n.359 del 30.11.2016 periodico (Parte Seconda)
Successiva integrazione alla determinazione dirigenziale n. 4155 del 30/03/2012 "Ulteriore integrazione alla propria determinazione n. 4693/2009 "Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria determinazione n. 13871/2004."
IL RESPONSABILE
Vista la Legge Regionale n. 19/2004 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, e in particolare l’art. 10 che, al comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione Generale competente della Regione Emilia-Romagna, nello specifico, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la individuazione degli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;
Richiamati i provvedimenti adottati in attuazione della sopra citata previsione normativa al fine di garantire uniformità, semplificazione e adeguatezza di prescrizioni e procedure sul territorio regionale a tutela degli utenti e degli operatori funebri:
- la determinazione n. 13871 del 6 ottobre 2004, avente ad oggetto “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”, che regolamenta la materia nei termini di cui all’allegato del provvedimento;
- la determinazione n. 4693 del 29 maggio 2009, avente ad oggetto “Integrazione alla “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali” di cui alla propria determinazione n. 13871/2004” che integra l’allegato di cui al punto precedente, approvando il seguente capoverso al paragrafo “ Il trasporto di cadavere”: “Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso”;
- la determinazione n. 4155 del 30 marzo 2012, avente ad oggetto “Ulteriore integrazione alla propria determinazione n. 4693/2009 “Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla determinazione n. 13871/2004”, che integra l’allegato di cui al punto precedente, prevedendo due specifiche deroghe al temine delle 24 ore dal decesso ivi stabilito, vale a dire nel caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e di riscontro diagnostico disposto dall’Autorità giudiziaria, modificando l’allegato come segue: “Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e in caso di riscontro diagnostico disposto dall’Autorità giudiziaria”;
Rilevato che sono stati richiesti chiarimenti interpretativi da parte di rappresentanze di operatori funebri e di cittadini sulle possibilità di ampliare la deroga al termine temporale di 24 ore sopra richiamato oltre ai casi di prelievo di organi a scopo di trapianto e di autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria, anche al “caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico”, ai sensi dell’art. 37, DPR 10/09/1990, n. 285;
Atteso che nella ipotesi di autopsia a scopo di riscontro diagnostico non si ravvisano, nel caso di superamento di detto arco temporale, pericoli per la salute pubblica inerenti la conservazione del cadavere e che nel contempo appare doveroso consentire, a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei congiunti, lo svolgimento delle onoranze funebri con l’esposizione del defunto anche in tale specifico caso;
Rilevato quindi necessario intervenire nuovamente nella materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2004, integrando la d isciplina di cui all’ allegato - approvato con la succitata determinazione n. 4155/2012 - con la previsione di un’ulteriore specifica deroga al termine delle 24 ore ivi stabilito, introducendo il “caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico”;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della suddetta integrazione all’allegato sopra richiamato che consenta agli utenti di poter svolgere le onoranze funebri a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei medesimi, senza alcun pregiudizio della salute pubblica, integrando il seguente ultimo paragrafo “ Il trasporto di cadavere”, come segue: “Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.”;
Visti:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7098 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate, altresì, le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416/2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- n. 193/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/ 2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e n. 1681/2016;
- n. 66/2016 avente per oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;
determina:
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l’ultimo capoverso del paragrafo “ Il trasporto di cadavere” dell’ allegato alla propria determinazione n. 4155/2012, che si riporta interamente: “Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.”;
- di confermare detto allegato in ogni altra sua parte;
- di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).
Il Responsabile del Servizio
Adriana Giannini