

32) per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere dovranno essere rispettate le modalità operative ed adottati gli accorgimenti indicati nella documentazione depositata, ed inoltre:

  • le macchine e le attrezzature di cantiere utilizzate dovranno essere conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana;
  • nei casi previsti di lavorazioni particolarmente impattanti, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della delibera di Giunta regionale 45/2002; se si verificherà effettivo disturbo alla popolazione dovuto alle attività di cantiere dovranno essere adottati interventi di mitigazione, atti a ridurre tale disturbo;
  • i mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dovranno essere dotati di idonei teli di copertura e dovranno essere conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
  • dovrà essere rispettata la velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
  • i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente;
  • in caso di situazioni di emergenza legate ad accidentali sversamenti al suolo di sostanze liquide inquinanti, dovrà essere data prontamente comunicazione alle Autorità competenti (Provincia, Comune, ARPA, ecc.);

33) considerato che le operazioni di cantiere in prossimità dell’alveo possono interferire con i rilievi delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali presenti a valle della sezione oggetto di derivazione ed in generale con la programmazione delle attività di campionamento dei punti afferenti alle reti gestite da ARPA, ERREGI Srl dovrà obbligatoriamente informare ARPA sez. prov.le di Modena delle date di inizio e fine lavori delle operazioni di cantiere potenzialmente impattanti sul corpo idrico;

34) i rifiuti prodotti dalla sgrigliatura dell’opera di presa, durante portate di morbida e di piena, dovranno essere opportunamente smaltiti in idonei centri autorizzati;

35) per il funzionamento della turbina, dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovrà essere inviata preventivamente ad ARPA e AUSL territorialmente competenti, per l’approvazione dell’uso, copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti;

36) nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e del corso d’acqua superficiale interessati;

c) di dare atto che il parere dei Comuni di Montese e di Pavullo nel Frignano sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 7 agosto 1990 n. 241, si considera acquisito favorevolmente l’analogo parere sulla compatibilità ambientale del progetto dovuto da parte della Provincia di Modena, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; la Provincia di Modena ha comunque espresso il proprio parere, sotto i diversi profili di competenza, con lettera formale acquisita agli atti della Regione: di detto parere si è tenuto conto nel Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante ai vigenti PRG del Comune di Montese e Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Pavullo nel Frignano, qualora i relativi Consigli Comunali ratifichino l’atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione;

f) di dare atto che il parere favorevole sulle suddette varianti, espresso ai sensi di legge dall’AUSL di Modena, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

g) di dare atto che i pareri sulle suddette varianti, dovuti dalla Provincia di Modena e da ARPA Sez. Prov.le di Modena non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, si considerano acquisiti favorevolmente ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 7 agosto 1990 n. 241; entrambi gli Enti hanno comunque espresso il proprio parere con lettera formale acquisita agli atti della Regione: di detto parere si è tenuto conto nel Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

h) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell’art. 146 del DLgs 22 gennaio 2004, n 42, dal Comune di Montese con atto prot. n. 01/2014 del 13 ottobre 2014, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

i) di dare atto che il parere vincolante sulla suddetta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DLgs 22 gennaio 2004, n 42, espresso con lettera formale dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce il suddetto parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

j) di dare atto che considerate le valutazioni e conseguenti prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi, l’Autorizzazione Paesaggistica di competenza del Comune di Pavullo nel Frignano, interessato solo da porzione della suddetta scala, sarà accorpata nell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto idroelettrico, da rilasciarsi, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, da parte della competente Provincia di Modena successivamente alla conclusione della presente procedura di VIA;

k) di dare atto che il parere preliminare ai sensi dell’art. 28, comma 4, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, espresso con lettera formale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

l) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla Osta idraulico, rilasciata ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41, della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e del R.D. 30 giugno 1904, n. 523, rilasciata dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po con determina dirigenziale n. 12248 del 08 settembre 2014, costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

m) di dare atto che il parere favorevole inerente la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

n) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 con lettera formale dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e dalla Provincia di Modena, sono stati acquisiti agli atti della Regione Emilia-Romagna e sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L. 7 agosto 1990 n. 241, il presente atto sostituisce i suddetti pareri degli Enti citati, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

o) di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico n. 3296 del 7 luglio 2014, rilasciata ai sensi del R.DL. 30 dicembre 1923, n. 3267, dall’Unione dei Comuni del Frignano, costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

p) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti l’elettrodotto di allacciamento alla rete elettrica in progetto non soggetto ad autorizzazione provinciale ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, espressi ai sensi della delibera di Giunta regionale 1965/1999 in Conferenza di Servizi o con lettera acquisita agli atti della Regione, dai seguenti Enti ed Amministrazioni:

  • Comune di Montese;
  • Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia [lettera prot. n. 8870 del 25 giugno 2014, acquisita al protocollo regionale con n. 257169 del 9 luglio 2014];
  • Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna [lettera prot. n. 5879 del 22 maggio 2014];
  • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale nord-est Ufficio 13 sezione USTIF di Bologna [lettera prot. n. 1091/F4 del 6 maggio 2013;
  • Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari [Nulla-Osta n. 185-13 del 2 settembre 2013, confermato con lettera prot. M_D-E24466 n. 0013830 del 25 giugno 2014];
  • Comando Marittimo Nord [lettera prot. n. INFR/16 2 66 del 6 maggio 2014];
  • ARPA Sez. Prov.le di Modena [lettera prot. n. PGMO/2014/8979 del 14 luglio 2014];
  • AUSL di Modena;

sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce i pareri dovuti dagli Enti citati non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

q) di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si considerano acquisiti favorevolmente i pareri inerenti l’elettrodotto di allacciamento alla rete elettrica in progetto dovuti ai sensi della delibera di Giunta regionale 1965/1999, dai seguenti Enti non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva:

  • Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea;

r) di dare atto che successivamente alla data del 15 luglio 2014 di conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi è stato acquisito agli atti della Regione con protocollo n. 266614 del 17 luglio 2014, il Nulla-Osta sull’elettrodotto rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna;

s) di dare atto che il permesso di costruire n. 144/2013 del 13 ottobre 2014, rilasciato dal Comune di Montese ai sensi della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, costituisce l’Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

t) di dare atto che il parere favorevole sul suddetto permesso di costruire, espresso ai sensi di legge da AUSL di Modena, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

u) di dare atto che il parere sul permesso di costruire, dovuto da ARPA Sez. Prov.le di Modena non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, si considera acquisito favorevolmente ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 7 agosto 1990 n. 241; ARPA Sez. Prov.le di Modena ha comunque espresso il proprio parere con lettera formale acquisita agli atti della Regione: di detto parere si è tenuto conto nel Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

v) di dare atto che, analogamente a quanto indicato per l’autorizzazione paesaggistica, il permesso di costruire di competenza del Comune di Pavullo del Frignano, interessato solo da porzione della scala di risalita per pesci, sarà accorpato nell’ambito dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto idroelettrico, da rilasciarsi, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, da parte della competente Provincia di Modena successivamente alla conclusione della presente procedura di VIA;

w) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

x) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Modena successivamente all’emanazione del presente atto; al fine di detto rilascio la Società proponente è tenuta a perfezionare presso la Provincia la richiesta avanzata;

y) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente ERREGI Srl;

z) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Modena; al Comune di Montese; al Comune di Pavullo nel Frignano; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; all’Autorità di Bacino del fiume Po; all’Unione dei Comuni del Frignano; ad ARPA Sez. Prov.le di Modena; ad AUSL di Modena; al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale nord-est Ufficio 13 sezione USTIF di Bologna; al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale dell' Emilia-Romagna; al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari; al Comando Marittimo Nord; all’Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea; al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna; ad HERA SpA;

aa) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 10 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di impatto ambientale in anni 5 (cinque), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;

bb) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

cc) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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