SUPPLEMENTO SPECIALE N.24 DEL 19.11.2020

Relazione

RelazioneIl Fondo regionale per la non autosufficienza è stato istituito da un articolo della legge regionale n.27 del 2004 per finanziare servizi dedicati a persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza e a persone con gravi disabilità.

Il Fondo (in sigla FRNA) nasce nei fatti in un momento in cui nella Regione Emilia-Romagna si stavano sviluppando e definendo strumenti molto importanti come la costituzione delle Asp, le Aziende pubbliche di servizi alla persona, l’accreditamento dei servizi sociosanitari ed il primo Piano sociale e sanitario regionale.

Il fatto che il FRNA non poggi su una struttura completamente sua ha di fatto, nel corso degli anni, dimostrato criticità e debolezze, soprattutto per la lettura, la comprensione ed il rispetto delle norme.

È vero che successivamente l’impianto normativo del FRNA è stato modificato attraverso l’articolo 31 della Legge regionale 23 dicembre 2016, n.25 (Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2017). La modifica ha incluso al Fondo un momento di controllo e monitoraggio molto importante che nel corso degli anni successivi si è perso proprio per la mancanza di un testo comprensivo delle eventuali variazioni.

Con questo progetto di legge si vuole dare forma al FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA introducendo una Legge ad hoc di facile comprensione e di facile utilizzo.

Si sono quindi introdotte alcune modifiche al testo originale che comprendono nei fatti anche le variazioni del 2016.

I commi 1 e 2 dell’articolo 1 evidenziano i principi per cui nasce il Fondo e le finalità che ne vuole conseguire.

I commi 1 e 2 dell’articolo 2 specificano in che modo la Regione si offre come strumento di garanzia nella ricerca e nella distribuzione delle risorse.

I commi 1 e 2 dell’articolo 3 individuano nello specifico le fonti delle risorse economiche, la loro gestione e le tempistiche entro cui programmazione ed eventuali piani devono essere introdotti.

I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 inseriscono delle clausole di monitoraggio e controllo. Si prevedono in questo articolo modalità di raccolta dati ed osservazioni, momenti di confronto presso gli organi competenti regionali e adeguate campagne informative per la collettività.

I commi 1 e 2 dell’articolo 5 vanno ad abrogare le precedenti normative di riferimento del FRNA così da evitare quella confusione che ad oggi è presente proprio per la mancanza di una Legge dedicata.

Il comma 1 dell’articolo 6 individua il momento in cui la legge è da considerarsi in vigore.

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