n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento Unità operative mobili gestite da Pubblica Assistenza di Calendasco - Calendasco (PC) - Rinnovo

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la L.R. n. 22 del 6 novembre 2019, “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima delle data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate, inoltre, le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 44/2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi”;

- n. 53/2013, n. 865/2014 e n. 973/2019 relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;

- n. 466/2021 che ha aggiornato e approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da COVID-19;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L. R. n. 43/2001 e ss. mm. ii”;

- n.1315/2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. R. 22/2019, il Coordinatore per l’autorizzazione e l’accreditamento;

Vista la propria determinazione n.9255 del 4/7/2014, con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale delle UOM gestite dalla Pubblica Assistenza di Calendasco, sede legale in Località Cotrebbia Nuova n. 1 - 29010 Calendasco (PC), di seguito indicate:

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera n.63 del 18/2/2011 dell’Azienda Usl di Piacenza

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Vista la richiesta pervenuta a questa amministrazione, allegata al protocollo PG/2018/0073286 del 31/1/2018, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il legale rappresentante di Pubblica Assistenza di Calendasco, sede legale in Località Cotrebbia Nuova n.1 - 29010 Calendasco (PC), chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura di che trattasi;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera, sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previste e delle condizioni necessarie per il rinnovo dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. PR_PCUTG_Ingresso_42741_20210812 del 12/8/2021);

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) (prot. n. INAIL_28839937 Richiesta del 26/8/2021);

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura trasmessa dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, allegata al protocollo della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare NP/2020/37998 dell’11/6/2020, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con cui è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell'accreditamento della struttura sanitaria di cui trattasi per le attività richieste dalla medesima;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo, anche se effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della L.R. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- l’art. 23, comma 3, della L.R. n. 22/2019, che prevede la validità dei provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della L. R. n. 34/1998 e ne fa salvi gli effetti per la durata di cinque anni dalla data di concessione;

- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017, PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nominato con Determina n. 12976 del 24/7/2020, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il dirigente competente per il presente atto, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Coordinatore regionale autorizzazione e accreditamento, nominato con Delibera di Giunta regionale n. 1315 del 12.10.2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, sulla base delle risultanze istruttorie in premessa illustrate, il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, con validità quinquennale e con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, alla Pubblica Assistenza di Calendasco, sede legale in Località Cotrebbia Nuova n.1 - 29010 Calendasco (PC), per:

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella nota Prot.2021/0133380 del 23/7/2021 del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Piacenza

- la Funzione di governo aziendale della formazione continua

2. di prevedere l’obbligo del legale rappresentante della struttura di cui trattasi di comunicare tempestivamente alla Direzione generale cura della persona, salute e welfare ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio relativamente alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

3. di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di G. R. n. 111/2021, ai sensi dell’art.7 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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