n.377 del 21.12.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Piano di coltivazione del polo estrattivo intercomunale di Ferrara - Ampliamento 2022", localizzato nei comuni di Ferrara e Vigarano Mainarda (FE), proposto da Padana Escavazione Inerti S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE, CRISTINA GOVONI

(omissis) determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Piano di Coltivazione del polo estrattivo intercomunale di Ferrara – Ampliamento 2022”, localizzato nei comuni di Ferrara e Vigarano Mainarda (FE) proposto da Padana Escavazione Inerti S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nella fase autorizzativa il proponente dovrà presentare il piano di monitoraggio ambientale in continuità con l'esistente, con particolare riferimento alla componente idrica;

2. per la componente acustica, in fase autorizzativa si dovrà prevedere l’esecuzione di una misura di controllo presso il ricettore R1, in corrispondenza del piano e della facciata più esposti, finalizzata a verificare sia il rispetto del limite di immissione assoluto che di quello differenziale; la misura dovrà essere effettuata durante l’attività più impattante acusticamente (utilizzo di draga nel periodo in cui le lavorazioni siano più prossime al ricettore);

3. ai fini della successiva Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva, di cui all’art. 11 della l.r. 17/91, si ritiene opportuno approfondire i contenuti e le modalità esecutive del progetto di recupero ambientale presentato, dimostrandone la coerenza con gli obiettivi previsti dal P.T.C.P. per la REP, in particolare per i nodi ecologici, anche in riferimento alle indicazioni operative contenute nell’”Abaco degli interventi progettuali”; si ritiene necessario effettuare approfondimenti idonei a garantire la coerenza con gli obiettivi delle opere di mitigazione e del progetto di recupero ambientale, anche in relazione a quanto previsto dalle precedenti autorizzazioni, confrontandosi con le raccomandazioni contenute nella VAS-Valsat del P.I.A.E./P.A.E.;

4. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a):

- punti 1, 2 e 4, dovrà essere effettuata da ARPAE;

- punto 3, dovrà essere effettuata dalla Provincia di Ferrara;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) dato atto che il vigente Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB 2022-2027) all'art 12 - comma 4 - delle Norme tecniche di attuazione, con riferimento alle attività estrattive, prevede - con valenza prescrittiva - quanto segue: "ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991, la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore deve essere effettuata per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi, come accertata in attuazione del presente Piano. I Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore. Allo scadere di tale termine, le previsioni dei PIAE nonché dei Piani comunali delle attività estrattive (PAE) per le quali non sia stata ancora presentata istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti non trovano attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di materiale inerte riciclato. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione anche per i procedimenti di pianificazione già avviati alla data di adozione del Piano";

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Padana Escavazione Inerti S.r.l., al Comune di Ferrara, Comune di Vigarano Mainarda, alla Provincia di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ferrara;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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