SUPPLEMENTO SPECIALE n. 55 - 21.02.2011

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Funzioni aggiuntive dell’associazionismo nell’ambito della gestione provinciale della pesca

1. All’art. 3 della L.R. 11/93 è aggiunto il seguente comma:

«4. La Regione affida la gestione dei tratti corpi idrici classificati ai fini di pesca alle Provincie, le quali, a loro volta, secondo modalità da esse stabilite, possono concederne l’esercizio alle Associazioni piscatorie attive nel proprio territorio.»

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Art. 2

Destinazione delle tasse di concessione regionale per l’esercizio della pesca

1. I commi 4 e 5 dell’art. 7 della L.R. 11/93 sono così sostituiti:

«4. Il Piano stabilisce i costi necessari all’espletamento delle azioni previste dal c. 2, il cui finanziamento avviene utilizzando gli introiti delle tasse di concessione regionale per l’esercizio della pesca sulla base di un’apposita previsione di bilancio. La quota ricavata dalle tasse eccedenti il finanziamento del Piano vengono ridistribuite tra le Provincie proporzionalmente al numero di km corpi idrici classificati a fini di pesca attribuiti loro in gestione.

5. Il Piano ha durata quinquennale.»

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Art. 3

Istituzione delle Aziende Turistiche-Ittiche (ATI)

1. Sono istituite, nelle acque delle Zone “D”, le “Aziende Turistiche-Ittiche” (ATI), presso cui è consentito l’esercizio della pesca dilettantistica con l’obbligo di licenza.

2. La gestione delle ATI, il cui perimetro è individuato dalla Provincie, viene affidato da queste ultime ad un’Associazione di cui all’art. 3 della L.R. 11/93, secondo modalità da esse stabilite.

3. L’esercizio della pesca nelle ATI avviene previo pagamento di un permesso il cui introito è utilizzato dall’Associazione gestrice per l’immissione di materiale ittico di alta qualità biologica, la sorveglianza e le spese organizzative. La rendicontazione annuale della gestione deve essere inviata alla Provincia alla fine di ogni anno contabile per la supervisione.

4. Ai fini di quanto stabilito ai commi precedenti, i commi 1 e 2 dell’art. 24 della L.R. 11/93 sono così sostituiti:

«1. L’esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenetti al demanio dello Stato non è consentita esclusivamente in quelle sotterranee e sorgive.

2. L’esercizio della pesca a pagamento può essere consentito anche nei laghetti e specchi d’acqua, appositamente delimitati, situati all’interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato alla autorizzazione del Comune.».

Art. 4

Riutilizzo delle cave dismesse ai fini di pesca

1. L’art. 6 comma 5 lett. d) della L.R. 17/91 “Disciplina delle attività estrattive” è così sostituito:

«d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali e quelli sportivi, in particolare favorendo la realizzazione di laghi per la pesca.».

Art. 5

Indennizzi per i danni causati dai cormorani

1. Dopo l’art. 17 della L.R. 08/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio dell’attività venatoria” è aggiunto il seguente articolo: 

«Art. 17 bis

Danni alle attività ittiche a scopo sportivo

1.

  1. I benefici di cui all’art. 17 c. 2 vengono estesi a privati ed Associazioni che praticano l’immissione di pesce nelle acque interne delle Regione a fine di pesca sportiva che subiscano danni diretti o indiretti causati dal cormorano (Phalacrocorax carbo).»

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