n.110 del 26.04.2018 (Parte Prima)

Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Ivan Malavasi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Fabrizio Benati

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PRESIDENTE: Il consigliere Ivan Malavasi (con note in data 5 aprile e 9 aprile 2018) ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa con decorrenza a far data dal 28 marzo 2018.

Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui dò lettura.

... omissis...

(Con votazione per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Ivan Malavasi).

PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. ……”.

Dò atto che dal verbale dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Emilia, relativo all’elezione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - anno 2014 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista di quella circoscrizione avente il contrassegno PD - Partito Democratico e per il quale fu eletto il consigliere Ivan Malavasi, il signor Fabrizio Benati.

Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario consigliere Ivan Malavasi, il signor Fabrizio Benati.

… omissis …

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina