n.97 del 18.04.2018 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) del progetto denominato "Cava di ghiaia BASSANETTI 1 - Variante al recupero ambientale" in località "Cà di Trebbia" in comune di Piacenza - L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i. - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Titolo II). Decisione finale: esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni

L'Autorità competente: Comune di Piacenza – D.O. Riqualificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Ambiente e Parchi – comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il Progetto denominato “Cava di ghiaia Bassanetti 1 – Variante al recupero ambientale” localizzato in loc. “Cà di Trebbia” e presentato da: VAGA Srl. Il progetto interessa il territorio del comune di Piacenza e della provincia di Piacenza.

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il Comune di Piacenza, con atto di Giunta Comunale n. 73 del 23/3/2018, ha assunto la seguente decisione:

delibera:

1) di approvare l'esclusione del progetto “Cava di ghiaia Bassanetti 1 - Variante al recupero ambientale” dalla ulteriore procedura di V.I.A.., in quanto esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate, già indicate al punto 7 del “Rapporto sull’Impatto Ambientale”, (Allegato C) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

• Il materiale utilizzato per il ritombamento dovrà essere conforme alle disposizioni dell'art. 44 delle

norme del vigente PIAE (approvato con atto CP n. 124 del 21/12/2012).

• Dovranno essere rispettate le indicazioni del D.P.R. 13/6/2017 n. 120 (“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”).

• Dovranno essere espletate le ulteriori procedure autorizzative di cui all'art. 17 comma 4 delle NTA

del vigente PIAE.

• In merito alle caratteristiche delle miscele di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP), con riferimento alla VIA effettuata per la relativa attività presso la cava Cà di Terra, i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo non possono essere oggetto di miscelazione con il terreno estratto dalla medesima cava; l’utilizzo di detto rifiuto - CER 170504, per l’attività di recupero R10 prospettata, è pertanto consentito solo per il tal quale.

• Non potranno essere impiegate miscele di rifiuti derivate da tipologie CER 7.11 Ballast ferroviario e CER 12.1 Fanghi da industria cartaria, valutati negativamente ai sensi del comma n. 7 dell'art n.5 della LR 19/2009 (“Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia”).

• Dovranno essere rispettate le prescrizioni ARPAE relative ai successivi procedimenti finalizzati ad assentire l'operazione di recupero dei rifiuti (R10), con particolare riguardo alla precisa definizione delle deroghe ammissibili per i parametri Nichel totale e Cromo totale, anche in relazione alle effettive profondità di ritombamento.

• Nel caso delle operazioni R10 individuate dal proponente, l'utilizzo di fanghi (non inerti) non può essere considerato quale operazione di recupero e, di conseguenza, ne è consentito l'impiego solo in copertura, per la formazione di terreno agrario.

• Dovranno continuare ad essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalla VIA approvata con D.G.C. n. 170 del 29 agosto 2012 “VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE POSITIVA DEL PROGETTO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA DI GHIAIE ALL'INTERNO DEL POLO ESTRATTIVO P.A.E 2009 N. 7 IN LOC. "CA' DI TREBBIA" E AMBITO 3”.

• Il progetto dovrà essere realizzato così come previsto da Studio Ambientale Preliminare e Progetto Esecutivo.

• Le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere espressamente richiamate nelle Autorizzazioni ai singoli piani di Coltivazione.

2) di dare atto che la Ditta Vaga S.r.l. ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i. e dell’art.3.4 della “Direttiva generale sull’attuazione della L.R. 9/99” ha versato € 553,06 a titolo di spese istruttorie;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare i termini fissati dalla normativa di settore per la conclusione del procedimento.

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