n.309 del 08.11.2023 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 1523/2022 e Reg. (UE) 1308/2013. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della DOP Lambrusco Salamino di Santa Croce

 IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013, che nella parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
  • il Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica, fra l’altro, i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) e n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  • la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
  • il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che definisce le disposizioni nazionali concernenti la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
  • il riferimento al documento unico ARES(2014)2053128 presente nella banca dati europea eAmbrosia;
  • il decreto ministeriale Prot. n. 70026 dell’8 ottobre 2018 concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP “Lambrusco Salamino di Santa Croce” e con il quale è stata comunicata la modifica alla Commissione U.E. ad aggiornamento del fascicolo tecnico della denominazione protetta;

Dato atto che la citata deliberazione n. 1523/2022 prevede:

  • ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
  • ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
  • validità socioeconomica della proposta di registrazione;
  • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
  • presenza di eventuali interessi contrapposti;
  • eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Preso atto che:

  • in data 4 agosto 2023, protocollo n. 04/08/2023. 0787520.E, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura (Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione), istanza di integrazione alla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino DOP «Lambrusco Salamino di Santa Croce» inoltrata dal Consorzio Tutela Lambrusco, con sede in Viale Virgilio 55 – Modena;
  • la domanda di modifica del disciplinare del vino DOP «Lambrusco Salamino di Santa Croce» pervenne in data 26 maggio 2022, protocollo 26.05.2022.0501345.E alla medesima Direzione Generale inoltrata dal medesimo Consorzio Tutela Lambrusco;
  • a seguito dell’istruttoria effettuata sulla domanda, e sulle successive integrazioni e modifiche, venne emanato parere positivo alla modifica trasmesso al competente ufficio dell’allora Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 13 settembre 2022, protocollo 0846221.U;

Considerato che la proposta di integrazione alla modifica comprende alcuni aggiornamenti formali e altri di sostanza qui di seguito richiamati:

  • all’articolo 5:

- Comma 2: aggiornamento disposizioni normative ed eliminazione di riferimenti ridondanti;

- Comma 3: inserimento delle parole “anche con” per chiarire che la pratica enologica della fermentazione in bottiglia è sempre consentita per le tipologie “frizzanti” e “spumanti” e non è obbligatoriamente soggetta all’applicazione del «metodo tradizionale» o «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico» proprio dei vini spumanti di qualità;

- Comma 5: riduzione della resa massima di trasformazione uva/vino portandola dal 80% al 75 %, fermo restando il limite del 70% per il vino finito rivendicabile con la denominazione «Lambrusco Salamino di Santa Croce»;

  • inserimento di un nuovo comma 7 con la disciplina dell’intensità colorante massima consentita negli scambi commerciali dei prodotti a monte del vino e dei vini allo stato sfuso, nonché dei vini frizzanti e vini spumanti confezionati e dei vini sfusi ceduti al consumatore finale che utilizzano la denominazione «Lambrusco Salamino di Santa Croce». Per ogni prodotto, in base allo stadio di avanzamento nel processo produttivo, è fissato il limite massimo di intensità del colore verificato tramite il metodo di analisi OIV-MA-AS2-07B. Il mancato rispetto dei limiti fissati comporta la riclassificazione al livello di classificazione inferiore (Emilia o dell’Emilia IGT), senza la menzione del vitigno Lambrusco, oppure la riclassificazione a prodotto senza DOP/IGP.
  • All’articolo 6:

- Comma 1 modifica/integrazione dei descrittori delle caratteristiche dei vini finiti: colore odore e sapore;

- Comma 2 soppressione del comma in quanto ritenuto superato dalla normativa relativa alle “Modifiche temporanee” prevista dall’art. 18 del Reg. UE 2019/33;

Dato atto che:

  • il giorno 30 agosto 2023 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 243 il Comunicato riguardante la Integrazione alla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOC e il giorno successivo la notizia è stata diffusa nel portale Agricoltura e Pesca della Regione Emilia-Romagna;
  • nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Dato inoltre atto che con nota Prot. 29/08/2023. 0848963.U è stato richiesta al Consorzio una più precisa illustrazione delle motivazioni e dei criteri che hanno guidato il perfezionamento delle caratteristiche al consumo previste nell’art. 6 del disciplinare;

Considerato che:

  • la documentazione richiesta è pervenuta in data 19 settembre 2023, Prot. 19/09/2023. 0958448.E;
  • la relazione tecnica allegata chiarisce le integrazioni richieste per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche dei vini sia frizzanti sia spumanti;

Acquisito agli atti al Prot. 06/10/2023.1014609.I  apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;

Considerato che la proposta di integrazione alla modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 nonché alle vigenti norme nazionali;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è trattenuta agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Considerato che, in uniformità con quanto riportato dal citato verbale:

  • la validità socioeconomica della proposta di integrazione alla modifica del disciplinare è sottolineata:

- dall’opportunità di inserire alcuni adeguamenti che garantiscano al consumatore una informazione corretta, precisa e affidabile;

- dalla riduzione della resa massima di trasformazione uva/vino portandola dal 80% al 75 %, fermo restando il limite del 70% per il vino finito rivendicabile con la denominazione «Lambrusco di Sorbara»;

  • la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è basata sull’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla continua crescita di interesse nei confronti delle produzioni di origine controllata e certificata con conseguente valorizzazione del ruolo dell’agricoltura all’interno della filiera agroalimentare, nonché:

- dall’inserimento di un nuovo comma 7 con la disciplina dell’intensità colorante massima consentita negli scambi commerciali dei prodotti a monte del vino e dei vini allo stato sfuso, nonché dei vini frizzanti e vini spumanti confezionati e dei vini sfusi ceduti al consumatore finale che utilizzano la denominazione «Lambrusco Salamino di Santa Croce»;

- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;

Considerato infine che, secondo quanto stabilito dal DM 6 dicembre 2021, è stato verificato:

  • la legittimazione del richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;
  • la completezza della documentazione come individuata all’art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di integrazione alla modifica del disciplinare della Dop «Lambrusco Salamino di Santa Croce»;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2023, recante “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” nonché la deliberazione n. 474/2023 in materia di disciplina organica dell’organizzazione dell’Ente;

Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna;

Viste, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 324 del 7 marzo 2022;

- n. 325 del 7 marzo 2022;

- n. 426 del 21 marzo 2022;

Viste altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:

  • n.5643 del 25 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha conferito gli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione di appartenenza conferendo, tra gli altri, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione fino al 31 marzo 2025;
  • n.2604 dell’8 febbraio 2023, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, i responsabili di procedimento del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina
  1. di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di integrazione alla modifica del disciplinare della Dop «Lambrusco Salamino di Santa Croce», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019, del DM 6 dicembre 2021 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Consorzio Tutela Lambrusco, con sede in Viale Virgilio 55 – Modena, con riferimento ai seguenti aspetti:
    • validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;
    • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
    • assenza di interessi contrapposti;
  2. di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di integrazione alla modifica del disciplinare;
  3. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;
  4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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