n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 - Azienda Bosco Società agricola s.s. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo, da pozzo ubicato in comune di Pontenure (PC), località Boschetto - Proc. PCPPA0102 - SINADOC 35871/2024
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire all’AZIENDA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S, (C.F. e Partita I.V.A. 00168920338), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0102 , ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
(omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 28 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 77.775 mc/annui; (omissis)
- portata massima di esercizio pari a 28 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 77.775 mc/annui; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2035; (omissis)
Estratto disciplinare
(omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.