n. 105 del 18.08.2010 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2010/2011 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’allegato XV bis del predetto Regolamento rubricato “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole”, nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 – di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello specifico:

  • il punto A che prevede:
    • al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
    • al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice all’allegato XI ter;
  • il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento possibili;
  • il punto D che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;

- il Decreto 8 agosto 2008 del MIPAAF, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2008, recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia”;

Preso atto:

- che l’art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

- che il citato D.M. 8 agosto 2008 prevede, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione al MIPAAF;

Considerato:

- che l’annata vitivinicola 2010, dopo un inverno rigido e ricco di precipitazioni nevose e piovose, è stata caratterizzata da una primavera fresca e piovosa con sbalzi termici non trascurabili seguita da un caldo estivo a partire dall’ultima decade di giugno;

- che le precipitazioni intense, abbondanti e frequenti hanno determinato per alcuni vitigni, oltre al rallentamento del ciclo vegetativo, anche problemi di allegagione con influenze negative sui parametri quali-quantitativi delle uve e la comparsa delle due patologie fungine più importanti della vite, Peronospora e Oidio, sia negli ambienti di pianura che in quelli di collina;

- che, per le motivazioni più sopra evidenziate, è tecnicamente opportuno il ricorso all’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2010 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP), come si evince dalla relazione tecnica del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), conservata agli atti del Servizio Produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura;

Atteso che l’esigenza di ricorrere all’arricchimento, per il ripristino dell’equilibrio fra le varie componenti fisiche e sensoriali del vino, è stata manifestata anche dalle Centrali Cooperative della regione per i vini, vini base spumante e vini IGP e DOP e dai Consorzi di tutela relativamente ai vini IGP e DOP;

Ritenuto pertanto opportuno consentire, per la campagna vitivinicola 2010/2011, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP, secondo percentuali differenziate, nel limite massimo di 1,5% vol., in ragione della tipologia di uve considerate e del diverso andamento climatico registrato in regione;

Viste, infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare:
    • vini, ivi compresi i vini con indicazione dell’annata e della varietà di uva;
    • vini a Indicazione Geografica Protetta;
    • vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito indicati - fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Bosco Eliceo, Cagnina di Romagna, Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e Canossa, Colli Piacentini, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Modena o Di Modena, Pagadebit di Romagna, Reggiano, Trebbiano di Romagna;
  2. di autorizzare, al contempo, l’arricchimento per un massimo di 1% vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, per tutte le tipologie delle DOC Sangiovese di Romagna, Colli d’Imola e Reno;
  3. di autorizzare, infine, l’arricchimento della partita (cuvée) dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta a condizione che:
    • mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da uve raccolte nel territorio della regione Emilia-Romagna;
    • le operazioni di arricchimento siano effettuate nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
    • nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;
    • l’operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
    • l’arricchimento sia effettuato secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia e l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi l’1,5% vol.;
  4. di disporre che il Servizio Produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura provveda a trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad AGEA, ad AGREA, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle Amministrazioni provinciali, alle Organizzazioni professionali regionali ed ai Consorzi di Tutela Vini;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Produzioni vegetali provvederà ad assicurarne la diffusione anche nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna.

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